La banca dati conciliativa (BDDC) e la rilevazione informatica dell'incidenza dell'attività conciliativa del giudice sulla definizione del contenzioso civile
23 Febbraio 2016
La valorizzazione delle definizioni alternative alla sentenza: l'utilizzo dell'informatica giudiziaria e dei sistemi informatici in ambito PCT
Con l' art. 77, d.l. 21 giugno 2013 n. 69 , conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 il legislatore ha scelto di valorizzare e promuovere, in funzione deflativa dell'ingente arretrato di cause civili, strumenti processuali totalmente nuovi, tra cui quello di cui all' art. 185- bisc.p.c. , volto alla definizione conciliativa di cause già pendenti su impulso del magistrato.
Tale innovazione normativa sottende un notevole cambiamento culturale nella percezione del ruolo del magistrato, nell'ottica di quella c.d. cultura mite nella gestione delle controversie civili che vede la negoziazione e l'accomodamento del conflitto quale valida alternativa alla definizione in sede giurisdizionale contenziosa (cfr. M. Delia, Il senso della giustizia ed il valore della conciliazione, in Questione Giustizia, 8 novembre 2015).
È peraltro evidente come la formulazione di un'ordinanza exart. 185 - bisc.p.c. presupponga da parte del magistrato un attento studio della causa, nella prospettiva di una sua integrale definizione riveniente dall'adesione delle parti ad una proposta conciliativa che avrà tante più possibilità di essere accettata quanto più sarà congrua, ragionata ed equilibrata rispetto alle contrapposte posizioni delle parti, oltre che aderente alle già acquisite emergenze processuali.
L'ordinanza exart. 185- bisc.p.c. , con la sua peculiare attitudine a favorire un'evoluzione nell'approccio delle parti alla controversia, con l'abbandono di dinamiche intransigenti di esasperazione del conflitto in favore della ricerca di una possibile soluzione condivisa, costituisce una concreta opportunità verso la realizzazione di un'economia processuale, in termini di riduzione dei tempi e dei costi della giustizia, con ricadute vantaggiose non solo sulle tempistiche razionalmente esigibili di definizione dell'arretrato civile più risalente, ma, in definitiva, sugli stessi livelli di soddisfazione dell'utenza del servizio giustizia (cfr. M. Delia, lc. ult. cit.).
Allo stato attuale, tuttavia, non è nota l'incidenza di tale istituto processuale sulla definizione dell'arretrato civile, anche perché dei provvedimenti contenenti proposte conciliative del giudice, specie ove seguiti non da una conciliazione giudiziale, ma dall'abbandono del giudizio ex art t . 309 - 181 c.p.c. , non si trova significativo riscontro nei prospetti statistici ufficiali, tanto in quelli relativi al lavoro dei singoli magistrati, quanto in quelli relativi alla produttività complessiva dell'ufficio (rispettivamente utilizzati ai fini delle valutazioni di professionalità e dei programmi di gestione dei procedimenti civili ex
art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 , conv. in l. 15 luglio 2011, n.111 , oltre che rilevanti per la ricognizione dei flussi e dei carichi esigibili). Nell'ambito del progetto “Ufficio del processo, ragionevole durata e best practice conciliativa: estensione della banca dati conciliazione” presso il Tribunale di Bari si è individuata, con il supporto tecnico del locale CISIA , una modalità atta a garantire già nell'immediato una rilevazione informatica periodica delle ordinanze ex art. 185- bisc.p.c. emesse, del numero complessivo dei procedimenti interessati e di quelli successivamente definiti con modalità alternative alla sentenza, ai fini di una prima valutazione su base locale della concreta efficacia del nuovo strumento processuale e dei suoi effetti deflativi sul contenzioso civile.La Buona Prassi Conciliativa e la Banca Dati della Conciliazione nel Distretto di Corte d'Appello di Bari
Il protocollo della Best Practices Conciliativa è stato elaborato in continuità con la prassi sulla conciliazione integrata, introdotto dal 2011 presso gli uffici giudiziari di Modugno e successivamente adottato anche presso l'articolazione di Altamura (cfr. M. Delia, Il giudice e le nuove combinazioni endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c., in La nuova procedura civile, 6 febbraio 2015).
