Comunicazioni di cancelleria telematiche (PCT)

13 Dicembre 2022

La disciplina del Codice di rito, imperniata, da un lato, su una netta differenziazione del contenuto dell'atto da comunicare rispetto a quello da notificare e, dall'altro, sulla necessità, nella generalità dei casi, di avvalersi dell'ufficiale giudiziario per la trasmissione sia degli atti da comunicare che di quelli da notificare a cura del cancelliere, risulta oggi radicalmente riformata, a seguito dell'introduzione in tutti i procedimenti civili delle comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie.
Inquadramento

Com'è noto, il Codice di procedura civile nel disciplinare le forme degli atti e dei provvedimenti del giudice e delle parti, stabilì una innovativa distinzione tra le comunicazioni (

art. 136 c

.p.c.

) e le notificazioni (

art. 137 c

.p.c.

).

Nel disegno originario del legislatore codicistico, infatti, la comunicazione era vista come lo strumento da utilizzare in maniera generalizzata in seno al processo civile per portare a conoscenza delle parti le ordinanze, quando fossero state pronunciate dal giudice fuori dall'udienza, «salvo che la legge ne prescriva la notificazione» (

art. 134 comma

2

c

.p.c.

), nonché il dispositivo delle sentenze (

art. 133

comma

2

c

.p.c.

); la notificazione, invece, andava eseguita soltanto nei casi espressamente previsti dal Codice o dalle leggi speciali.

La principale differenza tra notificazione e comunicazione, poi, poggiava sul contenuto dell'atto da portare a conoscenza del destinatario: mentre la notificazione prevede la trasmissione al destinatario di «copia conforme dell'atto da notificarsi» e, dunque, dell'atto processuale (del giudice o della parte) nella sua integralità, la comunicazione, secondo il testo originario del Codice, doveva avvenire attraverso il cd. “biglietto di cancelleria”, il cui contenuto, analiticamente disciplinato nell'originario

art. 45 comma

2

disp. att. c

.p.c.

, comprendeva soltanto il numero di ruolo, il nome del giudice istruttore e delle parti; si trattava dunque, come precisa ancora oggi – con una formula ormai decisamente superata – l'

art. 136 comma

1

c

.p.c.

, di una «forma abbreviata di comunicazione» degli atti processuali.

Va soggiunto che, secondo l'originaria disciplina del Codice, salva l'ipotesi, invero assai residuale, in cui il biglietto di cancelleria fosse stato consegnato personalmente dal cancelliere al destinatario (

art. 136 comma

2

c

.p.c.

), l'atto in formato cartaceo da comunicare alle parti doveva essere rimesso dal cancelliere all'ufficiale giudiziario, perché quest'ultimo procedesse alla sua notifica secondo le forme ordinarie

(artt. 137

ss

.

c.p.c.

).

Il sistema, poi, si completava attraverso il combinato disposto dell'

art. 170 comma

1

c

.p.c.

- a tenore del quale tutte le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite in giudizio si fanno presso il rispettivo difensore -, e dell'

art. 82

R.D.

22 gennaio 1934, n. 37

, in forza del quale gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita.

Con il risultato che sia il biglietto di cancelleria che l'atto processuale da notificare venivano portati a conoscenza del difensore – tramite il consueto procedimento notificatorio curato dall'ufficiale giudiziario – soltanto quando questi avesse eletto domicilio all'interno del circondario dell'ufficio giudiziario, restando in difetto la comunicazione, ovvero la notificazione, eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

La descritta disciplina del Codice di rito, imperniata, da un lato, su una netta differenziazione del contenuto dell'atto da comunicare rispetto a quello da notificare e, dall'altro, sulla necessità, nella generalità dei casi, di avvalersi dell'ufficiale giudiziario per la trasmissione sia degli atti da comunicare che di quelli da notificare a cura del cancelliere, risulta oggi radicalmente riformata, a seguito dell'introduzione in tutti i procedimenti civili delle comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie, di cui si illustrerà il regime in prosieguo di trattazione.

L'evoluzione normativa

Il percorso normativo, invero non poco accidentato, che ha portato al vigente assetto delle comunicazioni e notificazioni telematiche, prende le mosse dall'

art. 51 d.l. 25 giugno 2008

,

n. 112

, convertito, con modificazioni, dalla

l

.

