Portale delle vendite pubbliche: le modalità di vendita e l'offerta telematica
18 Settembre 2017
Il quadro normativo
Il Portale delle vendite pubbliche (d'ora innanzi “Portale”) ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con il d.l. 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. L'art. 13 comma 1, lett. b), n. 1 ha modificato l'art. 490 c.p.c. inserendo al comma 1 la seguente disposizione: «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul Portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”»; la norma ha quindi eliminato l'inutile incombenza dell'affissione dell'avviso di vendita per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgeva il procedimento esecutivo. L'art. 2, comma 2, lett. b) ha poi introdotto il medesimo obbligo di pubblicazione sul Portale a cura del liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni ai sensi dell'art. 182 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 11 in ambito di procedure concorsuali e di modalità di vendita ai sensi dell'art. 107 l. fall.. La lett. e), n. 1 dell'art. 13 ha anche modificato l'art. 530 c.p.c. aggiungendo al comma 7 la seguente statuizione: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, c.p.c. (…)»; per cui il combinato disposto dell'art. 490, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 530, comma 7, c.p.c. introduce, nei soli casi di espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, l'obbligo di pubblicazione sia dell'avviso di vendita sul Portale, sia dell'avviso di vendita unitamente all'ordinanza del giudice ed alla relazione di stima in appositi siti internet individuati ai sensi del d.m. 31 ottobre 2006, almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. La violazione dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale può determinare l'estinzione della procedura esecutiva, in quanto la lett. e) del più volte citato art. 13 ha introdotto altresì l'art. 631-bis c.p.c., rubricato “Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche”, che dispone: «Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, comma 2 e 3». L'art. 14 comma 1, lett. c), ha introdotto l'art. 161-quater, disp. att., c.p.c., rubricato “Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche”, che individua i soggetti tenuti alla pubblicazione (il professionista delegato alle operazioni di vendita e in mancanza il creditore procedente o intervenuto) e introduce l'obbligo del pagamento anticipato del contributo per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18-bis d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, con l'unica eccezione della vendita di beni mobili non registrati. La norma conferisce al Portale, inoltre, il compito di archiviare e gestire le informazioni ricevute e dota lo stesso di un servizio di informazione mirata verso gli utenti che ne abbiano fatto richiesta. L'art. 161-quater disp. att. c.p.c. traccia i confini dell'istituto che, tuttavia, trae il suo contenuto dalle specifiche tecniche di emanazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tale contesto il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, in attuazione del comma 1 dell'art. 161-ter, disp. att., c.p.c. ha disciplinato il sistema delle vendite telematiche – oggetto anch'esso di specifiche tecniche di emanazione ministeriale – che si pone in stretta correlazione al Portale, infatti l'art. 14 comma 1, lett. b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83 ha aggiunto al comma 2 dell'art. 161-ter delle disp. att. c.p.c. la seguente disposizione: “Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche”. La stretta interazione tra i due sistemi si evince anche dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in l. 30 giugno 2016 n. 119, il cui art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, ha aggiunto al comma 5 dell'art. 560 c.p.c. il seguente periodo: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro». La successiva lett. e) ha poi stabilito l'obbligo di vendita telematica di beni immobili nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari di cui all'art. 569 c.p.c. tramite espresso richiamo alle specifiche tecniche di cui all'art. 161-ter, disp. att., c.p.c.. La piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche dovrà essere accertata con decreto del Ministro della giustizia ed il Portale sarà operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni in l. 30 giugno 2016, n. 119). La normativa summenzionata – in virtù delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 4, commi 3-bis e 4-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59 e nell'art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 – entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater e attestante la piena funzionalità del Portale per quanto concerne la pubblicazione ed i doveri connessi; inoltre le richieste di visita degli immobili di cui all'art. 560, comma 5, quarto periodo, c.p.c. si potranno formulare esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo. La pubblicazione del decreto che accerterà la piena funzionalità dei sistemi e delle specifiche tecniche è prevista entro il 30 settembre 2017. Le specifiche tecniche
Con provvedimento del 28 giugno 2017 sono stati adottati e pubblicati sul portale dei servizi telematici, al sito web www.pst.giustizia.it, i provvedimenti del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia aventi ad oggetto: a) le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previste dall'art. 161-quater, disp. att., c.p.c., disponibili al seguente indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC3934. b) le specifiche tecniche relative alle vendite telematiche ex art. 161-ter, disp. att., c.p.c., reperibili alla pagina di seguito indicata: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC3936. Nel portale dei servizi telematici sono stati inoltre pubblicati moduli e manuali d'uso di agevole consultazione e di grande utilità non solo per gli operatori ma altresì per il cittadino che si appresti a partecipare ad un'asta telematica (cfr. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp).
