Le Sezioni Unite salvano le notifiche a mezzo PEC eseguite prima del dicembre 2014
08 Gennaio 2015
Massima
Le notificazioni dirette a persona diversa dall'imputato, eseguite a mezzo posta elettronica certificata da uffici giudiziari già autorizzati con decreto del Ministro della Giustizia del 2 ottobre 2012 sono da considerarsi validamente eseguite, nonostante la “legge di stabilità per il 2013” abbia fissato, quale dies a quo per l'entrata in vigore delle notificazioni elettroniche, il giorno del 15 dicembre 2014. Il caso
Un soggetto, sottoposto ad indagini per rapina aggravata commessa ai danni di alcuni gioiellieri torinesi, avanzava richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere al Tribunale di Torino che, con ordinanza, la rigettava. Proposto appello, veniva anch'esso respinto. A questo punto, il difensore dell'indagato interponeva gravame, fondandolo su quattro distinte censure, la prima delle quali attiene alla presunta illegittimità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi il Tribunale: questa veniva infatti eseguita a mezzo posta elettronica certificata prima del giorno 15 dicembre 2014, data ufficiale di avvio del servizio di notificazione telematica degli atti processuali a persona diversa dall'imputato (cui deve essere assimilato l'indagato, in forza del generale richiamo contenuto nell'art. 61 c.p.p.). Il perno centrale delle argomentazioni svolte nel primo motivo del ricorso per cassazione è, quindi, costituito proprio dalla lamentata violazione del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini, concretatosi nella mancata partecipazione del difensore alla udienza in camera di consiglio, destinata alla discussione del giudizio di impugnazione avverso la misura cautelare. La questione
La questione in esame è la seguente: sono valide le notificazioni eseguite a mezzo posta elettronica certificata da quegli uffici giudiziari che erano già stati ritenuti idonei in forza della disciplina introdotta con d.l. 25 giugno 2008, n. 112, successivamente abrogato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179? Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza di legittimità ha, prima di pervenire all'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, sviluppato due opposti orientamenti. È, però, a questo punto necessario addentrarsi nel viluppo delle norme che norme che, stratificandosi e sostituendosi l'una all'altra, hanno costituito la base dell'attuale disciplina delle notificazioni a mezzo PEC. L'introduzione nel nostro sistema processuale delle notificazioni elettroniche si deve ad un decreto legge del 2008 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112), poi convertito in legge, modificato da un successivo decreto legge del 2009 (d.l. 29 dicembre 2009, n. 193), puntualmente convertito anch'esso. Detto plesso normativo, risultante dai due decreti legge appena citati, prevedeva che, per quanto concerne il processo penale, si potesse procedere a notificazioni a mezzo PEC, purché dirette a persona diversa dall'imputato. Si rimandava, poi, a successivi decreti del Ministro della Giustizia per individuare quegli uffici giudiziari idonei a fare uso del sistema di notifica elettronica. Questi decreti, di natura non regolamentare, sarebbero dovuti essere emanati entro il 1° settembre del 2010. Interessante era la previsione normativa che “puniva” le parti negligenti che non avessero dato comunicazione del proprio indirizzo PEC con l'esecuzione della notifica presso la segreteria o la cancelleria del singolo ufficio giudiziario. Nel settembre del 2012 il Tribunale e la Procura di Torino venivano inseriti nell'elenco degli uffici abilitati alla notifica digitale degli atti processuali penali. Nell'ottobre del 2012, però, l'apparente stabilità della disciplina – si spera comprensibilmente – fin qui tratteggiata veniva rimessa in discussione dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 che, abrogando nella forma l'intera disciplina precedente, la riproponeva tale e quale nella sostanza, compreso il riferimento ai decreti ministeriali non regolamentari per l'individuazione degli ufficio giudiziari tecnicamente idonei. Il termine di entrata in vigore della normativa del 2012 veniva, poi, prorogato dalla già citata “legge di stabilità” del 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) e definitivamente collocato, per il processo penale, al 15 dicembre 2014. Ecco che, in un quadro normativo siffatto, che non costituisce certamente un modello esemplare di linearità, si è posto – in concrete vicende giudiziarie – il problema di valutare la legittima esecuzione di notifiche a mezzo PEC, eseguite da uffici giudiziari già ritenuti idonei in forza della disciplina che, per comodità, chiameremo “del 2008”, prima del varo della normativa oggi operativa (quella, cioè, “del 2012”). La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cass., sez. II, sent., 9 luglio 2014, n. 32430) riteneva che la previsione della normativa entrata in vigore nel 2012 fosse inderogabile e chiaramente abrogativa di quella precedente, sicché le notificazioni eseguite prima del 15 dicembre 2014 andavano dichiarate invalide nonostante provenissero da uffici giudiziari già dichiarati idonei con decreto ministeriale. La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte (Cass., sez. VI, sent., 12 dicembre 2014, n. 37646), invece, sosteneva che il termine iniziale del 15 dicembre 2014 non si applicava a quegli uffici giudiziari che avevano già superato il vaglio tecnico con apposito decreto del Ministro della Giustizia e, in ogni caso, riteneva che l'avviso spedito a mezzo PEC al difensore fosse da considerare in ogni caso valido, stante la previsione, nel codice di rito, dell'art. 148, comma 2-bis (introdotto con una novella del 2001), che consente il ricorso a mezzi tecnici idonei per eseguire la notificazione all'avvocato. Le Sezioni Unite aderiscono, con la sentenza in commento, al secondo indirizzo interpretativo rilevando, inoltre, che il decreto ministeriale avente natura non regolamentare, con cui si deve certificare l'idoneità tecnica di un determinato ufficio giudiziario, non subisce gli effetti dell'abrogazione della normativa che lo generava sotto lo specifico e peculiare profilo dell'accertamento fattuale che con esso si compiva. In parole povere, l'abrogazione della fonte normativa di riferimento non implica la caducazione anche del giudizio di idoneità a suo tempo legittimamente espresso. Osservazioni
La decisione delle Sezioni Unite, che ha posto fine al contrasto registratosi nelle sezioni semplici, si apprezza non soltanto per l'invidiabile precisione con cui si è proceduto – cosa non facile nell'ambito di un tessuto normativo, quale quello italiano, spesso intricato e per nulla agevole da descrivere – alla ricognizione delle fonti di riferimento. Si apprezza soprattutto per la sottile analisi che ha riguardato la ponderazione degli effetti abrogativi sui decreti di natura non regolamentare. Alla soluzione formalistica, e più semplice (per non dire semplicistica), si è preferita quella sostanzialistica, mirante alla conservazione della validità degli atti processuali, illo tempore validamente compiuti. |