6 agosto 2008, n. 133

, in forza del quale (comma 1) con decreto del ministro della Giustizia, sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, andavano individuati i circondari di tribunale nei quali le notificazioni e comunicazioni di cui all'

art. 170 comma

1

c.p.c.

e le notificazioni di cui all'

art. 192 comma

1

c.p.c.

e ogni altra comunicazione al consulente, sarebbero state effettuate per via telematica.

Peraltro, la novità di certo più rilevante era costituita dalla previsione, contenuta nel comma 3 dell'art. 51 citato, a tenore della quale, dalla data prevista nei cennati decreti ministeriali, sia le comunicazioni che le notificazioni eseguite a cura del cancelliere, quando il difensore della parte o il consulente dell'ufficio non avessero comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma 3, sarebbero state eseguite direttamente presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.

In sostanza, per tutti i difensori che non avessero comunicato al proprio consiglio dell'ordine un indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni e le notificazioni predette dovevano essere effettuate presso la cancelleria, con evidente aggravio per il professionista, tenuto a ritirare il biglietto cartaceo recandosi negli uffici giudiziari, mentre i termini processuali sarebbero cominciati a decorrere sempre dalla data del deposito in cancelleria dell'atto.

Con l'

art. 4

d.l. 29 dicembre 2009

,

n. 193

, convertito, con modificazioni, dalla

l

.

22 febbraio 2010

,

n. 24

, poi, furono introdotte rilevanti modifiche all'

art. 51

d.l. n. 112/

2008

, attraverso la previsione che tutte le comunicazioni e notificazioni in materia civile – alle quali fosse già applicabile lo strumento telematico –, si dovevano effettuare utilizzando, non più la speciale casella di posta certificata del processo telematico (la cd. CPECPT) gestita da un punto di accesso (il cd. PDA), bensì la posta elettronica certificata (di seguito PEC) prevista dall'

art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

, conv., con mod., dalla

l

.

28 gennaio 2009, n. 2

1

.

Restò invece confermato il meccanismo, previsto dal ricordato

art. 51, comma 3, d.l. n. 112/2008

; id est il deposito in cancelleria dell'atto per le parti che non avessero provveduto a dotarsi e a comunicare all'ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC.

Una ulteriore accelerazione nell'uso della posta elettronica in seno al processo civile si registrò nel corso del 2011, attraverso una serie di interventi urgenti del legislatore.

Un doppio intervento quasi simultaneo – prima attraverso l'

art. 37, comma 6, lett. q, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

, convertito, con modificazioni, dalla

l

.

15 luglio 2011, n. 11

1

, e poi con l'art. 2, commi 35-bis e 35-ter,

d.l. 13 agosto 2011

,

n. 138

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148

–, novellò l'

art. 125 c

.p.c.

introducendo la previsione dell'obbligo del difensore di indicare nell'atto introduttivo del giudizio, oltre al numero di fax, il proprio «indirizzo di posta elettronica certificata»; si aggiunse altresì un comma 4 all'

art. 136 c

.p.c.

, prescrivendosi che le comunicazioni alle parti andavano sempre effettuate a mezzo telefax o per posta elettronica.

Sempre con la decretazione d'urgenza dell'estate del 2011, venne modificato il

d.

P

.

R

. 30 maggio 2002, n. 115

(«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia») con l'inserimento nell'art. 13 di un nuovo comma 3-bis che, al fine di sollecitare la più ampia diffusione nel ceto forense della PEC, impose al difensore che non avesse indicato nell'atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ai sensi del novellato

art. 125, comma 1, c

.p.c.

, un aumento nella misura della metà del contributo unificato dovuto per la causa.

A distanza di soli pochi mesi, con l'

art. 25

l.

12 novembre 2011, n. 183

– la cui efficacia venne differita dopo il decorso di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2012) –, si novellarono di nuovo, sia l'

art. 125 c

.p.c.

, con la precisazione che nell'atto introduttivo del giudizio doveva essere inserito «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine», sia l'

art. 136 c

.p.c.

