Vademecum per la notifica diretta da parte degli avvocati dell'Ordine degli avvocati di Trani

09 Gennaio 2016

Ordine degli avvocati di Trani: vademecum per la notifica diretta, da parte degli avvocati, di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, eliminando l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari (l. n. 53/1994, aggiornato al d.m. Giustizia 28 dicembre 2015)
Vademecum notifiche dirette da parte degli avvocati

Gli avvocati hanno la facoltà, prevista dalla l. n. 53/1994, di notificare direttamente gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale,eliminando in tal modo l'intermediazione degli Ufficiali Giudiziari; ciò è possibile notificando gli atti in proprio a mezzo del

SERVIZIO POSTALE ORDINARIO

ovvero a mezzo

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).

La notifica in proprio a mezzo posta ordinaria

Per l'esercizio di tale facoltà occorre:

1. essere iscritti all'Albo (sono esclusi i praticanti avvocati);

2. aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Consigliodell'Ordine;

3. disporre del Registro Cronologico;

4. disporre di procura speciale del cliente ex art. 83 c.p.c. (per gli atti stragiudiziali occorre munirsi di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Per quanto riguarda l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine (in caso di trasferimento ad altro Ordine territoriale occorre chiedere una nuova autorizzazione al nuovo Ordine), è sufficiente compilare l'istanza (allegato N.1) in calce al presente articolo.

Costituiscono ragioni ostative alla concessione dell'autorizzazione la pendenza di procedimenti disciplinari in corso ovvero aver riportato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, o sanzione più grave.

Contro il diniego del Consiglio al rilascio dell'autorizzazione è consentito il reclamo al CNF nel termine di gg.10 dalla comunicazione.

L'attività di notificazione svolta dagli Avvocati, ai sensi della legge n. 53/1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla (art. 11 l. n. 53/1994: Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica) e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2004, n. 15081; Cass. 22 giugno 2001, n. 8592).

Occorre quindi procurarsi il Registro Cronologico, che deve avere le caratteristiche stabilite dal d.m 27 maggio 1994; il Registro può anche essere costituito da moduli continui uso computer (ma presso i negozi specializzati possono acquistarsi modelli già predisposti e semplificati) e dovrà essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere delegato.

Su tale Registro vanno annotate giornalmente le notifiche effettuate (non devono essere annotate le notifiche effettuate a mezzo PEC, nonostante alcuni Registri Cronologici attualmente in commercio prevedano spazi appositi di annotazione).

In particolare, oltre al numero d'ordine progressivo, sul Registro occorre sempre annotare:

- il cognome e nome (o la ragione sociale) del cliente

- la natura dell'atto notificato (citazione,precetto,ecc.)

- l'Ufficio Giudiziario avanti il quale si procede

- il cognome, il nome (o la ragione sociale) e l'indirizzo del destinatariodella notifica.

Il numero del cronologico è uguale in caso di notifica di uno stesso atto a più parti.

Per la notificazione A MEZZO POSTA

occorre annotare sul Registro:

- il numero della raccomandata

- l'Ufficio Postale al quale il plico è stato consegnato

- la data di consegna all'Ufficio Postale

- la data in cui il plico è stato consegnato al destinatario ovvero, in caso dimancata consegna, la data in cui il plico è stato depositato presso l'UfficioPostale (dalqualedecorrono i dieci giorni perché la notifica possa considerarsi formalmente avvenuta)

- l'ammontare delle spese postali.

Per la notificazione A MANI

occorre annotare sul Registro:

- il luogo, la data e l'ora in cui l'atto viene consegnato al destinatario

- la sottoscrizione da parte del destinatario

- le generalità e la qualità della persona (se diversa dal destinatario) cuil'atto è stato consegnato.

Si precisa che la notificazione A MANI può avvenire solo personalmente a curadell'avvocato notificante (la notifica si considera inesistente ove effettuata da soggetto delegato, quand'anche avvocato) presso il procuratore domiciliatario (l'art. 25, comma 3, lett. c), n. 2) l. 12 novembre 2011, n. 183 ha eliminato la necessità che l'avvocato destinatario della notifica dovesse essere iscritto nello stesso Albo del notificante). In tal caso occorre:

- far preventivamente vidimare e datare l'atto (originale e copia) dal Consiglio dell'Ordine (Formula adottata dall'Ordine: “si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 l. 21 gennaio 1994, n. 53, composto di … pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”);

- accedere allo studio (non altrove) del procuratore nel domicilio risultante alConsiglio dell'Ordine in cui il destinatario è iscritto, muniti delcronologico;

- consegnare l'atto al procuratore domiciliatario o, in sua assenza, a personadello studio (collaboratore, segretaria, collega, con esclusione del portiere, vicino,ecc.);

- far firmare dal procuratore domiciliatario l'originale e la copia dell'attononché l'apposito spazio del registro cronologico; (se la consegna avvenga amanidi persona diversa dal domiciliatario, oltre alle firme vanno specificate legeneralità e la qualifica del consegnatario).

