Circolare Tribunale di Asti: istruzioni relative al PCT nelle procedure concorsuali
18 Febbraio 2015
Premessa
d'intesa coni rappresentanti degli ordini professionali interessati;
Tanto premesso, si dispone che i professionisti si attengano ai seguenti adempimenti, finalizzati all'attuazione ed alla migliore efficienza del Processo Civile Telematico nelle procedure concorsuali nonché alla creazione di prassi uniformi. La circolare sarà pure inserita nel sito internet del Tribunale ( http://www.tribunale.asti. giustizia.it).Nomina dei curatori e dei commissari giudiziali. Requisiti
Il rapporto tra curatore, commissario giudiziale, giudice delegato e tribunale fallimentare hacarattere fiduciario.
I curatori verranno scelti dagli elenchi (forniti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dai Consigli Odcec competenti per territorio) di coloro che hanno dato la disponibilità a ricoprire tale Ufficio ed a gestire le procedure concorsuali.
I ragionieri ed i dottori commercialisti potranno essere nominati solo se iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'1 lettera d)del d. lgs. n. 139/ 2005 .
Costituisce presupposto indispensabile per la nomina a curatore, liquidatore o commissariogiudiziale il possesso, da parte del professionista, di adeguata connessione internet presso ilproprio studio e di firma digitale, nonché degli strumenti (ad es. compilatori di busta) per l'utilizzo del PCT.Turnazione nelle nomine e titoli preferenziali
Secondo l'indirizzo della Corte di cassazione, il conferimento dell'ufficio di curatore o commissario giudiziale non fa sorgere un diritto soggettivo del professionista nominato almantenimento della sua funzione, trattandosi di ufficio d'interesse pubblico da cui può esseredisposta la rimozione in ogni tempo, laddove il Tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura (Cass. 4 maggio 2006 n. 7876 ). A maggior ragione, non sussiste alcun diritto soggettivo del professionista iscritto ad ottenere la nomina a curatore fallimentare o a commissario giudiziale.
Il Tribunale, tenuto conto delle pregresse esperienze professionali di ciascun professionista e dell'importanza di ogni singola procedura, realizzerà un'equa turnazione nelle nomine.
Al riguardo si rappresenta che, in considerazione della diversa durata, del differente numero di adempimenti e dell'eterogeneo grado di difficoltà di ciascuna procedura, non è possibile procedere ad una turnazione per ordine alfabetico o su criteri meramente numerici.
Ai professionisti che hanno dimostrato di gestire correttamente e sollecitamente procedure di minore importanza, verranno via via affidate procedure più complesse.
Costituiranno titoli preferenziali per la nomina, l'aver svolto attività di procuratore del custode o di esperto per la predisposizione del piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari, nonché l'aver svolto attività di curatore fallimentare in altre procedure.Negligenza nello svolgimento degli incarichi
Coloro che non adempiono con diligenza ai doveri dell'Ufficio, che ripetutamente disattendono le disposizioni della presente circolare o che rifiutano, senza giustificato motivo, l'incarico assegnato, verranno eliminati dall'elenco dei curatori e non saranno nominati nemmeno come difensori in procedimenti civili, tributari, instaurati da procedure concorsuali.
Il Tribunale si riserva di dare comunicazione al competente Ordine professionale, ai finidell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, della ingiustificata rinuncia all'incarico da parte del curatore iscritto negli elenchi predetti.Aggiornamento degli elenchi dei professionisti disponibili ad assumere incarichi in procedure concorsuali
L'aggiornamento degli elenchi dei professionisti disponibili ad assumere incarichi in procedure concorsuali costituisce onere degli ordini professionali.
Ad essi spetta, pertanto, di inviare periodicamente (di regolaogni sei mesi) agli indirizzi di posta elettronica dei componenti della sezionefallimentare i file contenenti i nominativi dei soggetti interessati. In caso di mancato invio dei file, il Tribunale si riserva di sospenderetemporaneamente la nomina dei professionistidell'Ordine inadempiente. Accettazione della nomina
L'accettazione dell'incarico dovrà obbligatoriamente essere fatta mediante PCT. Nel relativoatto è opportuno che il curatore specifichi di essere in possesso degli strumentitecnici necessari per operare tramite il PCT.
