Irricevibilità di istanze e memorie trasmesse a mezzo PEC nel processo penale telematico

Redazione scientifica
30 Giugno 2017

La Cassazione ha chiarito, con due sentenze depositate il 22 giugno 2017, che non è consentita alle parti private la presentazione di istanze e memorie tramite PEC.

La Seconda Sezione penale della Cassazione si è pronunciata con due diverse sentenze in merito all'irricevibilità di istanze e memorie trasmesse a mezzo PEC da parte privata nell'ambito del processo penale telematico.

Irricevibile la memoria presentata via PEC in Cassazione. Richiamando un suo precedente orientamento (Cass. 20 settembre 2016, n. 48584; v. Irricevibili le memorie difensive presentate in Cassazione a mezzo PEC in ilProcessotelematico.it), la Suprema Corte ha ricordato che le memorie, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. devono essere “presentate” in Cancelleria e non possono pertanto essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata in sede di legittimità.

In assenza del decreto prescritto dall'art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 e in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello prevista dall'art. 16-bis, comma 1-bis d.l. n. 179/2012, infatti, presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico di atti del processo penale. La produzione di memorie via PEC oltretutto violerebbe le modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti.

Alle parti private non è consentito presentare istanze via PEC. Con la sentenza n. 31314/2017, inoltre, la Cassazione ha ritenuto irricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal ricorrente alla Corte d'appello a mezzo PEC poiché nell'ambito di un procedimento penale, l'invio di istanze tramite posta elettronica certificata non è consentito alle parti private, come già chiarito nella sentenza dell'11 febbraio 2014, n. 7058.

L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 indica espressamente la volontà legislativa di consentire l'utilizzo della PEC per le comunicazioni e notificazioni nel processo penale alle sole Cancellerie poiché in caso contrario, (ovvero se in assenza di divieto espresso dovesse ritenersi consentito l'utilizzo di tale strumento anche alle altre parti per comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall'imputato), tale limitazione sarebbe inutile, non avendo senso consentire l'uso della PEC alle sole Cancellerie se esso fosse consentito a tutti.

Infine, l'ulteriore previsione secondo cui la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla Cancelleria rafforza tale conclusione: la mancata indicazione delle forme nelle quali dovrebbero essere redatte le relazioni delle notificazioni eseguite dalle parti private, infatti, sarebbe incomprensibile poiché legittimerebbe l'assunto che le parti private non avrebbero necessità di documentare l'avvenuta notificazione a mezzo PEC.

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