In caso di rifiuto a ricevere l'atto non si ritiene applicabile il comma 2 dell'art. 138 c.p.c. ("se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie"), in quanto la relativa attestazione è riservata all'Ufficiale Giudiziario.

Tuttavia il comportamento dell'avvocato che rifiuta la ricezione di un atto notificato nelle sue mani, configura un'ipotesi di illecito disciplinare.

Per la notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione occorre annotare sul Registro:

- la data in cui è stata depositata in cancelleria la copia dell'attonotificato

- l'Ufficio giudiziario che ha emanato l'atto impugnato od opposto

- la natura e gli estremi dell'atto impugnato od opposto.

Occorre infatti ricordare che quando oggetto di notificazione è un atto di impugnazione o di opposizione, dovendosi procedere all'annotazione sull'originale della avvenuta notifica (ai sensi degli art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c.), copia dell'atto notificato deve essere – contestualmente alla notifica- consegnata al Cancelliere del Giudice che ha pronunciato il provvedimento. Anche l'invio tramite raccomandata è ritenuto sufficiente.

L'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. c.p.c., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 l. 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

In calce al presente articolo (allegato n. 3) suggeriamo uno schema di deposito in cancelleria di copia dell'atto di impugnazione o di opposizione.

Per la notifica a mezzo posta occorre munirsi di buste,cartoline e ricevute necessarie per la notifica (le stesse utilizzate per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario tranne che per l'intestazione delle buste verdi).

N.B. x PCT : Qualora si debba procedere alla notifica a mezzo posta (o a mani) (per le notifiche a mezzo PEC si veda infra) di atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo, non è più necessario accedere in cancelleria per richiedere le copie conformi: con d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato in rapida successione prima dal d.l. n. 83/2015 e quindi dalla sua legge di conversione n. 132/2015 in vigore dal 21 agosto 2015, all'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, è stato aggiunto il comma 9-bis in forza del quale le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presentecomma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

L'art. 16-undecies, comma 1, del citato d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2015) ha poi precisato che «quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima».

Si aggiunga che l'art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito, consente al «difensore,consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale» di estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti e di attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Stante quanto sopra, l'avvocato può estrarre dal fascicolo informatico gli atti e i provvedimenti da utilizzare in formato cartaceo, apporvi l'attestazione di conformità secondo lo schema suggerito nell'allegato n. 9 in calce al presente articolo e quindi stendere la relata di notifica.

A questo punto si può procedere con la notifica e redigere la relata (secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, in calce al presente articolo) nella quale, oltre all'indirizzo completo del notificando, devono risultare:

- il numero del cronologico

- la firma in calce dell'avvocato notificante

- i dati identificativi dell'Ufficio Postale al quale l'atto viene consegnato.

Dapprima si completa la busta (quella verde per intendersi, come peraltro si fa per le normali notifiche fatte dagli Ufficiali Giudiziari) indicando su di essa, negli appositi spazi:

- l'indirizzo del destinatario della notifica

- il nome, il cognome e l'indirizzo dell'avvocato notificante

- il numero del cronologico

- la firma dell'avvocato notificante.

Si completa quindi l'avviso di ricevimento indicando:

- il numero del cronologico;

- l'indirizzo completo del destinatario;

- il nome, il cognome e l'indirizzo dell'avvocato notificante (al quale la cartolina sarà restituita con l'attestazione della avvenuta consegna) accompagnato:

- (pergli atti notificati prima della radicazione del giudizio con iscrizione aruolo o deposito del ricorso): dal nome della parte nell'interesse della quale si agisce;

- (pergli atti notificati in corso di causa): dall'indicazione dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede.

Infine si compila la ricevuta come per una normale raccomandata, utilizzando quella di colore rosso (mod.22 RD).

L'ultimo adempimento è costituito dall'accesso all'Ufficio Postale (anche a mezzo di persona delegata (ad es. collega, segretaria di studio, collaboratore, ecc.) ove all'impiegato vanno consegnati l'originale e la copia dell'atto, unitamente alla busta, l'avviso di ricevimento e la ricevuta.

L'impiegato postale appone in calce alla relata, sull'originale e sulla copia, il timbro datario (timbro di vidimazione); inserisce la copia nella busta e allega alla stessa l'avviso di ricevimento; quindi restituisce l'originale con la ricevuta attestante il pagamento della tassa.

Alcune precisazioni

Ai sensi dell'art. 6 l. n. 53/1994 in commento l'Avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Tuttavia l'avvocato notificante può, anzi deve rivendicare tale qualifica dinanzi a ingiustificate pretese degli impiegati postali o di altri funzionari in genere.

