In mancanza di attestazione di conformità di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, il pignoramento è inefficace
17 Ottobre 2016
Massima
In materia di iscrizione a ruolo del pignoramento, non può ritenersi raggiunto lo scopo e pertanto deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento laddove il creditore depositi la mera scansione di titolo, precetto e atto di pignoramento senza attestarne la conformità come previsto dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012. Il caso
Il legale del creditore iscriveva a ruolo un pignoramento immobiliare depositando la mera scansione di titolo esecutivo, atto di pignoramento e precetto, così come restituitigli dall'ufficiale giudiziario omettendo di attestarne la conformità come previsto dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, che precisa che devono essere depositate con modalità telematiche le copie conformi degli atti ex artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c. e dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., che prevede, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, che il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini ex artt. 518, 543 e 557 c.p.c.. Solo successivamente e ben oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore depositava le suddette copie conformi nel fascicolo dell'esecuzione e di conseguenza il giudice dell'esecuzione, in rigorosa applicazione dei sopracitati articoli, dichiarava inefficace il pignoramento. Avverso la predetta decisone, il creditore proponeva reclamo sostenendo la mera irregolarità del deposito della copia informe degli atti, comunque a suo avviso sanata dal raggiungimento dello scopo. La questione
Com'è noto dal 31 marzo 2015 è obbligatorio provvedere ad iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva, nei rigorosi termini imposti dal riformato art. 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni per i pignoramenti immobiliari, decorrenti dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Ai sensi dell'art. 543, comma 4, c.p.c., la predetta iscrizione a ruolo dovrà essere accompagnata dal deposito delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. L'art. 16-bis, comma 2,d.l. n. 179/2012 prevede poi che, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il difensore attesti la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis dell'articolo citato. Nel caso di specie, la società reclamante per mezzo del proprio legale, depositava telematicamente, nei termini la nota di iscrizione a ruolo, accompagnata dalle scansioni di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, omettendo di attestarne la conformità nel rispetto della normativa e solo in un momento successivo, decorsi i termini di quindici giorni, depositava le copie conformi. Il giudice meneghino dopo una ricostruzione della normativa fin qui richiamata si pone una duplice questione. In primo luogo ci si chiede se l'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito dei titoli sia rilevabile d'ufficio ed in secondo luogo se il deposito di semplici copie per immagine di titolo, precetto e atto di pignoramento prive di asseverazione configurino una mera irregolarità o se possano effettivamente causare l'inefficacia dello stesso. Le soluzioni giuridiche
Sulla prima questione il giudice ritiene rilevabile d'ufficio l'inefficacia del pignoramento atteso che la riforma del 2009 ha modificato il disposto di cui all'art. 630, comma 2, c.p.c. stabilendo che i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice, almeno fino alle udienze ex artt. 530, 547 e 569 c.p.c. e, di conseguenza anche l'inefficacia del pignoramento di cui all'art. 557, comma 3, c.p.c. è rilevabile d'ufficio. Prosegue poi il giudice meneghino ritenendo che, il mancato deposito delle copie conformi, sarebbe configurabile come una inattività della parte che determinerebbe di conseguenza l'estinzione del processo. Non vengono dunque condivisi dal giudice milanese i precedenti orientamenti giurisprudenziali (Trib. Bologna 22 ottobre 2015; Trib.Bari 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta 1 giugno 2010) che avevano qualificato il mancato deposito delle copie conformi come mera irregolarità. Tali orientamenti, in primo luogo, non coincidono con il dato letterale poiché lo stesso art. 557 c.p.c. parla di copie conformi sanzionandone il tardivo deposito. Tale dato è ulteriormente rafforzato dall'art. 159-ter disp.att.c.p.c. laddove si prevede il deposito di copie conformi da parte del creditore anche in caso di iscrizione a ruolo da parte del debitore. Non avrebbe dunque senso prevedere un distinto obbligo a carico del creditore qualora l'iscrizione a ruolo avvenga da parte del debitore. Inoltre, prosegue la motivazione, in mancanza di attestazione di conformità non vi è prova del possesso del titolo esecutivo da parte del creditore, in quanto l'apposizione dell'attestazione presuppone il possesso del titolo esecutivo. Non essendovi, dunque, in atti prova del possesso del titolo non si potrebbe ritenere raggiunto lo scopo che, peraltro, consente di sanare, ad avviso del giudicante, solo i casi di nullità e non di inefficacia. Inoltre, la finalità del deposito di atti attestati come conformi è quella di consentire un ordinato svolgimento del processo esecutivo, che diversamente subirebbe inutili rallentamenti. Infatti, la mancanza o il tardivo deposito delle copie conformi impedirebbero al giudice di dare prosecuzione al processo esecutivo anche semplicemente per procedere al conferimento dell'incarico per la stima dei beni pignorati, proprio in virtù dell'incertezza circa l'esistenza in capo al creditore di un valido titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata. Il dettato dell'art. 557 c.p.c. conterrebbe dunque una vera e propria sanzione per il creditore che, pur potendo tempestivamente depositare le copie conformi, omette di farlo depositando una semplice copia che, per quanto si è detto, non ha alcun valore. Un'ulteriore questione infine è la deduzione fatta dal creditore nel reclamo secondo cui vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione di conformità degli atti a causa dell'assenza delle specifiche tecniche stabilite dal Ministero della Giustizia. Osserva il Giudice sul punto che, le specifiche tecniche richiamate dal creditore, erano già espressamente previste agli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. n. 179/2012, mentre il potere di attestazione di conformità è stabilito dall'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 e per il suo esercizio, quanto meno relativamente alla possibilità di inserire l'attestazione sullo stesso file di cui si attesta la conformità, non era previsto alcun rimando a normative tecniche.
Osservazioni
L'ordinanza in commento è senza dubbio fortemente innovativa e rafforza, con condivisibili argomentazioni, l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Pesaro che, con ordinanza 10 giugno 2015, sanciva che «l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi effettuata, ex art. 543, comma 4, c.p.c., mediante deposito telematico delle copie informatiche di precetto, titolo esecutivo ed atto di pignoramento, sottoscritte digitalmente, ma non accompagnate dalla relativa attestazione di conformità ai rispettivi originali, può comportare l'inefficacia del pignoramento a mente dell'ultimo periodo dell'art. 543, comma 4, c.p.c. cit., a nulla rilevando che gli originali di detti atti siano stati depositati all'udienza di comparizione e che il terzo pignorato abbia comunque reso dichiarazione positiva». Il pregio dell'ordinanza milanese è di argomentare in maniera esaustiva le ragioni poste a fondamento della novella del d.l. n. 132/2014 sanzionando con l'inefficacia del pignoramento la mancata attestazione di conformità di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento. A parere di chi scrive tuttavia, pur condividendosi le argomentazioni del giudice milanese, la decisione in commento potrebbe porsi in conflitto con il dettato dell'art. 2712 c.c. così come modificato dall'art. 22, comma 3, CAD che, in mancanza di disconoscimento, equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto cartaceo. Infatti, in mancanza del predetto disconoscimento, le copie informi potrebbero ritenersi idonee a provare l'esistenza del possesso del titolo esecutivo in capo al creditore. Nel caso di specie tuttavia non è chiaro se, tale disconoscimento da parte del debitore sia avvenuto, anche se, seguendo il ragionamento del giudice meneghino, le peculiarità del processo esecutivo non avrebbero comunque consentito al creditore di depositare una mera “copia” di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento.
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