Il curatore deve autonomamente procedere alla nomina dello stimatore ex
artt. 31, comma 1,107 e 87, comma 2,l.f. , fra professionisti che abbiano maturato specifica esperienza nelle materie nel cui ambito rientra l'incarico, che siano noti ai giudici.
In caso di nomina di coadiutori o delegati il curatore dovrà fornire l'indicazione del professionista dallo stesso designato, specificando, ove possibile, l'ammontare delcompenso pattuito in relazione all'incarico affidato.
Il T ribunale terrà conto, nel conferimento di successivi incarichi al curatore, delle nomine di difensori o professionisti che si rivelino negligenti o inidonei allo svolgimento dell'incarico.Adempimenti immediati dei curatori
Subito dopo l'accettazione della nomina, i curatori dovranno procedere ad una immediataricognizione dei beni esistenti nella sede principale, nelle sedi secondarie e, più in generale, nei locali in disponibilità del fallito e provvedere con mezzi propri, se ritenuto necessario, alleopportune rilevazioni fotografiche dei beni rinvenuti.
Si richiama, sul punto, la circolare n. 873/2014.Relazione ex articolo 33 l.f.
Si raccomanda di seguire le indicazioni generali di cui al paragrafo 16 del presenteprotocollo. La relazione può contenere tabelle ma è opportuno venga redatta in forma discorsiva e non mediante la mera compilazione di moduli. Devono essere rispettati i termini di cui all'art. 33 l.f. anche quando non venga integralmente rinvenuta la documentazione all'uopo necessaria. In tal caso, il curatore depositerà un'integrazione non appena disporrà degli elementi utili o comunque entro il termine di cui all'art. 33, comma 5, l.f. Al fine di consentire la secretazione di parti della relazione del curatore, si raccomanda ai curatori di suddividere la stessa in paragrafi numerati, avendo cura di redigere il paragrafo contenente profili di responsabilità del fallito o elementi di rilevanza penale nell'ultimo paragrafo. La relazione dovrà avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 l.f. .
L'invio del rapporto riepilogativo di cui all'33, comma 5, l.f. all'Ufficio del registro delleimprese, unitamente alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, è adempimentodel curatore e non della cancelleria.Atti ex articolo 35 l.f.
Il curatore, all'atto della presentazione dell'informativa exart. 35 l.f. è tenuto ad esporre tutti gli elementi utili per valutare la convenienzaeconomica dellaproposta, nonché l'ammontare approssimativo delle spese di difesa, di CTU o di CTP che laprocedura dovrà sostenere.
All'informativa preliminare exart. 35 l.f. , da presentare al giudice delegatodovrà essere allegata l'autorizzazione del Comitato dei creditori.Linee guida sul procedimento di accertamento del passivo e nuove disposizioni della l. n. 221/2012
Le nuove disposizioni della n. 221/2012 si propongono di utilizzare il procedimento telematico per l'accertamento del passivo.
Le nuove norme prevedono che il curatore:
1) Comunichi, entro dieci giorni dalla nomina, al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) specifico per quella procedura; 2) invii l'avviso exart. 92
l.f. all'indirizzo PEC dei creditori o deititolari didiritti sui benicomunicando ai destinatari l'indirizzo di posta elettronicacertificata specifico di quella procedura. Si allega al presente protocollo, quale allegato 1, fac-simile di domanda di insinuazione al passivo.La presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo
La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:
Ove non si disponga di un proprio indirizzo PEC, si potrà anche utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista,associazione di categoria).
In questo caso si ricorda ai legali, consulenti, professionisti e associazioni di categoria che l'invio del messaggio PEC non può essere cumulativo per più creditori, cioè occorrerà effettuareu n invio di posta elettronica certificata separato per ogni domanda diinsinuazione inviata per ciascun assistito/creditore.
Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.
In caso di omessa indicazione dell'indirizzo di PEC, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico del curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.
La domanda - spedita esclusivamente da un indirizzo PEC - va proposta con ricorso, quale deve essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, secondo duem odalitàalternative: A) con firma digitale) ; B) con firma a mano sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitate (acquisizione tramite scanner) ai fini del suo invio telematico.
Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitate, per l'invio telematico.Si ricorda che gli allegati non dovranno superare — nel loro complesso — la dimensione di 5 MB; pertanto, si consiglia di effettuare scansioni in bianco e nero e con risoluzione massima 150 dpi. si raccomanda di verificare l'effettiva leggibilità a video dei documenti scansionati prima dell'invio, nonché di inserire i documenti nello scanner nel verso giusto, al fine di consentire ai destinatari una agevole lettura.
Ove la dimensione dei messaggi ecceda con si dere volmente ledimensioni normali, i creditori sono invitati a prendere preventivamente contatto con lo studiodel curatore per concordare le migliori modalità di invio senza pregiudizio per gli altri creditori.
Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al curatore esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all' indirizzo di posta elettronica certificata della procedura.I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale, o trasmessi al Curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail non PEC) saranno ritenuti irricevibili.
Solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito. Gli stessi dovranno,in ogni caso, essere sottoposti a scansione ed inviati assieme agli altri allegati contenuti nel messaggio PEC di insinuazione al passivo del fallimento.Si allega al presente protocollo, quale allegato 2, fac-simile di domanda di insinuazione al passivo. Struttura del messaggio di posta elettronica certificata contenente la domanda di insinuazione
Per favorire una migliore archiviazione dei messaggi ed accelerare il lavoro di processamento delle domande di insinuazione allo stato passivo è opportuno che i messaggiinviati abbiano nei limiti del possibile una struttura comune.Si invitano, quindi, i creditori a volersi attenere alle seguenti direttive:
Es.: all_I_Ricorso.pdf; all_2_Procura.pdf; all_3_Contratto.pdf; all_5_fatture.pdf; aII_6_copia autentica scritture contabili.pdf.
Le osservazioni al progetto di stato passivo dovrannoessere inviate, non oltre cinque giorni primadell'udienza di verifica dellostato passivo, esclusivamente viaPEC, all'indirizzo PEC indicato nella comunicazioneex art. 92 l.f. e pubblicato nelR egistroimprese.
Le eventuali integrazioni documentali devonoessere depositate anch'esseesclusivamente via PEC.Nell'oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportato il numero del fallimento, la dicitura "integrazioni documentali", il nome del creditore, il numero della domanda (se disponibile)
Es.: Fall. N. 04/2013 - integrazioni documentali - Creditore: Mario Rossi - Domanda L'accertamento del passivo:
1) almeno 15 giorni primadell'udienza di verifica dello stato passivo, il progetto distato passivo, preceduto dall'invio dell'elenco insinuazioni redatto in formato XML: attenzione l'atto è fondamentale per il corretto recepimento dello stato passivo da parte del sistema ministeriale, dovrà essere depositato dal curatorefallimentare presso la cancelleria del Tribunale secondo le modalità previste dal processo civile telematico in formato XML etrasmesso all'indirizzo di PEC dei singoli creditoricome indicato nei rispettivi ricorsi;
2) il curatore, incaso di un alto numero di domande ovvero di allegati alle stesseparticolarmente corposi,dovrà provvedere al deposito pressola cancelleria fallimentare di cd-rom, non riscrivibile, contenente le domande di credito fattela cancelleria fallimentare di pervenire all'indirizzo PEC della procedura.
3) fino a 5 giorni prima dell'udienza gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo PECdella procedura;
4) in occasione dell'udienza di verifica il curatore dovrà portare con sé, su supporto informatico (chiavetta USB), lo stato passivo redatto su file “Word” (o comunque preventivamente convertito in Word), le domande di credito e i documenti allegati alleistanze, in maniera tale da consentirne una agevole consultazione in udienza;
5) lo stato passivo, se approvato, verrà dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato; nel caso si rendesse necessario apportare delle modifiche significative, l'udienza verrà differitae, in occasione della nuova udienza, il Curatore presenterà lo stato passivo modificato,redatto su file “Word”, su supporto informatico.
Il documento contenente lo stato passivo esecutivo, se non inserito nel verbale di udienza edichiarazione di esecutività emesso dal Giudice Delegato, va depositato in cancelleria con lestesse modalità in precedenza indicate per il deposito del progetto di stato passivo.