Questo meccanismo non è esaustivo (si pensi infatti al sistema di notifica a mezzo posta elettronica certificata – ex art. 3-bis l. n. 53/1994) e non preclude la possibilità di ricorrere comunque al canale tradizionale di notifica attraverso gli Ufficiali Giudiziari.

Ci sono alcune eccezioni: tra gli atti che è necessario notificare tramite l'Ufficiale Giudiziario si segnalano:

- notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

- notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

- notifiche all'estero

- notifiche per le quali l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente

- atti dei procedimenti penali

- intimazione testi (il problema al riguardo non sussiste posto che il terzo comma dell'art. 250 c.p.c. da tempo consente all'avvocato di effettuare l'intimazione al testimone ammesso a comparire all'udienza, attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (e persino con telefax o pec), seguendo le indicazioni formali di cui all'art. 103 disp. att. c.c.)

- atti di preavviso di rilascio di immobile

- atti di precetto cambiario

- atti di pignoramento immobiliare

- atti di pignoramento presso terzi

e in genere gli atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

Ci sono casi particolari:

- ad esempio quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza e il piego raccomandato viene consegnato a persona diversa dal destinatario, occorre inviare l'avviso previsto dall'art. 660 c.p.c., secondo il fac-simile (allegato N. 4) in calce al presente articolo. La relativa raccomandata può essere inviata per via ordinaria

- ad esempio quando la domanda contenuta nell'atto da notificare è soggetta a trascrizione, la copia dell'atto notificato (comprensiva dell'avviso di ricevimento) può essere richiesta in cancelleria (copia conforme uso trascrizione) dopo l'iscrizione a ruolo della causa (oppure estratta dal fascicolo informatico in caso di deposito telematico e munita dell'attestazione di conformità di cui all'allegato N.9). In alternativa è sempre possibile ricorrere alla notifica tramite Ufficiale Giudiziario.

Il momento di perfezionamento delle notifiche effettuate in proprio dagli avvocati secondo la legge in commento è costituito:

- per il notificante dalla data di spedizione della raccomandata (In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477/2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53/1994 (cfr. Cass. civ. 30 luglio 2009, n. 17748; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402; Cass. 29 aprile 1999, n. 4301);

- per il notificando dalla data di ricezione della raccomandata oppure decorsi 10 giorni dal deposito del piego postale.

Ci sono residui balzelli: l'art. 2 d.m. 27 maggio 1994 (richiamato dall'art. 10 l. n. 53/1994) dispone che a margine della relazione di notifica, sull'originale, deve essere applicata una marca dell'importo di euro 2,58 fino a due destinatari della notifica, euro7,75 da tre a sei destinatari ed euro 12,39 se vi sono più di sei destinatari; ma solo al momento dell'esibizione dell'atto ovvero del deposito nella relativa procedura.

Si ricorda infine che l'Avvocato, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, non ha limiti di competenza territoriale per eseguire le notifiche avvalendosi del servizio postale e quindi può farlo senza spostarsi dalla sua abituale residenza (Cons. di Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646; Cons. di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414; Cass. 25 giugno 2003, n. 10077; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1938).



La notifica in proprio a mezzo PEC

L'art. 1 l. n. 53/1994 consente agli Avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, oltre che a mezzo del servizio postale (Secondo le modalità previste dalla l. 20 novembre 1982, n. 890), anche a mezzo della posta elettronica certificata.

Le relative modalità telematiche sono disciplinate dall'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53.

Per gli appassionati di numeri si precisa che trattasi di una norma inserita dall'art. 16-quater, comma 1, lett. d, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come introdotto dall'art. 1, comma 19, p.to 2, l. 24 dicembre 2012 n. 228, successivamente modificata dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 e, da ultimo, modificata dall'art. 19, comma 1-bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

Per le specifiche tecniche occorre invece far riferimento agli artt. 19-bis e 19-ter del Provvedimento del 16 aprile 2014 pubblicato in G.U. del 30 aprile 2014.

Per l'esercizio di tale facoltà occorre:

1. essere iscritti all'Albo (sono esclusi i praticanti avvocati);

2. disporre di procura speciale del cliente ex art. 83 c.p.c. (per gli atti stragiudiziali occorre munirsi di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata);

3. disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi (Gli Avvocati ai sensi dell'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine, che a sua volta trasmette al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, gli indirizzi PEC e i dati identificativi dei propri iscritti);

4. disporre di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi (il Domicilio digitale del Cittadino, il Registro PP.AA. consultabile dal sito ministeriale pst.giustizia.it,l'IPA- Indice delle PubblicheAmministrazioni - consultabile da chiunque, l'INI-PEC - Indice Nazionale IndirizziPEC di imprese e professionisti, il REGINDE - REgistro GeneraleINDirizziElettronici - consultabile dal sito ministeriale pst.giustizia.it) (Ai sensi dell'art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 1, comma 19, lett. b, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente dall'art. 47, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ.mod., comunicano al Ministero della Giustizia entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della Giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

5. possedere un dispositivo di firma digitale.