Sulla scorta degli esiti incoraggianti del monitoraggio dei primi flussi deflativi a seguito dell'adozione del modulo conciliativo, è stata quindi promossa la costituzione, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, della c.d. “Banca Dati Digitale Conciliativa” (BDDC) presso l'articolazione di Modugno, con la collaborazione degli stagisti exart. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 , conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 .
La BDDC è nata, quindi, come raccolta dei verbali di conciliazione redatti nel quadriennio successivo all'adozione della prassi conciliativa integrata, sino a quel momento disponibili esclusivamente in raccolta cartacea, presso l'articolazione di Modugno (ex sez. distaccate di Modugno, Bitonto ed Acquaviva).
La raccolta digitale dei precedenti conciliativi, tradotta in un prodotto informatico di agevole consultazione ed epurata dai dati personali/sensibili, è oggi liberamente consultabile nell'area “Buone prassi” del sito web del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello di Bari ed il progetto è stato inserito sul portale COSMAG, nell'area “Best Practice”.
Nel novembre 2015 il progetto è stato esteso al Distretto di Corte d'Appello di Bari. In tale contesto, la raccolta dei verbali di conciliazione è stata ampliata a quelli contenuti nel registro cartaceo del Tribunale di Bari; nel contempo, è stata avviata la raccolta delle più significative ordinanze ex art. 185 - bisc.p.c. emesse presso gli uffici giudiziari di Bari, Trani e Foggia, da inserire in apposita macroarea dellaBDDC , previa adeguata diffusione tra i magistrati in servizio nel Distretto dei contenuti e delle finalità del progetto (su cui v. diffusamente L. Fazio, La giustizia tra riforme e buone prassi: appunti sulla conciliazione, in La nuova procedura civile, 5 febbraio 2016).
Completata la raccolta del materiale disponibile, è stata avviata la fase di selezione, scansione, epurazione dai dati sensibili, riconversione in file PDF o altro formato non editabile ed inserimento del materiale nella banca dati, con adozione delle opportune iniziative per il sistematico aggiornamento della stessa. Èattualmente in corso di definizione la nuova veste grafica della BDDC , con cui la stessa sarà consultabile sui siti istituzionali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, in vista dell'ulteriore inserimento nella Banca Dati Nazionale delle Buone Prassi.
Anche in questa fase, il gruppo di lavoro ha valorizzato le risorse disponibili a livello distrettuale, avvalendosi non solo della collaborazione dei c.d. “stagisti” del “Decreto del fare”, ma anche dei lavoratori con competenze informatiche presenti presso il Tribunale in forza di apposito Protocollo d'intesa fra la Regione Puglia e la Corte di Appello di Bari del 22 maggio 2015.