Le indicazioni innanzi illustrate valgono anche per gli stati passivi successivi relativi alle domande tardive ai sensi dell'art. 101 l.f.
il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione a tutti i ricorrenti, trasmettendo loro una copia dello stato passivo, copia deldecreto di esecutività e li informa del diritto di proporre opposizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con ricorso depositato presso la cancelleria delTribunale ai sensi dell'art. 99 l.f. Si allega al presente protocollo, quale allegato 3, fac-simile di comunicazioneex art. 97 l.f. .Gli atti per i quali è previsto il deposito a mezzo del processo civile telematico da parte del curatore
Gli atti peri quali è previsto il deposito a mezzo del processo civile telematico daparte del curatore:
Si precisa che le istanze del curatore al G.D. dovranno essere depositate a mezzo del processo civile telematico in cancelleria in formato PDF. Il file .pdf non deve essere creato tramite la scansione del documento cartaceo, ma soltanto attraverso la conversione di un file di testo privo di elementi attivi, si richiama sul punto l'art. 12 delle specifiche tecniche (provv. DGSIA 16 aprile 2014). Preferibilmente il file PDF deve essere libero, cioè non protetto. In tal modo il documento depositato resta definitivamente nella versione redatta dal curatore ma il formato libero consente al giudice di gestire la disamina del documento.Le istanze devono essere numerate in ordine cronologico in modo da consentire l'associazione del provvedimento all'istanza (la numerazione delle istanze deve avvenire anche per le procedure già in corso, partendo dal numero 1 e anche quando siano già state depositate precedenti istanze).
Per consentire che nella prima pagina di ciascuna istanza emerga il contenutoessenziale della stessa,i curatori, i commissari eI liquidatori sono invitati a redigeretutte le istanze corredandole nella prima pagina dei dati di maggiore utilità informativa: numero progressivo dell'istanza, numero di Rg della procedura, tipologia della procedura, nome del GD, nome del curatore, tipo di procedura (vecchio/nuovo rito), se è stato costituito o meno il comitato dei creditori (CDC costituito/non costituito): oggetto dell'istanza e conclusioni contenenti le richieste specifiche, indicando solo dopo le ragioni che le giustificano.
Tutti i mandati di pagamento devono essere precompilati ed inviati come allegati senza lafirma digitale del curatore.
Le eventuali bozze di provvedimento predisposte dal curatore devono essere inviate come allegati senza la firma digitale del curatore (si allega al presente protocollo, quale allegato 4, fac-simile di decreto di trasferimento e allegato 4bis mandato di pagamento).
Le istanze relative alla liquidazione di compensi dovranno sempre contenere:
Per tutte le istanze, le relazioni e i pareri più rilevanti nell'ambito di ciascuna procedura (quali ad es. le relazioni exartt. 33, 172, 173, 180, l.f. , il programma di liquidazione, ecc.) al deposito telematico dovrà essere accompagnato il deposito di una copia cartacea del documento digitale (c.d. copia di cortesia), deposito da effettuare in cancelleria entro la medesima giornata dell'invio telematico e comunque non oltre 24 ore dopo quest'ultimo; lacancelleria provvederà a trasmettere al Giudice Delegato la copia cartacea solo dopo averaccertato e accettato l'invio telematico.Per le istanze di competenza del Collegio (es. art. 39, art. 102, art.161, comma 7, l.f. ) al deposito telematico dovrà essere accompagnato il deposito di una copia cartacea del
documento digitale (c.d. copia di cortesia), deposito da effettuare in cancelleria entro lamedesima giornata dell'invio telematico e comunque nonoltre 24 ore dopo quest'ultimo. La Cancelleria provvederà a trasmettere al Giudice Delegatola copia cartacea solo dopo aver accertato e accettato l'invio telematico.Il programma di liquidazione
In ordine al programma di liquidazione il curatore deve:
Si segnala che per eventuali beni,appresi successivamente al deposito del programmadi
liquidazione, è possibile, per una sola volta creare e depositare un supplemento di programma di liquidazione a mezzo del processo civile telematico (per eventuali ulteriorisupplementi potranno utilizzarsi le ordinarie modalità di deposito telematico, salvo successiva implementazione del sistema telematico). Nel programma di liquidazione deve essere indicata la procedura di vendita che il curatore intende seguire (dando preferenza alla vendita senza incanto). Si segnala che il sistema potrebbe richiedere di selezionare entrambe le modalità di vendita, in questo caso, il curatore, anche nel caso in cui nel programma di liquidazione abbia optato per la vendita senza incanto, dovrà comunque anche indicare la vendita con incanto (modalità necessitata dal sistema telematico).