NB: Con d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito, è stato sancito che NON è più necessaria l'autorizzazione da parte del Coa.

Le notifiche effettuate a mezzo pec NONdevono essere annotate sul Registro Cronologico (art. 8 l. n. 53/1994), necessario invece per le notifiche in proprio a mezzo posta ordinaria.

Per poter procedere alla notifica a mezzo PEC occorre:

1. predisporre l'atto da notificare;

2. predisporre la procura alle liti (ove necessaria);

3. predisporre la relata di notificazione.

1. L'ATTO DA NOTIFICARE

Possono essere notificati quattro tipi di atti:

A) documenti informatici sottoscritti con firma elettronica (Cosi definiti ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), cioè i documenti creati direttamente dagli Avvocati in forma elettronica (ad es. atto di citazione, atto di precetto, ecc.) e trasformati in “PDF” (cosiddetti atti digitali nativi). Infatti i programmi di scrittura (e quindi in genere quelli con l'estensione “.doc”) presentano l'inconveniente che sono editabili e quindi facilmente modificabili. Per questo, prima dell'invio occorre trasformarli (con apposite funzionalità facilmente reperibili open source) in file non modificabili e quindi necessariamente in formato “.pdf”, che è privo di elementi attivi in quanto ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale. Si ricorda poi che, una volta creato, il documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente con appositi programmi forniti unitamente al kit di firma digitale (smartcard/tokenUSB)

B) duplicati informatici (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, come modificato e integrato dal d.l. n. 90/2014, dal d.l. n. 83/2015 e dalla sua legge di conversione n. 132/2015) di documenti visualizzati sul fascicolo informatico e salvati sul PC;

C) copie informatiche di documenti analogici (cosi definiti ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), cioè le riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso;

D) copie informatiche di documenti visualizzati sul fascicolo informaticoo ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, come modificato e integrato dal d.l. n. 90/2014, dal d.l. n. 83/2015 e dalla sua legge di conversione n. 132/2015) e salvati sul PC.

NB: Appare opportuno qui ricordare che la legge n. 132/2015 (pubblicata in G.U. n. 192 del 20 agosto 2015) di conversione del d.l. n. 83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015, ha modificato anche il comma 2 dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 (Il vecchio testo della norma prevedeva che quando l'atto da notificarsi non consisteva in un documento informatico, l'avvocato provvedeva ad estrarre copia informatica dell'atto su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si eseguiva mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata), il cui testo attualmente recita: «quando l'atto da notificarsi non consiste in undocumento informatico,l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata».

Ma anche l'art. 16-undecies è stato innovato e oggi è espressamente sancito che quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico oppure, alternativamente, su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile deiservizi telematici del Ministero della Giustizia; se la copia informatica èdestinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Il Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato dette modalità con d.m. 28 dicembre 2015 in vigore dal 9 gennaio 2016, introducendo (dopo l'art. 19-bis del provvedimento del 16 aprile 2014, recante «specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44») l'art. 19-ter rubricato “Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato”.

Per effetto di tale combinato disposto si ritiene che nel periodo di tempo compreso tra il 21 agosto 2015 e il 9 gennaio 2016 potevano essere notificati a mezzo PEC

A) documenti informatici

B) duplicati informatici

ma NON

C) copie informatiche di documenti analogici, cioè atti (ma anche provvedimenti) formati in origine su supporto analogico e quindi trasformati in copia informatica (scansioni)

D) copie informatiche di documenti visualizzati sul fascicolo informatico o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche.

NB x PCT: Attenzione, lo stesso principio vale per il deposito telematico di atti per i quali occorreva attestarne preventivamente la conformità (si pensi ad es. alle attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.- procedure esecutive, nonché quelle dettate dall'art. 16-decies d.l. n. 179/2012 (come introdotte dal d.l. n. 83/2015).


2. LA PROCURA ALLE LITI

Quando l'atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti (ad es.: atto di citazione, altri atti introduttivi e/o di costituzione, ecc.), occorre predisporla ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., secondo le due ormai note tipologie:

- come documento informatico, cioè il documento creato e sottoscritto direttamente dal cliente con propria firma digitale;

ovvero, molto più comunemente

- come copia informatica, cioè la riproduzione informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, nonché dall'Avvocato per autentica; su tale copia informatica (che può ottenuta tramite la scansione della procura cartacea) deve poi essere apposta la firma digitale da parte dell'avvocato.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 d.m. n. 44/2011 e art. 83 comma 3 c.p.c., la procura così predisposta e allegata al messaggio PEC è considerata come apposta “in calce” all'atto principale che viene contestualmente allegato e notificato a mezzo PEC. Per questo, si suggerisce di redigere la procura non in termini generici ma con richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

3. LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

(Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il software gestionale per la trasmissione telematica e deposito degli atti giudiziari, presente sul sito internet istituzionale del nostro Ordine e rilasciato gratuitamente in favore di tutti gli iscritti all'Albo Avvocati di Trani, è stato di recente implementato con la possibilità di effettuare notificazioni per via telematica (a mezzo PEC); il software consente altresì la creazione automatica della relata di notifica secondo i parametri di cui alla l. n. 53/1994).

