Protocollo per la gestione del deposito di atti del contenzioso del Tribunale di Pesaro

22 Aprile 2013

Protocollo per le gestione del deposito di atti del contenzioso attraverso la piattaforma PCT del Tribunale di Pesaro

Gli

avvocati

possono inviare per via

telematica

CON

VALORE

LEGALE,

attraverso

la piattaforma

del

PROCESSO

CIVILE

TELEMATICO,

gli

ATTI sotto indicati, nonché i

relativi

documenti

prodotti

a

sostegno

della

domanda.

Qualora

si

proceda

al

deposito

telematico

dei

seguenti

atti,

questo

SOSTITUISCE

il

deposito

cartaceo.

ELENCO

ATTI

CHE E'

POSSIBILE

INVIARE

TELEMATICAMENTE

  • memorie ex

    art.

    183

    comma

    5

    c.p.c.

    ;
  • comparsa di risposta;
  • comparsa di intervento;
  • comparsa conclusionale e memoria di replica ex

    art.

    190

    e

    281-

    quinquies

    c.p.c

    ;
  • comparse conclusionali;
  • memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento;
  • correzione di errore materiale

Per

prassi

si

consiglia

di

verificare

l'avvenuto deposito

della

memoria

(atto) il

giorno

successivo

alla

scadenza

del

termine

per

il deposito

ed

anche

poco

prima di redigere la

relativa

memoria

di

replica.

Gli

atti

possono

essere

depositati

utilizzando

lo stesso

programma

normalmente

usato

per

l'invio

dei

ricorsi

per decreto

ingiuntivo.

Gli

atti

telematici

devono

essere

depositati

in

forma

telematica

entro

le 14

del

giorno

fissato

come

termine

di

scadenza

per

il deposito; è

necessario

pertanto

entrare

in possesso

entro

le

ore

14

dello

stesso

giorno

della Ricevute di Avvenuta Consegna (RAC)

del

gestore

centrale.

Quando la

ricevuta

è

rilasciata

dopo le

ore

14 il

deposito

si

considera

effettuato

il

giorno

feriale

immediatamente

successivo.

Quindi

è

necessario

verificare

sempre

l'avvenuto

deposito

della

memoria

(atto)

entro

il

termine

di

scadenza

per il

deposito

e

comunque

prima

di redigere la

relativa

memoria

di

replica.

L'attestazione

di

deposito

coincide

con

il

passaggio

dell'atto

attraverso

il

Gestore

Centrale

così

come

previsto

dal

d.m.

del

21

febbraio

2011
.

L'atto

diventerà

visibile a tutte le

parti

costituite

solo dopo

l'accettazione

da

parte

del

cancelliere.

Gli

atti

depositati

telematicamente

e i relativi allegati non verranno stampati

dalla

cancelleria

ma

saranno

consultabili

solo

telematicamente.

Gli

avvocati

NON

TELEMATICI

potranno

richiedere

copia

degli

atti

depositati

dalla

controparte

presso

la

cancelleria.

La

copia

dell'atto

e

gli

eventuali

allegati

potranno essere

consegnati

gratuitamente

dalla

cancelleria

su una

chiavetta

usb pulita fornita

dall'avvocato.

Le

comunicazioni

e le

notifiche

dei

biglietti

di

cancelleria,

si

intendono

ricevute

dall'avvocato

non

quando

vengono

effettivamente

consultate, ma

quando

giungono

al

Punto

d'Accesso

e sono disponibili

per

la

consultazione.

Altri

chiarimenti

e

informazioni

possono

essere

reperiti

nel

portale

dei

servizi

telematici

http://pst.giustizia.it.

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