Protocollo del Tribunale di Pesaro: deposito telematico comparsa di risposta

30 Ottobre 2014

Il Presidente,ritenuto di dover fornire alla cancelleria civile opportune istruzioni circa la questione —variamente risolta a livello nazionale- della ammissibilità o non del deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio;all'esito della apposita riunione convocata ex art. 47- ter ord. giudiz.; ritenuto checon decreto dirigenziale emesso ai sensi dell'art. 35 comma 1 d.m. 44/11, presso il Tribunale di Pesaro, sin dal 01.02.2012, è stato attivato il PCT per gli atti del giudice e delle parti indicati nello stesso decreto, tra i quali la “comparsa di risposta” “nell'ambito del contenzioso civile e nelle controversie di lavoro”;

Deposito telematico comparsa di risposta

Al

Sig. Dirigente in sede

Il Presidente,

ritenuto

di dover fornire alla cancelleria civile opportune istruzioni circa la questione —variamente risolta a livello nazionale- della ammissibilità o non del deposito telematico degli atti di costituzione in

giudizio;

all'esito della apposita riunione convocata ex art. 47- ter ord. giudiz.; ritenuto che

con

decreto dirigenziale emesso ai sensi dell'

art.

35

comma

1

d.m.

44/11

,

presso il

Tribunale

di

Pesaro,

sin

dal

01.02.2012

,

è stato attivato il PCT per gli atti del giudice e delle parti indicati nello stesso decreto, tra i quali la “comparsa di risposta” “nell'ambito del contenzioso civile

e

nelle controversie di lavoro”;

l'

art.

16-bis

del

d.l.

179/2012

non

prevede il deposito telematico della comparsa di risposta, ma neppure lo vieta; deve quindi applicarsi il principio di libertà delle forme

ex

art.

121

c.p.c.

e

spetta al giudice la

verifica

dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo;

  • la

    circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 al cap. l recita “si ritiene che l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 16-bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in

    ordine

    alla necessità di un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque,

    nei

    tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell'

    art.

    35

    dm

    44/11

    ,

    continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico”;
  • si dispone, pertanto, che la cancelleria accetti il deposito

    telematico

    della comparsa di costituzione

    .

IL

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Mario Perfetti)

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