La relazione di notificazione costituisce un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, deve essere formato con le modalità già illustrate in riferimento ai documenti informatici:

- creazione del file “relata” in formato con estensione “.doc”

- conversione in file formato “.pdf”

- sottoscrizione del file con firma digitale.

La relazione di notificazione deve essere predisposta secondo le indicazioni e con il contenuto di cui art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994 e, da ultimo, secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 19-ter d.m 28 dicembre 2015; e precisamente deve contenere (si ricorda che il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito, ha disposto che NON è più necessaria l'autorizzazione da parte del Coa):

a) il nome, cognome e il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l'attestazione di conformità di cui al comma 2 dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 (Comma modificato dall'art. 19, comma 1-bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132: «Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata);

e, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento,

g) l'indicazione dell'Ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo.

In calce al presente articolo suggeriamo alcuni schemi di relata, invitando espressamente gli Avvocati a verificarne di volta in volta la correttezza e la corrispondenza alle proprie effettive esigenze:

- per la notifica di un atto predisposto dell'avvocato (per un giudizio da iniziare o già iniziato): allegato n. 5

- per la notifica di un atto o provvedimento presente nel fascicoloinformatico ed estratto in duplicato (ad es. ricorso e decreto ingiuntivo): allegato n. 6

- per la notifica di copie informatiche di documenti analogici (scansioni): allegato n. 7

- per la notifica di atti e provvedimenti presenti sul fascicolo informatico eprelevati in copia informatica o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche: allegato n. 8

INVIO DEL MESSAGGIO PEC

A questo punto si può procedere con la notificazione inviando il messaggio PEC secondo il seguente procedimento:

1. aprire il programma di posta elettronica (ad. es.: Outlook, Windows Live Mail, ecc.; inoltre i siti dei gestori PEC mettono a disposizione servizi di webmail anche per PEC) dotato di account PEC opportunamente configurato;

2. creare un “nuovo” messaggio PEC;

3. inserire l'indirizzo PEC del destinatario, tratto da pubblici elenchi (il Domicilio digitale del Cittadino, il Registro PP.AA. consultabile dal sito ministeriale pst.giustizia.it, l'IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni - consultabile da chiunque, l'INI-PEC - Indice Nazionale Indirizzi PEC di imprese e professionisti, il REGINDE - REgistro Generale INDirizzi Elettronici - consultabile dal sito ministeriale pst.giustizia.it. A tal proposito si suggerisce di salvare e/o stampare la schermata recante la pagina internet del Pubblico Registro recante la visualizzazione dell'indirizzo PEC del destinatario);

4. inserire l'oggetto del messaggio che deve essere obbligatoriamente il seguente: “Notificazione ai sensi della l. n. 53/1994”;

5. allegare l'atto da notificare;

6. allegare (ove necessaria) la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. (documento informatico sottoscritto con firma digitale direttamente dal cliente e poi dall'avvocato oppure copia informatica sottoscritta con firma digitale da parte dell'avvocato);

7. allegare la relazione di notificazione (documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'avvocato);

8. inviare il messaggio PEC.

L'invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione,con l'indicazione di data ed ora dell'operazione;

- la ricevuta di avvenuta consegna (IMPORTANTE. Il server del destinatario del messaggio certificato fornisce al mittente la Ricevuta di Consegna nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di Posta Certificata del destinatario. Esistono tre diversi tipi di Ricevuta di Avvenuta Consegna: Completa, Breve e Sintetica. Occorre allora assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “COMPLETA”, cioè quella che contiene in allegato il Messaggio Originale e i Dati di Certificazione del gestore certificato del destinatario. Per verificare che la ricevuta sia quella “completa”, è sufficiente aprirla e verificare se contiene in allegato il Messaggio Originale (con i relativi allegati)), inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data e ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

Il momento di perfezionamento (Cfr. art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994) delle notifiche effettuate in proprio dagli Avvocati a mezzo PEC è costituito:

- per il notificante dalla ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005;

- per il destinatario dalla ricevuta di avvenuta consegna (e quindi indipendentemente dalla data in cui la PEC viene poi letta dal destinatario) prevista dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005.

A proposito del destinatario: l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali (Cfr. Cass. civ.. sez. lav., 2 luglio 2014, n. 15070).



