Protocollo per la gestione del deposito di atti del contenzioso del Tribunale di Pesaro
22 Aprile 2013
Gli avvocati possono inviare per viatelematica CONVALORE LEGALE, attraverso la piattaformadel PROCESSOCIVILE TELEMATICO, gli ATTI sotto indicati, nonché irelativi documentiprodotti asostegno della domanda.
Qualora si procedaal depositotelematico dei seguenti atti, questo SOSTITUISCE ildeposito cartaceo.
ELENCO ATTI CHE E'POSSIBILE INVIARE TELEMATICAMENTE
Per prassi si consiglia diverificare l'avvenuto depositodella memoria (atto) ilgiorno successivo alla scadenzadel termineper il depositoed anchepoco prima di redigere larelativa memoriadi replica.
Gli atti possonoessere depositati utilizzando lo stessoprogramma normalmente usatoper l'invio dei ricorsi per decretoingiuntivo.
Gli atti telematici devono essere depositati informa telematica entro le 14del giorno fissatocome termine discadenza per il deposito; ènecessario pertanto entrare in possessoentro leore 14dello stessogiorno della Ricevute di Avvenuta Consegna (RAC)del gestore centrale. Quando laricevuta èrilasciata dopo leore 14 ildeposito siconsidera effettuato ilgiorno feriale immediatamentesuccessivo.
Quindi ènecessario verificare sempre l'avvenuto deposito della memoria(atto) entro iltermine discadenza per ildeposito ecomunque prima di redigere larelativa memoria direplica.
L'attestazione di deposito coincide con ilpassaggio dell'atto attraverso ilGestore Centrale così come previsto dal d.m.del 21febbraio 2011.
L'atto diventerà visibile a tutte leparti costituite solo dopol'accettazione daparte del cancelliere.
Gli atti depositati telematicamente e i relativi allegati non verranno stampatidalla cancelleria ma saranno consultabili solotelematicamente.
Gli avvocati NON TELEMATICIpotranno richiedere copia degli atti depositati dalla controparte presso lacancelleria. La copia dell'atto egli eventuali allegati potranno essereconsegnati gratuitamente dalla cancelleria su unachiavetta usb pulita fornitadall'avvocato.
Le comunicazioni e lenotifiche dei biglietti dicancelleria, siintendono ricevute dall'avvocato nonquando vengono effettivamente consultate, maquando giungono al Puntod'Accesso e sono disponibiliper laconsultazione.
Altri chiarimenti einformazioni possonoessere reperiti nel portale dei servizi telematici http://pst.giustizia.it. |