Il Curatore potr à indicare nel programma di liquidazione da inserire nel sistema una data presunta di vendita, che potrà anche non coincidere con quella effettiva, sempre che la vendita effettiva sia successiva a quella indicata nel programma di liquidazione.Applicazione imposta di bollo su depositi e conti correnti giudiziali
Applicazione imposta di bollo su depositi e conti correnti giudiziali (art.13 comma 2-bis, 2-ter della Tariffa allegato A Parte Prima d.P.R. 642/72). Ritenendo necessario impartire ai curatori, nell'esercizio del potere-dovere di vigilare e controllare la regolarità della procedura, ai sensi degli artt. 23 e25 l.f. , alcune direttive di massima, si informa che lal. n. 214 del 22 dicembre 2011 ha modificato la disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali ed alle comunicazioni inviate alla clientela. Per i libretti di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (caso delle procedure esecutive e fallimentari) è stata fissata la misura dell'imposta di bollo (sostitutiva) annua elevandola ad euro 100,00, per le persone fisiche è stata confermata ad euro 34,20 (esenzione in caso di giacenza media non superiore ad euro 5.000,00). L'Agenzia delle Entrate con circolaren. 48/E del 21 dicembre 2012 , a seguito delle modifiche intervenute ald.P.R. 642/72 , ha precisato che “l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, non trova applicazione, inoltre, con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell'autorità giudiziaria. Il D.M. 24 maggio 2012 precisa, infatti all'articolo 1, lettera b), che, ai fini in esame, non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell'autorità giudiziaria ...” Pertanto, per gli estratti conto e i rendiconti inviati a soggetti diversi dalla clientela, l'imposta di bollo deve essere applicata nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare sino al 25 giugno 2013 ed in quella maggiore di € 2,00 dal 26 giugno 2013 in poi. Conseguentemente, è opportuno che i Curatori fallimentari, i custodi e professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni immobiliari e tutti coloro i quali siano responsabili di depositi e o conti correnti aperti su ordine dell'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Asti, provvedano a diffidare le Banche depositarie dei suddetti depositi e o conti correnti giudiziari a restituire le somme, eventualmente, trattenute a titolo indebito. Si allega al presente protocollo, quale allegato 5, fac-simile di raccomandata con richiesta di rimborso.
Le spese conseguenti all'aggiudicazione di beni dovranno essere poste a caricodell'aggiudicatario (es. registrazione verbale di aggiudicazione, trascrizione decreto ditrasferimento, cancellazione formalità pregiudizievoli).
Il Presidente del TribunaleDott. Francesco DONATO Documenti da allegare
Si allegano: 1) facsimile avvisoex art. 92 l.f. con criteri guida per le domande di ammissioneal passivo; 2) facsimile domanda di ammissione al passivo; 97 l .f. ;4) facsimile decreto di trasferimento; 4bis) mandato di pagamento; 5) facsimile raccomandata per applicazione imposta di bollo su deposito e conti correnti giudizialiFac-simile della comunicazione ex art. 92 l.f.
All. 1
Si riporta, di seguito, un fac-simile della comunicazione ex 92 l .f.
DENOMINAZIONE CREDITORE DOMICILIATARIO INDIRIZZO CAP
METODO INVIO CITTA', DATA FALLIMENTO RAGIONE SOCIALE - Num/Anno.
Ai sensi dell' art. 92 l.f. si porta a conoscenza che il Tribunale di Asti, con sentenza n°, depositata in Cancelleria il ha dichiarato il fallimento della società con sede legale Cod.Fisc P.iva Giudice Delegato e Curatore:
L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno alle oreavanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Asti.
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005n. 82 e successive modificazioni.
Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto curatore all'indirizzo di posta elettronicacertificata EMAIL PEC PROCEDURA, unitamente ai documenti giustificativi del dirittovantato almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno consideratetardive (101 l.f. ) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, finoall'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.
