Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso Giudice?

09 Novembre 2016

La riassunzione avanti a diverso giudice, di cui sia dichiarata la competenza o la giurisdizione, con quale modalità, cartacea o telematica, deve avvenire?
Massime

È ammissibile la costituzione da parte dell'attrice opponente in riassunzione ex art. 50 c.p.c. con deposito cartaceo dell'iscrizione a ruolo e della comparsa, perché la parte opponente non risulta ancora costituita nel procedimento pendente innanzi al giudice dichiarato competente (Trib. Torino, 11 luglio 2016).

Costituisce mera irregolarità il deposito in forma cartacea del ricorso in riassunzione davanti al giudice ordinario della causa già pendente davanti a quello amministrativo dichiaratosi manchevole di giurisdizione, da regolarizzare mediante deposito in forma telematica (Trib. Pescara 8 settembre 2016).

Il caso

Quanto al provvedimento del Tribunale di Torino, una s.r.l. otteneva dal G.d.P. di Moncalieri un decreto ingiuntivo contro una ditta individuale, che lo impugnava chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento di danni eccedenti la competenza per valore del G.d.P.. Quest'ultimo riteneva connessa la domanda riconvenzionale con quella principale ed opportuna, anche per economia processuale, la loro trattazione unitaria. Rimetteva pertanto al Tribunale di Torino l'intera causa, che la s.r.l. riassumeva con deposito cartaceo, di cui l'opponente eccepiva l'inammissibilità a fronte della necessaria forma telematica, instando in subordine per il regolamento di competenza sull'opposizione, cui il giudice dava seguito, rigettando l'eccezione come in massima.

Quanto, invece, alla seconda ordinanza in commento, il TAR Abruzzo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad un giudizio tra due Comuni, che veniva riassunto con ricorso depositato in forma cartacea avanti al Tribunale di Pescara. Il giudice ordinario rigettava l'eccezione di inammissibilità, invitava la parte alla regolarizzazione mediante deposito telematico e rinviava per la prosecuzione del processo.

La questione

La riassunzione avanti a diverso giudice, di cui sia dichiarata la competenza o la giurisdizione, con quale modalità, cartacea o telematica, deve avvenire?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 stabilisce che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Per alcuni casi dubbi (soprattutto reclamo cautelare e riassunzione), la disposizione ha dato luogo a interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, che dibatte:

- sulla qualificazione degli atti, distinguendo tra endoprocessuali oppure introduttivi (più propriamente, in conformità al dettato normativo, tra atti di parti precedentemente costituite oppure no), esclusivamente telematici i primi, anche cartacei i secondi;

- sulla natura di tale esclusiva modalità telematica, se da riferirsi alla sola trasmissione o anche alla formazione dell'atto;

- sulle conseguenze processuali delle relative violazioni, con oscillazioni tra inesistenza, inammissibilità, nullità, irregolarità o validità.

Quanto alla riassunzione, si può distinguere tra quella avanti allo stesso giudice a seguito di evento interruttivo (morte, fallimento) e quella avanti a giudice diverso a seguito di dichiarazione d'incompetenza o di difetto di giurisdizione di quello precedente, come nei provvedimenti in esame.

Nel primo caso (prosecuzione o riassunzione avanti al medesimo giudice a seguito di evento interruttivo), la posizione delle parti appare differente.

Per quella cui si riferisce l'evento interruttivo, tanto l'art. 302 c.p.c. (prosecuzione del processo su suo impulso) quanto l'art. 303 c.p.c. (riassunzione su impulso dell'altra parte), prevedono testualmente una “costituzione”, da ritenersi quindi ammissibile in modalità sia cartacea sia telematica, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012.

La riassunzione a cura dell'altra parte, in assenza di analoga previsione codicistica, ha visto la giurisprudenza di merito concordare sulla natura endoprocessuale dell'atto, di parte precedentemente costituita che riattiva un procedimento pendente e quindi da depositare telematicamente, ma dividersi sulle conseguenze dell'eventuale deposito cartaceo.

Il tribunale di Torino, con ordinanza del 26 marzo 2015, ha dichiarato l'inammissibilità della riassunzione cartacea a seguito di fallimento, trattandosi per sua natura di atto non introduttivo che «appare concernere parte precedentemente costituita», da depositarsi in modalità esclusivamente telematica.

Pure il tribunale di Lodi, con ordinanza del 4 marzo 2016 in cui cita il precedente torinese, dichiara l'inammissibilità della riassunzione cartacea ex art. 303 c.p.c. a seguito di interruzione per fallimento ex art. 43 l. fall., con conseguente estinzione del processo, «atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche».

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 10 maggio 2016 sempre relativa ad un'ipotesi di riassunzione a seguito di fallimento, esclude invece l'inammissibilità per il raggiungimento dello scopo. La norma dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 «deve essere letta ed applicata, nel sistema dei valori processuali implicati, secondo la logica della flessibilità», gli artt. 156 ss. c.p.c. escludono l'invalidità dell'atto processuale ove esso abbia raggiunto lo scopo e la violazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 è suscettibile di rimedi diversi, come la concessione di un termine per mancato esame tempestivo e telematico, comunque non necessari quando, come nel caso di specie, la riassunzione è stata notificata alla controparte ed ha realizzato lo scopo della sua tempestiva conoscenza e del radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio.