, fissandosi la regola generale che il biglietto di cancelleria andava trasmesso dal cancelliere «a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» (comma 2), potendosi quindi ricorrere all'uso del telefax, ovvero alla notifica tramite ufficiale giudiziario, in via del tutto residuale, soltanto «se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede», cioè tramite PEC (comma 3); restava poi abrogato l'effimero comma 4 dell'

art. 136

c.p.c.

che, come ricordato supra, imponeva che «tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma».

(Segue): il decreto legge n. 179/2012

La stagione riformista, tuttavia, non si era ancora avviata a conclusione, in quanto l'intero microsistema delle comunicazioni e notificazioni telematiche era destinato ad essere sottoposto all'ennesimo rivolgimento normativo, attuato sempre mediante decretazione d'urgenza.

E così l'intera disciplina è stata rivisitata con l'

art. 16,

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

, convertito, con modificazioni, dalla

l

.

17 dicembre 2012, n. 221

, poi parzialmente modificato e novellato, prima dall'

art. 1, l

.

24 dicembre 2012, n. 228

(«Legge di stabilità 2013»), e, successivamente, dall'

art. 45-

bis

d.l. 24 giugno 2014, n. 90

, convertito, con modificazioni, dalla

l

.

11 agosto 2014, n. 114

.

La nuova ondata di interventi normativi ha preso di mira, anzitutto e ancora una volta, le ricordate norme codicistiche: così, dall'

art. 136,

c

omma

1

, c

.p.c.

è stato espunto il richiamo alla “carta non bollata”, soggiungendosi poi all'

art. 45, comma

2

, disp. att. c

.p.c.

che il biglietto di cancelleria deve contenere, oltre al nome del giudice istruttore e delle parti «il testo integrale del provvedimento»; con l'ulteriore precisazione che, quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, «formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Parimenti è stato novellato il comma 2 dell'

art. 133 c

.p.c.

che attualmente recita: «Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325».

Ancora una volta, altresì, è stato modificato il secondo periodo del comma 1 dell'

art. 125

c.p.c.

, attraverso la definitiva soppressione del'inciso che recitava «Il difensore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; permane così – all'attualità – soltanto l'onere per l'avvocato di indicare nel primo scritto difensivo il proprio numero di telefax. Contestualmente si è soppressa nell'

art. 13, comma 3-

bis

, d.

P

.

R

. n. 115

/

2002

la sanzione prevista per il difensore che avesse omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel primo scritto difensivo, rimanendo ferma soltanto la necessità di segnalare il numero di telefax.

La principale innovazione del legislatore urgente del 2012, peraltro, riguarda la soppressione dei commi da 1 a 4 dell'

art. 51 d.l. 25 giugno 2008, n. 112

, cui si è accompagnata la conseguente scelta di disciplinare autonomamente le modalità di comunicazione e notificazione in via telematica, direttamente in seno al medesimo

d.l. n. 179/2012

.

Ai sensi dell'

art. 16, comma

4, d.l. n. 179/

2012

, è ora stabilito che «nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Soggiunge il comma 6 del cennato art. 16 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».

Se la parte sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del citato decreto, quando il suo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di PEC sul quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Per le pubbliche amministrazioni, invece, la medesima norma stabilisce che tutte le comunicazioni e le notificazioni, quando esse stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati al ministero della Giustizia, che ha il compito di curare la formazione di un elenco contenente tutti gli indirizzi PEC della delle Pubbliche Amministrazioni (cd. Registro PP.AA.).

Infine, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 in esame, quando non è possibile procedere ai sensi del suo comma 4, per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applica l'

art. 136

comma

3

c

.p.c.

, e quindi si procederà alla comunicazione mediante telefax ovvero tramite ufficiale giudiziario.

Quanto alla disciplina attuativa della descritta normativa primaria, va anzitutto ricordato il

d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

, con il quale sono state introdotte le regole tecniche per le comunicazioni e notificazioni telematiche, stabilendo, al comma 1 dell'art. 16, che le comunicazioni telematiche agli avvocati e agli ausiliari del giudice debbono avvenire tramite PEC dall'indirizzo dell'ufficio giudiziario all'indirizzo del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), e, al comma 3, che le comunicazioni si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) da parte del gestore di PEC del destinatario, che viene successivamente conservata nel fascicolo informatico.

