L'attestazione di conformità dei documenti del fascicolo informatico deve essere rilasciata dal difensore

Redazione scientifica
24 Febbraio 2016

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha risposto alla nota presentata dalla Corte di appello di Roma in materia di poteri di autentica degli avvocati ai sensi del d.l. n. 90/2014 e d.l. n. 83/2015.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha risposto alla nota della Corte di appello di Roma del 27 novembre 2015 relativa ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi del d.l. n. 90/2014 e d.l. n. 83/2015.

Secondo il Presidente «deve escludersi l'esistenza di una prassi volta ad esigere dagli avvocati al momento dell'iscrizione del ricorso, che l'attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo informatico debba essere rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo e non direttamente dal difensore» così come previsto dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014.

Il punto 15 della circolare del Ministero della Giustizia 29 ottobre 2014, pienamente recepito dall'Ufficio depositi della Corte di Cassazione, ha precisato che la nuova disciplina si applica a tutti i documenti contenuti nei fascicoli informatici «indipendentemente dal fatto che la data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo documento sia avvenuta prima dell'introduzione della disposizione che ha conferito ai difensori il potere di autentica».

Sarà, infine, cura della Presidenza vigilare attentamente sul rispetto delle nuove disposizioni da parte dei relativi servizi di cancelleria «in un'ottica di leale e proficua collaborazione e nella comune convinzione che lo sviluppo del processo civile telematico costituisca uno strumento essenziale per il processo di innovazione tecnologica dispiegato nel Paese».

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