Non è nullo il ricorso nativo digitale privo di firma digitale se riferibile al difensore

Redazione scientifica
24 Luglio 2017

La mancata sottoscrizione con firma digitale del ricorso in formato nativo digitale non comporta l'insanabile nullità dell'atto se esso è inequivocabilmente riferibile al difensore.

Nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente da un bando di gara, il TAR Napoli si è pronunciato in via preliminare in merito alla mancanza della firma digitale del ricorso redatto in formato nativo digitale. Benché, infatti, l'atto riportasse a margine l'indicazione “firmato digitalmente da …”, il software Adobe Acrobat Reader in dotazione non aveva rilevato l'esistenza della sottoscrizione.

Il TAR chiarisce, però, che tale vizio non comporta l'insanabile nullità dell'atto ex art. 42 c.p.a. (sul punto v. TAR Campania, Napoli, sez. I. n. 1694/2017, TAR Campania: nullo l'atto privo di firma digitale, ilProcessotelematico.it) in quanto, secondo un suo precedente orientamento (TAR Campania, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053 v. S. PATRISSO, Validità della notifica del ricorso con formalità tradizionali nel PAT, in ilProcessotelematico.it), tenuto conto del principio del raggiungimento dello scopo, non può ritenersi «infirmante la mancata apposizione delle firma digitale al ricorso da parte del difensore allorquando, come nel caso in esame, l'atto cartaceo notificato alla controparte rechi l'autenticazione in calce del mandato e la relata di notifica sia sottoscritta in maniera autografa dal difensore».

L'inequivocabile riferimento dell'atto al procuratore è poi confermato da altri elementi quali le firme digitali per asseverazione apposte dal difensore costituito sulle copie digitali per immagini della procura speciale alle liti conferita su supporto analogico e del ricorso notificato alla controparte processuale a mezzo posta ordinaria ex l. n. 53/1994.

Inoltre, il TAR precisa che la costituzione dell'amministrazione intimata elide il vizio ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a..

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