È poi previsto, dal vigente comma 4 dell'art. 16 del decreto ministeriale, che – salvo il caso fortuito o la forza maggiore – l'avviso di mancata consegna produce gli effetti di cui all'

art. 51, comma 3, d.l.

n.

112/2008

(oggi dell'

ar

t. 16, comma 6, d.l. n. 179/

2012

), vale a dire che la comunicazione si intende perfezionata a tutti gli effetti mediante deposito dell'avviso in cancelleria.

Tenendo presente le caratteristiche del sistema di PEC, i casi di mancata consegna possono dipendere unicamente da:

a) indisponibilità funzionale del gestore di PEC;

b) presenza di virus;

c) casella piena.

E proprio per far fronte all'evenienza, statisticamente diffusa, della casella piena è stato previsto che l'utente si doti di un servizio automatico che avvisi l'utente dell'imminente saturazione dello spazio disco a disposizione della casella e controlli con regolarità la casella al fine di verificare la disponibilità di spazio sufficiente per ricevere messaggi (

art. 20 d.m. n. 44/

2011

).

Da segnalare, infine, il provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante le cd. “Specifiche tecniche” previste dall'

art. 34, comma 1,

d.m. n. 44

/

2011

.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 delle Specifiche tecniche il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'

art 16-

ter

d.l. 30 ottobre 2012, n. 179

, vale a dire:

a) dal Registro PPAA, tenuto dal ministero della Giustizia;

b) dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata-INIPEC., tenuto dal ministero dello Sviluppo Economico,

c) dal Registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio;

d) dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici-ReGIndE, tenuto dal ministero della Giustizia).

Quando la parte sta in giudizio personalmente, invece, ogni comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC precedentemente comunicato dalla medesima, ai sensi dell'

art

.

16, comma 7, d.l.

n.

179

/

2012

.

La disciplina transitoria

Il

d.l. n. 179/

2012

ha previsto una complessa fase transitoria per l'efficacia della disciplina sulle comunicazioni e notifiche telematiche obbligatorie negli uffici giudiziari italiani, per vero ancora non conclusa all'attualità.

Secondo il disposto dell'art. 16, commi 9 e 12, del detto decreto, le norme previste dai commi precedenti sull'obbligatorietà delle comunicazioni tramite PEC, come sopra illustrate, acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del

d.l. n. 179/

2012 (

20 ottobre 2012), per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'

art

.

51, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

d.l. n. 179/

2012 (

17 febbraio 2013) per le comunicazioni e le notificazioni ai difensori per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'

art

.

51, comma 2,

d.l. n. 112/

2008

;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

d.l. n. 179/

2012 (

15 ottobre 2013) per le comunicazioni e le notificazioni dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreti aventi natura non regolamentare, adottato dal Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione;

e) dal 30 novembre 2014 per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio tramite i propri funzionari.

Dunque, mentre per i tribunali e delle corti d'appello, già oggetto dei decreti ministeriali previsti dall'

art. 51

d.l. n. 112/

2008

, l'entrata in vigore delle comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie ai difensori è stata immediata – e può dirsi senza soluzione di continuità con la pregressa disciplina –, per i restanti tribunali e corti d'appello l'obbligatorietà delle comunicazioni via PEC è stata invece differita al 17 febbraio 2013.

Solo per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello e, in particolare, per gli uffici del Giudice di pace, per i tribunali per i minorenni e per la Corte di cassazione, l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni telematiche è, ancora oggi, rinviata all'adozione di un apposito decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In tema va segnalato il d.m. 19 gennaio 2016, con il quale il ministro della Giustizia ha stabilito che le comunicazioni e notificazioni telematiche siano obbligatorie per i giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione a decorrere dal 15 febbraio 2016; non si registrano provvedimenti ministeriali riferiti agli uffici del Giudice di pace e ai tribunali per i minorenni, gli unici uffici giudiziari – all'attualità – in cui, ai sensi dell'

art. 136, commi

2

e

3

,

c.p.c.

, il biglietto di cancelleria, contenente il testo integrale del provvedimento, se non è consegnato dal cancelliere direttamente al destinatario, deve ancora essere trasmesso tramite fax ovvero rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica nelle forme ordinarie.

