Valida la notifica telematica di richiesta e decreto di archiviazione alla persona offesa
16 Novembre 2016
Il caso. Parti offese hanno presentato ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Siracusa aveva disposto l'archiviazione del procedimento e l'inammissibilità dell'opposizione da essi proposta. Tra i diversi motivi, i ricorrenti hanno dedotto la nullità della notifica della richiesta di archiviazione e del successivo decreto effettuata tramite PEC nei loro confronti, in quanto non risultava adottato il provvedimento attestante la funzionalità del servizio telematico degli uffici giudiziari di Siracusa.
La notifica PEC alla persona offesa è valida se raggiunge i corretti destinatari. La Suprema Corte ribadisce che, in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., consente le notifiche degli atti «con mezzi tecnici idonei, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile» a prescindere dall'emanazione del Ministero della Giustizia di decreti attuativi destinati a regolamentare l'uso della PEC. Il giudice di legittimità osserva, inoltre, che la pretesa nullità degli avvisi lamentata dalle parti, ai sensi dell'art. 184 c.p.p., deve considerarsi sanata dal momento che gli stessi hanno raggiunto i corretti destinatari. Ciò è evidente in quanto, all'esito della comunicazione della richiesta di archiviazione, le parti avevano presentato regolare atto di opposizione e, a seguito dell'avviso del deposito del decreto, avevano proposto ricorso per cassazione. Per questi motivi il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. |