Deposito del foglio di precisazione delle conclusioni: ammissibile sia cartaceo che telematico
07 Aprile 2016
Massima
Il foglio di precisazione delle conclusioni (cd. foglio PC) può essere depositato per via telematica ma anche in forma cartacea all'udienza ex art. 190 c.p.c., non trattandosi di un documento o di una memoria del processo ma semplicemente di un atto teso ad agevolare i tempi di gestione dell'udienza. Il caso
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice deposita un “foglio di PC”, in modalità cartacea, contenente le conclusioni rassegnate. Postosi il problema della sua ammissibilità, in ragione della previsione del deposito esclusivamente telematico degli atti endoprocessuali, stabilito per le parti già costituite, il Tribunale di Milano giunge alla conclusione favorevole. La questione
La questione controversa, in sostanza, riguarda uno specifico problema, rappresentato dalle modalità di deposito di un particolare documento (il foglio di PC, ovviamente per le parti già costituite). Ma ciò comporta la necessità di analizzare, per le medesime parti, la tematica delle modalità di deposito degli atti in udienza. Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza ha raggiunto soluzioni contrastanti. In relazione allo specifico documento “foglio PC”, in senso contrario si è pronunciato lo stesso Tribunale di Milano, 23 febbraio 2016, con decisione peraltro assunta ad oggetto di consapevole contrasto da parte del provvedimento in commento. Osservazioni
Vale la pena partire dal dato normativo, che nel caso in esame è integrato da due diverse disposizioni. La prima è costituita dall'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, a mente del quale nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. La seconda è costituita dall'art. 87 disp. att. c.p.c., che stabilisce che i documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione da un lato possono essere prodotti mediante deposito in cancelleria (ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 u.c. c.p.c.), e dall'altro possono anche essere prodotti all'udienza (e in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale). Ora, nella specie deve in primo luogo individuarsi la natura giuridica del foglio PC. Esso trova ricorrenza fattuale nell'ambito dell'udienza che viene fissata in vista della riserva della causa in decisione, quando le parti vengono invitate alla precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c., richiamato dall'art. 281-quinquies c.p.c., ma la precisazione delle conclusioni è espressamente prevista anche nell'art. 281-sexies c.p.c.). Da un punto di vista pratico, le conclusioni ben possono essere direttamente inserite nel verbale di udienza. Ma se anche si volesse immaginare che esse possano essere precisate direttamente al Giudice, in forma verbale, e non per iscritto, delle stesse dovrebbe comunque farsi menzione nel relativo verbale, dal momento che l'art. 126 c.p.c. prevede che lo stesso debba contenere, tra l'altro, le dichiarazioni ricevute. E d'altra parte, ai sensi dell'art. 132 n. 3 c.p.c., la stessa sentenza deve poi contenere le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti. È allora solo in vista di una maggiore comodità di redazione della sentenza che la prassi di alcuni Uffici prevede che le conclusioni vengano annotate su un foglio PC, prodotto nel fascicolo processuale, in modo che possano essere agevolmente riprodotte nella sentenza. Ne consegue, come in maniera condivisibile affermato dalla decisione in commento, che non ci si trova di fronte ad un atto processuale al quale possano riconoscersi effetti propri, ma ad un mero documento di ausilio alla successiva attività del Giudice, avente funzione servente rispetto alla redazione del provvedimento giudiziario. Così stando le cose, non pare che possa fondatamente farsi rientrare il foglio PC nel novero degli atti processuali e dei documenti che i difensori delle parti precedentemente costituite debbano depositare con modalità esclusivamente telematiche. Con la conseguenza che non appare applicabile alcuna sanzione processuale al deposito che avvenga invece con modalità cartacea. D'altra parte, allo stato della normativa (art. 87 disp. att. c.p.c.) sono in generale previste due diverse tipologie di modalità di deposito dei documenti. La prima è quella in Cancelleria, e per essa varranno le regole di cui all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, e la seconda è quella in udienza, e per essa varranno le regole di cui all'art. 87 richiamato. Quest'ultima disposizione non è infatti stata abrogata dalla normativa sul PCT, sicché non vi sarebbe alcuna norma che possa impedire alle parti di depositare un documento in udienza (ad esempio la prova della citazione di un teste, ai fini di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c., o la prova della notifica dell'atto di citazione, ai fini della dichiarazione di contumacia). Ovviamente, ciò non esclude rilievo alla tempestività del deposito, sicché non è in discussione, ad esempio, che