Alcune importanti precisazioni

A) Atti che è possibile notificare

Gli atti che possono essere notificati in proprio dagli Avvocati a mezzo PEC sono gli stessi che possono essere notificati in proprio tramite il servizio di posta ordinaria.

B) Tempo delle notificazioni

(Riferimenti normativi:art. 45-bis, comma 2, lett. b, d.l. n. 90/2014 conv., art. 16-septies d.l. n. 179/2012 conv., art. 147 c.p.c.)

Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 147 c.p.c.(“le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”) si applica anche allenotifiche in proprio ex l. n. 53/1994 eseguite dagli avvocati tramite PEC, con la conseguenza che quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

C) Prova della notificazione

(Riferimenti normativi: art. 46, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 90/2014 conv., art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 mod., art. 23, comma 1, CAD)

Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che in tutti i casi in cui l'avvocato deve fornire la prova della notificazione effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirlacon modalità telematiche (Esportando i messaggi di posta di invio, accettazione e consegna in file formato “.eml”), dovrà estrarre copia su supporto analogico delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevutadi accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità aidocumenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.

In buona sostanza l'avvocato notificatore potrà stampare su carta l'intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (e, suggeriamo, la stampa della schermatarecantela pagina internet del Pubblico Registro recante la visualizzazione dell'indirizzo PEC del destinatario), e attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.

In calce al presente articolo – allegato n. 10 – si suggerisce uno schema di attestazione di conformità del messaggio PEC e delle ricevute di avvenuta notifica.

D) Diritti di notifica

Con d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, è stato modificato l'art. 10 l. n. 53/1994, con l'inserimento della previsione che per le notifiche in proprio effettuate a mezzo PEC non occorre apporre alcuna marca al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura dell'atto notificato.

E) Trascrizione della domanda

È possibile richiedere la trascrizione della domanda giudiziale notificata a mezzo PEC, utilizzando le copie formate ai sensi dell'art. 9 l. n. 53/1994.

F) Domiciliatario

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale; pertanto, poiché — a norma dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994, n. 53solo l'avvocato munito di procuraalle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 c.p.c. (Cfr. Cass. civ. 10 gennaio 2011, n. 357)

G) Eccezioni

Ci sono alcune eccezioni: tra gli atti che è necessario notificare tramite l'Ufficiale Giudiziario si segnalano:

- notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

- notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

- notifiche all'estero

- notifiche per le quali l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente

- atti dei procedimenti penali

- intimazione testi (Il problema al riguardo non sussiste posto che il terzo comma dell'art. 250 c.p.c. da tempo consente all'avvocato di effettuare l'intimazione al testimone ammesso a comparire all'udienza, attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (e persino con telefax o pec), seguendo le indicazioni formali di cui all'art. 103 disp. att. c.c.)

- atti di preavviso di rilascio di immobile

- atti di precetto cambiario

- atti di pignoramento immobiliare

- atti di pignoramento presso terzi

e in genere gli atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

H) Nullità

L'attività di notificazione svolta dagli Avvocati, ai sensi della legge n. 53/1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, comunque, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (cfr. Cass. civ. 10 marzo 2011, n. 5743; Cass. civ. 5 agosto 2004, n. 15081;Cass. 22 giugno 2001, n. 8592). Anche per le notifiche a mezzo PEC, dunque, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

I) Competenza territoriale

Si ricorda che l'Avvocato, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, non ha limiti di competenza territoriale per eseguire le notifiche a mezzo PEC.

L) Hash e impronte

L'art. 19-ter del provvedimento del 16 aprile 2014, introdotto dal d.m. 28 dicembre 2015 in vigore dal 9 gennaio 2016, ha eliminato la necessità di ricorrere – per le notifiche ex l. n. 53/1994 (ma anche per i depositi telematici) - a impronte (Art. 2, comma 1, lettera cc) del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014: impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash.) e hash (Art. 2, comma 1, lettera dd) del provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014: funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile,a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti) per attestare la conformità delle copie informatiche.


* * *

Il Consiglio dell'Ordine di Trani provvederà costantemente ad aggiornare il presente Vademecum, ampliandolo con il riferimento a novità legislative, casi particolari, eccezioni e criticità che la professione forense quotidianamente evidenzia.

Trani 9 gennaio 2016

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it


Allegato 1: Marca da bollo

Euro 16,00

AlConsiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Trani

Piazza Duomo n. 10

76125 TRANI

Il/la sottoscritt ___ Avv.

nat__ a _________________________________________il

iscritt__ all'Albo degli Avvocati dal _________________________________e con studio in

alla Via

premesso

che con L. 21.1.1994 n. 53 è stata concessa agli Avvocati la facoltà di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali

dichiara

di non aver subito sanzioni disciplinari e di non essere sottoposto a procedimenti disciplinari e

chiede

di essere autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L. 53/94 ad effettuare le notifiche degli atti secondo le modalità previste dalla legge.