(segue) Le funzionalità del portale delle vendite pubbliche
Il Portale (raggiungibile ai seguenti indirizzi: https://pvp.giustizia.it; https://venditepubbliche.giustizia.it; https://portalevenditepubbliche.giustizia.it) si compone di un'area pubblica e di un'area riservata. All'area pubblica si accede senza la necessità di alcuna credenziale, di sistemi di identificazione o di requisiti di legittimazione. L'area è destinata ai possibili offerenti e permette la ricerca delle inserzioni; in questa area il cittadino può inoltre iscriversi ad un servizio per la ricezione degli avvisi di vendita tramite newsletter ed in riferimento a ciascun annuncio di vendita immobiliare, richiedere al custode giudiziario di prenotare la visita dell'immobile in vendita. L'area riservata è accessibile previa identificazione informatica sia agli utenti esterni al dominio giustizia quali: delegato, custode, sito di pubblicità/gestore della vendita telematica, sia agli utenti interni, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio di appartenenza. La verifica della titolarità dei soggetti legittimati avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia ( SIECIC eSICID ) e, ove necessario, con i registri esterni (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori).Le specifiche tecniche del portale delineano le sue funzioni, di seguito schematizzate.
Va segnalato che il Gruppo di Lavoro per la Riforma Esecuzioni – Area Funzioni Giudiziarie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia un documento contenente osservazioni in merito a criticità tecniche e sostanziali emerse nella fase sperimentale. (segue) Le modalità di vendita telematica e l'offerta telematica
Il d.m. 26 febbraio 2015 n. 32 ha disciplinato il procedimento di vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche in attuazione dell'art. 161-ter, disp. att., c.p.c.. La vendita è delegata ai c.d. Gestori delle vendite telematiche che sono necessariamente soggetti costituiti in forma societaria che per espletare tale attività devono garantire il rispetto di una serie di requisiti relativi alla loro l'imparzialità, trasparenza, indipendenza e solidità economica. I Gestori delle vendite telematiche di ciascun esperimento di vendita sono indicati nelle informazioni contenute per ogni singola inserzione nel Portale e/o nei documenti allegati all'inserzione contenuta nei siti di pubblicità all'uopo autorizzati. Le vendite immobiliari telematiche potranno essere espletate con le seguenti modalità: I. vendita sincrona telematica: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; II. vendita sincrona mista: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati nella medesima unità di tempo sia in via telematica, sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura; III. vendita asincrona: modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. La partecipazione ad un esperimento di vendita pubblica telematica ha inizio con la presentazione dell'offerta mediante la compilazione di un modulo web denominato “Offerta Telematica” disponibile sul portale del gestore della vendita. Compilato il modulo, l'offerta viene criptata dal sistema ed inviata all'utente, il quale successivamente deve trasmetterla utilizzando un'apposita casella di “posta elettronica certificata per la vendita telematica”. Ove tuttavia l'offerta venga firmata digitalmente non è necessario l'utilizzo di tale specifica casella di posta elettronica certificata, bensì è sufficiente effettuare la trasmissione utilizzando un qualsiasi indirizzo PEC. L'invio dell'offerta viene effettuato ad un indirizzo PEC del Ministero della Giustizia a ciò dedicato. Unitamente all'offerta il sistema permette il pagamento del bollo digitale. L'offerta si considera depositata con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna della casella certificata del ministero. L'offerta trasmessa dall'utente criptata viene successivamente decifrata non prima di 180 e non oltre 120 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. Le offerte vengono successivamente trasmesse ai gestori della vendita telematica che, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita inviano all'offerente sia a mezzo posta elettronica che a mezzo sms un invito a connettersi per la partecipazione alla vendita, comunicandogli le credenziali di accesso a tempo. Il gestore della vendita telematica trasmette telematicamente al Portale, entro i cinque giorni successivi a ciascun esperimento di vendita, i dati relativi ai beni immobili (e mobili secondo l'art. 525, comma 2, c.p.c.) che ne hanno costituito oggetto, nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. Ciascun gestore della vendita telematica deve inoltre trasmettere al Portale, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, i dati indicati in un apposito “registro degli incarichi di vendita telematica” ed i relativi eventi che sono occorsi durante l'anno precedente. Il d.m. n. 32/2015 è entrato in vigore in data 8 aprile 2015, l'applicazione delle disposizioni ivi previste è stata differita di 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, ad oggi, decorso il citato termine per l'applicazione delle disposizioni del d.m. n. 32/2015, il registro dei “gestori della vendita telematica” che svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento dell'intero sistema delle vendite telematiche reperibile al link http://gestorivenditetelematiche.giustizia.it/, conta soltanto tre società. Conclusione
Il complesso sistema delineato dal legislatore che poggia essenzialmente sul portale delle vendite pubbliche, sui siti di pubblicità autorizzati e sui gestori delle vendite telematiche, rappresenta per gli operatori (specie il professionista delegato alla vendita) un ulteriore moltiplicarsi di incombenti ed una potenziale barriera tecnologica per gli utenti comuni non avvezzi ai sistemi telematici. Tuttavia, con l'affinamento dei portali e con la piena divulgazione ed acquisizione delle conoscenze necessarie il sistema delineato dal legislatore si pone a garanzia di imparzialità, trasparenza, accessibilità, ma soprattutto efficienza. E certo non stupisce che siano le tecnologie telematiche il migliore strumento con cui raggiungere la chimera della fase conclusiva dell'espropriazione forzata (e quindi della attuazione pratica del diritto accertato nel processo civile di cognizione), ovverosia la realizzazione del massimo risultato, a vantaggio sia dei creditori sia dei debitori esecutati. |