una produzione documentale possa essere inammissibile, per essere successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 183 c.p.c. (salve le ipotesi di rimessione in termini). Ma nei limiti nei quali la produzione sia processualmente ammissibile, essa potrà anche avvenire direttamente in udienza, senza che possa per ciò solo affermarsene l'inammissibilità. Non può peraltro escludersi che la parte, che depositi un documento con modalità cartacea, direttamente in udienza, possa essere invitata a procedere anche al deposito telematico, ma si tratterebbe di un adempimento privo di valore sanante (non vi sarebbe necessità di alcuna sanatoria, ma solo l'utilità della predisposizione di un fascicolo comunque tutto informatico), la cui violazione non sarebbe comunque a sua volta sanzionabile. Per tornare al foglio PC, la sanzione della inammissibilità, per il deposito cartaceo, appare altresì scontrarsi con la possibilità, in precedenza richiamata, di inserire le conclusioni direttamente nel verbale di udienza, ciò che supererebbe qualunque obiezione basata sulla forma –cartacea o telematica- del documento che le contenga. È il caso di precisare che non ci si nasconde come il deposito cartaceo, o l'inserimento a verbale delle conclusioni, possa rallentare l'attività di redazione della sentenza da parte del Giudice. Ed infatti, se per l'inserimento a verbale potrebbe pensarsi alla necessità di ricopiatura, per l'inserimento del foglio PC (cartaceo) nella sentenza può pensarsi, in caso di redazione e deposito della stessa in forma a sua volta cartacea, alla riproduzione meccanica, mediante fotocopiatura, su un foglio che diventi parte integrante della sentenza stessa. In caso di utilizzo dell'applicativo consolle, può pensarsi alternativamente alla scansione del foglio PC depositato in forma cartacea, con inserimento della relativa immagine nel documento, ovvero alla copiatura informatica delle parti del foglio rilevanti, con loro inserimento nel documento telematico “sentenza”. In quest'ultimo caso, vale a dire quando la sentenza venga redatta con l'applicativo consolle, le concrete modalità operative, per l'inserimento del contenuto del foglio PC nel documento informatico “sentenza”, divergono proprio in virtù delle modalità con le quali sia stato predisposto e depositato tale foglio PC dalla parte interessata. Qualora il foglio sia stato depositato in forma cartacea, il Giudice potrà solo provvedere alla scansione, e all'inserimento della immagine nel proprio file (salva la possibilità di utilizzare appositi programmi informatici, noti con l'acronimo OCR, per la conversione dell'immagine scansionata in formato testo, in modo da procedere alla successiva selezione delle parti di testo da copiare ed inserire nella sentenza). Qualora il foglio sia invece stato depositato telematicamente, in formato PDF testo, il Giudice potrà direttamente procedere alla selezione e alla copia delle parti del testo da inserire nel proprio provvedimento. Resta la possibilità che il deposito venga eseguito in formato PDF immagine, e le alternative tornano ad essere quelle già viste, indicate come successive alla scansione del documento cartaceo. Come ben si comprende, in tutti i casi diversi dal deposito telematico del file PDF testuale (ottenuto cioè dalla conversione di un file, edito in formato di testo, con l'ausilio di un ordinario software di videoscrittura), l'inserimento delle conclusioni nel documento “sentenza” richiederà una serie di operazioni che, ancorché tecnicamente non complesse, necessitano di un tempo di esecuzione manuale non indifferente. Si tratta di una conseguenza che si pone in contrasto con la finalità implicita del PCT, che è quella di contribuire a razionalizzare i tempi per gli adempimenti incombenti su tutte le parti processuali (compreso il Giudice), tra i quali certamente si inserisce anche quello di redazione degli atti (e a cui pare ispirata, ad esempio, la norma di cui all'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012, a mente del quale gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche devono essere redatti in maniera sintetica). E tuttavia si tratta di una conseguenza per la quale non è prevista alcuna sanzione processuale, quale quella della inammissibilità, in ragione –per rimanere nel caso in esame- del deposito cartaceo in udienza. Guida all'approfondimento
- Comoglio P., Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2015, 3, 953; - Brunelli B., Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2015, 1, 261; - Amendolagine V., I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico, in Corriere Giur., 2015, 5, 694; - Poli R., L'invalidità degli atti processuali, in Riv. Dir. Proc., 2015, 2, 353; - Bellè R., Prime note su pct e processo di cognizione, in www.judicium.it; - Migliazzo F., Processo civile telematico: norme, problemi e prassi, in Studium Iuris, 2015, 12, 1412 (Prima parte), e ivi, 2016, 1, 38 (Seconda parte); - Della Vedova P., La deriva telematica nel processo civile, in www.judicium.it. |