Allega il Registro Cronologico per gli atti di notifica.

, lì

Firma

Allegato 2: Relazione di notifica

RELAZIONE DI NOTIFICA - Cronologico n. __________________

Io sottoscritto avv. _______________________________________, procuratore e difensore di ________________________________________________, in forza di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani rilasciata (ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53) con delibera n. _______________ del _______________, ho notificato il suesteso atto a:

TIZIO _____________________, via _____________________________________ -

CITTA' _______________, inviandogli copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato n. _______________________________con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di __________________il giorno indicato nel timbro postale che segue.

Data

F.to Avv.

Allegato 3: Avviso di opposizione ex art. 645 c.p.c.
All'Ill.mo Sig. Cancellieredel Tribunale di

Avviso di opposizione ex art. 645 c.p.c.

Io sottoscritto avv. __________________________________, procuratore e difensore di _________________________________________, avendo proceduto in data ______________________ alla notifica ex lege n. 53/1994 di atto di opposizione al

decreto ingiuntivo n. (richiesto da ______________________________)

emesso dal Giudice dott. _______________________di questo Tribunale/Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. comunico l'avvenuta proposizione dell'opposizione affinché ne venga presa nota sull'originale del decreto ingiuntivo.

Allego copia dell'atto di opposizione.

, lì

F.to Avv.

oppure

Avviso di impugnazione ex art. 123 disp. att. c.p.c.

Io sottoscritto avv. __________________________________, procuratore e difensore di _________________________________________, avendo proceduto in data ______________________alla notifica ex lege n. 53/1994 di atto di impugnazione

avverso la sentenza n. emessa dal Collegio/Sezione/Giudice

di questo Tribunale/Corte/Giudice di Pace nel giudizio n. ________________ R.G. pendente tra ______________________ da una parte e

dall'altra, ai sensi dell'art. 123 disp. att. c.p.c. comunico l'avvenuta proposizione dell'impugnazione affinché ne venga fatta annotazione sull'originale della sentenza.

Allego copia dell'atto di impugnazione.

, lì

F.to Avv.

Allegato 4: Avviso ex art. 660, u.c., c.p.c.

Egregio Signor

(Inquilino sfrattando)

Via immobile locato n.

0 CITTÀ - CAP

Raccomandata a.r.

Oggetto: AVVISO EX ART. 660 ult. co. c.p.c.

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 660 ultimo comma c.p.c., il sottoscritto avvocato Le rende noto che nell'interesse del sig. ____________________ in data

è stata a Lei notificata, a sensi della L. n. 53/94, intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di

all'udienza del ___________________, ore di rito; e che non avendoLa rinvenuta presso la Sua residenza, l'atto è stato consegnato a persona qualificatasi come (convivente/addetta alla casa/al suo servizio) <oppure depositato presso l'Ufficio Postale di ____________________ >.

Distinti saluti.

Avv.

Allegato 5: Per la notifica di un atto predisposto dell'avvocato (per un giudizio da iniziare o già iniziato)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. _______________, con studio in alla Via _____________ (cod.fisc. ____________), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Trani, nella mia qualità di procuratore e difensore del sig._______(cod.fisc. _______), giusta procura alle liti che si allega (______solo ove necessaria_________) alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c., ad ogni effetto di legge ho

NOTIFICATO

l'allegato atto di ( _______descrivere l'atto ______) a :

- __________________________________________________ , con sede in

CF/P.IVA: ___________________, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ( _______inserire indirizzo pec ____) estratto dal Registro Pubblico

( ________indicare l'elenco pubblico da cui è tratto l'indirizzo: ReGIndE, Inipec, ecc.___________)

(!)<<a questo punto, se il giudizio non è ancora pendente, occorre aggiungere: …>>

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata per instaurare un giudizio civile dinanzi al Tribunale di ___________________;

(!!)<< se il giudizio è già pendente occorre aggiungere: …>>

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile pendente tra Tizio c/ Caio avanti al Tribunale di _____________ , Sezione _________, Giudice dott.

- n. ________/ ________R.G.

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici:

1) atto di ( ______descrivere l'atto_____ ), documento informatico nativo firmato digitalmente;

2) file denominato “Procura”, recante procura alle liti a me rilasciata dal sig.

su foglio separato, dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, ex art. 18 n. 5 del D.M. 44/2011 e s.m.i.;

ATTESTO

altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16bis, comma 9bis, e 16undecies, comma 3, del D.L. 179/12, che la copia informatica allegata del file denominato “Procura” è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Trani, lì

F.to Avv.