Le vigenti regole per comunicazioni e notificazioni di cancelleria

Alla luce della descritta evoluzione della normativa primaria e secondaria, può tracciarsi il seguente quadro riassuntivo della disciplina in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche, applicabile – all'attualità - in tutti i procedimenti civili pendenti innanzi ai tribunali, alle corti d'appello e alla Corte di cassazione.

Al momento in cui si costituisce in giudizio il difensore ha l'onere di indicare (nella citazione, nella comparsa, nel ricorso o nel controricorso) esclusivamente il proprio numero di fax, senza necessità di ulteriori segnalazioni; in particolare, non è più richiesto l'inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto tutte le comunicazione e notificazioni saranno indirizzate alla PEC risultante dal

ReGIndE

tenuto presso il ministero della Giustizia.

La parte che si costituisce personalmente – nei giudizi in cui è consentita la difesa senza avvocato –, ove non possegga un indirizzo PEC che risulti da taluno dei pubblici elenchi previsti dalla legge (Registro PPAA,

INIPEC

, Registro delle Imprese,

ReGIndE

), ha la facoltà di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui deve dichiarare di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche.

Le pubbliche amministrazioni, quando stanno in giudizio direttamente con i propri dipendenti, non hanno l'onere di indicare il proprio indirizzo PEC negli scritti difensivi, in quanto le comunicazioni e notificazioni verranno effettuare direttamente all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle PPAA, tenuto presso il ministero della Giustizia.

Gli ausiliari del giudice (CTU, interprete, notaio, custode, delegato alle vendite forzate), quando si tratta di soggetti che hanno l'obbligo di comunicare la propria PEC, in quanto iscritti ad ordini o collegi professionali, riceveranno sempre le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC risultante dal

ReGIndE

, precedentemente trasmesso dall'ordine o collegio di appartenenza.

Tanto le comunicazioni che le notificazioni curate direttamente dal cancelliere, devono contenere il testo integrale del provvedimento del giudice da comunicare o notificare e vanno indirizzate esclusivamente agli indirizzi PEC delle parti e degli ausiliari del giudice come sopra individuati; le comunicazioni e notificazioni si intenderanno perfezionate nel momento in cui il sistema informatico genera la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna), a prescindere dall'effettiva lettura del documento allegato da parte del destinatario.

Quando la comunicazione riguarda il testo integrale di una sentenza, dal momento in cui si perfeziona la notifica telematica, comunque, non decorre il termine breve (di trenta o sessanta giorni) per l'impugnazione del provvedimento.

Nel caso in cui il destinatario, sia esso difensore ovvero ausiliario del giudice iscritto ad un albo professionale, non risulti titolare di una PEC, oppure non l'abbia comunicata al proprio ordine o collegio professionale, le comunicazioni e notificazioni del cancelliere si perfezionano mediante deposito dell'avviso in cancelleria.

Allo stesso modo, quando una pubblica amministrazione sia costituita in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti e non abbia comunicato la PEC al Registro PPAA, le comunicazioni e notificazioni del cancelliere ad essa dirette si perfezionano mediante deposito dell'avviso in cancelleria.

Salve le ipotesi di caso fortuito ovvero di forza maggiore, in tutti i casi di indisponibilità della casella PEC del destinatario per causa comunque a lui imputabile (si pensi alla cd. “casella piena”), le comunicazioni e notificazioni si intenderanno perfezionate mediante deposito dell'avviso in cancelleria.

Solo nel caso in cui la PEC del difensore, dell'ausiliario iscritto in albo professionale o di una pubblica amministrazione, sia indisponibile per causa non imputabile al suo titolare (ad esempio per un blocco prolungato dei sistemi informatici dei gestori della posta elettronica), il cancelliere dovrà procedere alla comunicazione direttamente mediante l'uso del telefax (ove l'indirizzo sia stato in precedenza comunicato), ovvero consegnando senz'altro l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica nelle forme tradizionali.

Parimenti, il cancelliere procederà alla notifica nei modi tradizionali quando la parte sta in giudizio personalmente e non abbia un indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi, né abbia indicato nei propri scritti difensivi una PEC personale cui indirizzare comunicazioni e notificazioni, ovvero quando l'ausiliario del giudice non risulti iscritto presso alcun ordine o collegio professionale.

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