L'intero progetto è stato da ultimo selezionato presso la Corte d'Appello di Bari per il workshop di diffusione dei risultati della valutazione e delle buone pratiche, nell'ambito del Progetto di “Monitoraggio, Valutazione e Disseminazione dei Risultati del progetto Giustizia On Line” (GoL), realizzato dal Ministero della Giustizia e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica”. La soluzione tecnica adottata presso il Tribunale di Bari per il censimento informatico dell'evento “art. 185-bis”
Nella fase di implementazione del progetto presso il Tribunale di Bari si è individuata, con il supporto tecnico del locale CISIA , una modalità atta a garantire nell'immediato una rilevazione informatica periodica delle ordinanze ex art. 185- bisc.p.c. emesse, del numero complessivo dei procedimenti interessati e di quelli successivamente definiti con modalità alternative alla sentenza, ai fini di una prima valutazione su base locale della concreta efficacia del nuovo strumento processuale e dei suoi effetti deflativi sul contenzioso civile.In attesa di ogni opportuna modifica evolutiva al sistema, lato SICID e lato Consolle, è stata adottata una soluzione provvisoria, consistente nell'annotazione nel fascicolo informatico della voce omogenea ed univoca “art. 185-bis”, annotazione che consente, mediante interrogazione del sistema attraverso la ricerca per “parole chiave”, il censimento ex post di tale incombente processuale.È stata, altresì, evidenziata l'opportunità della creazione in ambito “consolle” di un apposito “modello” di ordinanza ex art. 185 - bisc.p.c. , facilmente esportabile per la condivisione, nonché del deposito telematico delle ordinanze contenenti proposte conciliative del giudice, così da massimizzare in prospettiva le potenzialità di rapido arricchimento della piattaforma informatica dei precedenti giurisprudenziali, evitando ripetuti passaggi dall'analogico al digitale in fase di importazione dei provvedimenti inBDDC (fermi restando i necessari interventi per l'espunzione di dati personali e/o sensibili).La circolarità virtuosa del progetto in chiave di armonizzazione delle risorse ritraibili dai recenti interventi riformatori della giustizia
Il progetto della BDDC , tuttora in corso di sviluppo, si pone nel solco della valorizzazione di possibili sinergie tra obiettivi di garanzia di ragionevole durata del processo (alla base della c.d. “metodologia Strasburgo”, “Aggiornamento del Progetto Strasburgo 2”), deflazione del contenzioso attraverso la promozione di metodologie di risoluzione alternativa delle controversie (inclusa l'introduzione dello strumento processuale dell'art. 185 - bisc . p . c . )ed implementazione di progetti avanzati di informatica giudiziaria e digitalizzazione degli atti processuali (sulla scorta delle innovazioni tecnico-giuridiche portate dal PCT, v. in particolared.l. n. 179/2012 conv. inl. n. 228/12 e ss. mm.).
L'esperienza maturata dal gruppo di lavoro ha, altresì, messo in luce l'importanza di un adeguamento dei sistemi e registri informatici in utilizzo, al fine di valorizzarne le enormi potenzialità, nella prospettiva di una più completa ricognizione del lavoro svolto dal giudice, sempre più chiamato ad applicare modelli procedimentali e di gestione del contenzioso tipicamente incentrati su forme definitorie alternative alla sentenza, oltre che di un'esaustiva stima del flusso di definizioni presso l'ufficio giudiziario e, in ultima analisi, della concreta efficacia di strumenti processuali di recente codificazione.
Del resto, la centralità dell'istituto della proposta conciliativa del giudice viene riaffermata anche nell'ultimo schema di disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, che ha posto tra i principi e criteri direttivi «la valorizzazione dell'istituto di cui all' art. 185 - bisc.p.c. , anche in chiave di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove»; l'espresso collegamento dell'istituto al dichiarato obiettivo di contenimento e riduzione dell'arretrato civile ed il riferimento all'adeguamento dei sistemi informatici ministeriali a fini dell'acquisizione dei dati statistici rilevanti rendono ulteriormente ragione della necessità di assicurare un regolare censimento ed una capillare valutazione statistica di tale modalità di definizione. Prospettive future e conclusioni
Interessanti prospettive di sviluppo e diffusione delle metodiche e delle finalità del progetto, attualmente in corso di studio, potrebbero rivenire da:
Il tutto nella convinzione che l'utilizzo e la valorizzazione degli strumenti deflativi del contenzioso apprestati dal legislatore, per contribuire in qualche misura all'effettivo raggiungimento di proficui risultati in termini di definizione dell'arretrato civile, debbano essere accompagnati dalla previsione e dalla fruibilità di adeguate risorse per la formazione di tutti gli operatori del diritto e gli attori del processo - magistrati, avvocati, professionisti iscritti all'albo dei CTU, ecc.- (cfr. M. Delia, Il giudice e le nuove combinazioni endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c.,cit.); e che lo stesso PCT, lungi dal costituire di per sé una leva per la riduzione della durata dei processi civili, può fungere, con le potenzialità che sono proprie dei sistemi e registri informatici, da preziosa e insostituibile occasione di analisi dell'efficacia di specifici interventi riformatori del processo civile e del complesso lavoro svolto negli uffici giudiziari civili. |