Allegato 6: Per la notifica di un atto o provvedimento presente nel fascicolo informatico ed estratto in DUPLICATO (ad es. ricorso e decreto ingiuntivo)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. _______________ , con studio in _______________ alla Via _______________ (cod.fisc. _______________), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Trani, nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. (cod.fisc. ___________), giusta procura alle liti che si allega ( ____solo ove necessaria ____ ) alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c., ad ogni effetto di legge ho

NOTIFICATO

l'allegato ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. ____ / _____emesso dal Tribunale di

in data _______________ ( ______se l'atto è diverso, descrivere l'atto ________) a :

- __________________________________________________, con sede in

CF/P.IVA: ___________________, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ( _______inserire indirizzo pec _____) estratto dal Registro Pubblico

( ______indicare l'elenco pubblico da cui è tratto l'indirizzo: ReGIndE, Inipec, ecc. _______)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di _______________, Sezione ________________________, Giudice dott.

- n. _______________R.G.

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici, prelevati dal fascicolo informatico del procedimento predetto:

1) duplicato informatico del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data dinanzi al Tribunale di _______________ ( _______se l'atto è diverso, descrivere l'atto________ );

2) duplicato informatico del decreto ingiuntivo n. _____/ _____emesso dal Tribunale di

in data Trani, lì

F.to Avv.

Allegato 7: Per la notifica di copie informatiche di documenti analogici (SCANSIONI)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. _______________ , con studio in _______________alla Via _______________ (cod.fisc. _______________), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Trani, nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. _____________ (cod.fisc. ____________), giusta procura alle liti che si allega ( _____solo ove necessaria ____) alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c., ad ogni effetto di legge ho

NOTIFICATO

l'allegato atto di _____________/ provvedimento del ____________ ( _______descrivere l'atto o il provvedimento ______) a :

- ________________________________________________ , con sede in

CF/P.IVA: ___________________, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ( _____inserire indirizzo pec _______) estratto dal Registro Pubblico

( ________indicare l'elenco pubblico da cui è tratto l'indirizzo: ReGIndE, Inipec, ecc. ___________)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di _______________, Sezione_________________________ , Giudice dott.

- n. _______________R.G.

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 3, del D.L.179/12, che la copia informatica del file denominato “ ______”( ______indicare esattamente il nome del file ___________) - allegata al messaggio PEC oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente - è conforme alla copia conforme analogica dell'atto / provvedimento ( _______descrivere sinteticamente l'atto o il provvedimento ______) dal quale è estratta. Trani, lì

F.to Avv.

Allegato 8: Per la notifica di atti e provvedimenti presenti sul fascicolo informatico e prelevati in COPIA INFORMATICA

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

(ex art. 3-bis L. 21.1.1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. _______________, con studio in _______________alla Via _______________ (cod.fisc. _______________), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Trani, nella mia qualità di procuratore e difensore del sig. (cod.fisc. ___________), giusta procura alle liti che si allega ( ______solo ove necessaria ______) alla presente notifica ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 e 83, 3° comma c.p.c., ad ogni effetto di legge ho

NOTIFICATO

l'allegato atto di ______________/ provvedimento del ( ____descrivere l'atto o il provvedimento_______ ) a :

- _________________________________________________, con sede in

CF/P.IVA: _______________ , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ( ______inserire indirizzo pec______ ) estratto dal Registro Pubblico

( ________indicare l'elenco pubblico da cui è tratto l'indirizzo: ReGIndE, Inipec, ecc.________ )

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di _______________, Sezione ______________________, Giudice dott.

- n. _______________ R.G.

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 3, del

D.L. 179/12, che la copia informatica del file denominato “_________”( ____indicare esattamente il nome del file _____) - allegata al messaggio PEC oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente - è conforme alla copia informatica dell'atto / provvedimento ( _____descrivere l'atto o il provvedimento ______) presente nel fascicolo informatico del procedimento suddetto dal quale è estratta

Trani, lì

F.to Avv.

Allegato 9: Attestazione di conformità per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo

Attestazione di conformità

(per gli atti e provvedimenti scaricati dai registri informatici e da utilizzare in formato cartaceo)

Io sottoscritto avv. ____________________, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16bis, comma 9bis, e 16undecies comma 1 del D.L. 179/2012, attesto che l'atto che precede è copia analogica conforme alla corrispondente copia informatica (o duplicato informatico) estratta dal fascicolo informatico n. ________/ ____________ R.G. del Tribunale di _______________ .

Esso consta di n. ro _______________pagin__, esclusa la presente.

, lì

Avv.

Allegato 10: attestazione di conformità

Attestazione di conformità

(in tutti i casi in cui l'avvocato deve fornire la prova della notificazione effettuata in proprio tramite PEC e non sia possibile fornirla con modalità telematiche; da apporre in calce alla copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)

Io sottoscritto avv. __________________________________, ai sensi dell'art. 9 commi 1-bis e 1-ter L. 53/94 (come introdotti dall'art. 46 co. 1 lett c-bis D.L. 90/14 conv.) e dell'art. 23 co. 1 CAD, attesto che le copie estratte su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata che precede, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte.

, lì

Avv.

Sommario