Il ricorso dovrà contenere.
Avvertimenti.
Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione. Si segnale che, a norma dell'art. 103 l.f., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, e il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.
Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.
Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 l.f.. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 l.f. dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati.
COMUNICAZIONE PEC PROCEDURA CREDENZIALI CREDITORE Il Curatore
Criteri guida per le istanze di ammissione al passivo
Si elencano – a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo – i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato: Per tutti : Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione. Si precisa che non sono applicabili ai crediti nei confronti delle procedure concorsuali gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002. Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:
Spese di giustizia:
Prestatori di lavoro subordinato.
Prestatori di opera intellettuale:
Rapporti di agenzia:
Coltivatori diretti:
Artigiani:
Enti o cooperative di produzione;
Cooperative agricole;
Società di fornitura di lavoro temporaneo;
Fornitori:
Società di leasing concedenti:
Istituti di credito:
Creditori ipotecari:
relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.,
Creditori pignoratizi :
Domande di rivendica:
All. 2 Domanda di ammissione al passivo AI Tribunale di Asti- Sezione Fallimentare
Fallimento R.G. nr: Curatore dr.
Il sottoscritto: (esatta indicazione del creditore con indirizzo)
Codice Fiscale/P. IVA : PEC [oppure: elett. dom. presso l'avv. ... ... ... ... di. . . . . . Via. . . .. PEC. . . ... . . . ...] di essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i seguenti importi
Nella somma privilegiata è compreso il TFR pari a .. € : Si richiede il privilegio (artigiano, professionale, iva, ecc.]) a norma art. Il privilegio mobiliare riguarda i seguenti beni: (descrizione degli stessi) Ragioni della domanda: vedi motivazione e documenti allegati.
- Consapevole dei doveri che ne conseguono, sono disponibile a far parte del comitatocreditori □ SI □ NO - Sono disponibile a fare il presidente del comitato creditori (se disponibile fare una croce sulla o sulle caselle) □ SI □ NO
firma
………………, ………………………………………
NOTE
Il ricorso può essere firmato personalmente dalla parte o da un legale con delega.
Deve essere inviato per posta elettronica certificata, direttamente al Curatore coni documenti e la presente scheda.
Il creditore deve comunicare al curatore direttamente ogni variazione del suoindirizzo.
In mancanza di indicazione di valido indirizzo PEC, le comunicazioniverranno depositate in cancelleria.
Fac-simile comunicazione ex art. 97 l.f.
All. 3
Fac-simile comunicazione ex art. 97 l.f. :
Spett.le Denominazione creditore
Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo. Asti, Oggetto: Comunicazione esecutività stato passivo creditori.
Fallimento - Num/Anno: - Cod. Fiscale 09198680010 Giudice Delegato E-mail PEC: Si comunica, per tutti gli effetti di cui all' art. 97 l.f. , che con decreto del , il Signor Giudice Delegato Dott. , ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo, che contestualmente viene trasmesso.I creditori esclusi, in tutto o in parte, possono proporre opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell' art. 99 l.f. Come potrà rilevare dall'esame dello stato passivo trasmesso, sulla domanda della il Giudice ha adottato il seguente provvedimento.Il Giudice Delegato dispone.
Cronologico n. Ai sensi della l. n. 221/2012 , con la presente:□□ Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgersi in futuro, è il seguente: □□Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura; □□ Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si ricorda altresì che ciascun creditore ammesso al passivo può proporre impugnazione dei crediti di altri creditori concorrenti ammessi e può chiedere la revoca dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto nelle ipotesi indicate dall'art. 98, commi terzo e quarto 1.fall.
Distinti Saluti. il Curatore Decreto di trasferimento
All. 4
TRIBUNALE DI ASTIUfficio Fallimenti SHAPE \* MERGEFORMAT
R.F. REP. CRON.
Fallimento :
DECRETO DI TRASFERIMENTO
Il Giudice Delegato Dott.
nei modi e nei termini indicati dall'ordinanza di vendita del
TRASFERISCE
Al Sig.Nato a il __________________ e residente in
SHAPE \* MERGEFORMAT alla via Codice Fiscale _____________
il seguente immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a corpo e non a misura, con ogni accessione, dipendenza, pertinenza e con le eventuali servitù attive o passive esistenti:
______________________________________________________________________________________________________
ORDINA
al Conservatore dei Registri Immobiliari di esonerandolo da ogni responsabilità, di procedere limitatamente all'immobile trasferito, alla cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramento gravanti sull'immobile sopra descritto, tra cui:
DA ATTOdella regolarità urbanistica dell'immobile quale risultante da della sussistenza della certificazione energetica rilasciata in data
INGIUNGE
al fallito ________________________________________________________ e peresso al Curatore_________________________________________ e a chiunque Io detenga a qualsiasi titolo, di rilasciare l'immobile sopra descritto nella piena disponibilità di
come sopra meglio generalizzatoASTI, lì
Il Cancelliere
SHAPE \* MERGEFORMAT
Il Giudice Delegatodott.
104T- Reg. €. ………….
105 T- F. “ ………….
649 T- Reg. “ ………….
737 T- T. “ ……………….
456 T- lpot.. “
….Cat “ Bollo
Totale
Registrato a ASTI il………………. al num. ………………..
Allegato 4 bis
Ist. N. _____ TRIBUNALE DI ASTI – SEZIONE FALLIMENTI OGGETTO: MANDATO DI PAGAMENTO NEL FALLIMENTO _________ CAUSALE: _________________________________________________________________ ALL'ISTITUTO BANCARIO __________________________________________________________________
Il Giudice Delegato, visto il proprio provvedimento in data ______________ con il quale il curatore ____________________________________________ è stato autorizzato a prelevare la somma di € _______________________ ( _________________________________) dal deposito n.__________________________ intestato al fallimento di cui in epigrafe, visto l'art.34, comma 2, l.f. DISPONE che codesto Istituto Bancario versi la somma suindicata al predetto curatore. Asti, ________________________ Il Giudice Delegato Il Cancelliere …………………………………………………………………………………………………………………. (da restituire al Tribunale di Asti) Ist. N. ____ AL SIGNOR GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO _________________________
_______________________________________________________________________ si comunica che in data è stata versata al curatore _______ _________________________ la somma di € _________________________ con prelievo dal deposito n. ___________________________ intestato al fallimento, giusta mandato di pagamento emesso dalla S.V. Ill.ma in data _________________ Asti, lì ____________________ Istituto Bancario Il Direttore Fac-simile raccomandata
All 5FACSIMILE RACCOMANDATA:
“Il sottoscritto avv./dott……. in qualità di custode/professionista delegato/curatore nella procedura esecutiva n. .. .. registro esecuzioni immobiliari o della procedura fallimentare o dell'amministrazione giudiziaria del Tribunale di Caltagirone evidenzia quanto segue. Lo scrivente in qualità di professionista delegato ha acceso presso la Vs. filiale, giusta indicazione riportata nell'ordinanza che si allega, deposito nominativi a risparmio n. …. intestato alla procedura esecutiva o fallimentare su cui lo scrivente sta versando le somme rivenienti dalla custodia e dalla vendita degli immobili pignorati o acquisiti alla procedura fallimentare. A seguito di operazioni effettuate sul libretto su Indicato, ha constatato che la Vs. Banca a addebitato con valuta 31/12/2012 la somma di euro 100,00, a titolo di imposta di bollo. Il sottoscritto fa presente che l' Agenzia delle Entrate con circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 , a seguito delle modifiche intervenute ald.P.R. n. 642/72 , ha precisato che: “Se il rapporto è intrattenuto per ordine dell'autorità giudiziaria non trova, quindi, applicazione l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, e, pertanto, in relazione agli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell'ambito dei predetti rapporti è applicata l'imposta di bollo ordinarIa”.Quindi alla luce di tale precisa indicazione il sottoscritto nella sua qualità CHIEDE che venga stornato l'importo di euro 100,00 addebitato sul libretto intestato alla procedura esecutiva perché non dovuto, ed addebitata, se dovuta, l'imposta di bollo ordinaria pari ad euro 1, 81 per ogni rendiconto, con l'avvertimento che in mancanza si provvederà ad avvertire l'Autorità Giudiziaria competente.In attesa di Vs. riscontro il sottoscritto porge distinti saluti. …………….. Il Custode/Professionista Delegato/Curatore”
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