Quanto alla riassunzione avanti a diverso giudice, esso pare presentare peculiarità, perché le parti riassumono il processo davanti ad un ufficio differente da quello in cui risultavano costituite, che assegna un nuovo R.G. ed in cui può essere attivo il processo telematico, mentre in quello di provenienza poteva non esserlo (come il Giudice di Pace nella vicenda torinese o il TAR in quella pescarese).

Anche in tale ipotesi, peraltro, tanto il tenore letterale dell'art. 50 c.p.c. («il processo continua davanti al nuovo giudice») quanto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. n. 4940/1988; Cass. n. 1241/1995; Cass. n. 9890/1998; Cass. n. 4775/2007; Cass. n. 7392/2008; Cass. n. 19030/2008) inducono a ritenere che la riassunzione tempestiva avanti a diverso giudice realizzi una piena e perfetta translatio iudicii: «il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi dinanzi al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta la costituzione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario» (Cass. n. 19030/2008).

È quindi un atto endoprocessuale di una parte precedentemente costituita avanti al giudice incompetente (o privo di giurisdizione) di un giudizio unitario che prosegue davanti a quello competente: ne dovrebbe conseguire, ex art. 16-bis d.l. n. 179/2012, il deposito esclusivamente con modalità telematiche, salva poi ogni valutazione in merito alle conseguenze di un eventuale deposito cartaceo.

Sino alle recenti ordinanze di Torino, Pescara e Vasto, erano noti pochi precedenti.

Il Tribunale di Velletri, in due casi del 2015 di riassunzione cartacea per incompetenza territoriale, l'aveva dichiarata ammissibile nell'uno per raggiungimento dello scopo e nell'altro non ritenendola rientrare tra gli atti endoprocessuali, mentre il Presidente del Tribunale di Milano, in un provvedimento del 30 marzo 2016, aveva autorizzato il deposito cartaceo del fascicolo di parte relativo al giudizio avanti ad un Giudice di Pace poi dichiaratosi incompetente, «fermo restando il deposito della comparsa di riassunzione in forma telematica».

Nell'ordinanza in commento dell'11 luglio 2016, il Tribunale di Torino, cui la causa era stata rimessa dal Giudice di Pace di Moncalieri, ritiene«che la costituzione da parte dell'attrice opponente in riassunzione con deposito cartaceo dell'iscrizione a ruolo e della comparsa di riassunzione, sia nel caso di specie ammissibile, rilevato che la parte opponente non risultava ancora costituita nel presente procedimento n. (...) pendente innanzi a questo Tribunale». Tale sintetica motivazione non appare conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della Corte Suprema, sopra ricordati, sulla struttura unitaria del processo, perché sembra richiedere la formale costituzione in un procedimento nuovo e distinto dal precedente, che invece continua avanti al diverso giudice.

Con motivazione più puntuale, il Tribunale di Pescara, nell'altra ordinanza in commento dell'8 settembre 2016, rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, cartaceo anziché telematico, davanti al giudice ordinario della causa già pendente avanti al TAR Abruzzo, dichiaratosi manchevole di giurisdizione. Il giudice considera sussistente anche in tale peculiare caso la translatio iudicii e l'unicità del giudizio, rileva che la violazione delle norme sulla forma dell'atto non può portare alla nullità se vi è raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., «viste anche le recenti pronunce della Corte di cassazione in tale senso (Cass., S.U., n. 9772/2016; Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857)», tanto più nel caso, come quello di specie, di notifica al destinatario, che «si è doluto esclusivamente del mancato rispetto della forma senza far discendere da ciò alcuna lesione del proprio diritto di difesa». Ritiene quindi il mancato rispetto dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 una mera irregolarità ed invita la parte alla regolarizzazione mediante deposito telematico.

In senso opposto ha invece statuito la recente sentenza del Tribunale di Vasto, 20 ottobre 2016 n. 180, con cui il Tribunale, con motivazione articolata, ha dichiarato l'inammissibilità per inesistenza della riassunzione cartacea ex art. 50 c.p.c. a seguito di una dichiarazione di incompetenza territoriale. Il giudice, conformandosi alla citata giurisprudenza di legittimità, la qualifica correttamente come atto endoprocessuale del difensore di parte già costituita, da depositare esclusivamente in via telematica ex art. 16-bis d.l. n. 179/2012. Ritiene però che tale forma vincolata si riferisca alla trasmissione ed alla redazione: «l'atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere in primis redatto telematicamente». Se, discostandosi dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, viene redatto e depositato in forma cartacea, è privo dei requisiti essenziali di legge, quindi giuridicamente inesistente ed inidoneo a raggiungerne lo scopo.

Osservazioni

La questione, dunque, non è ancora pacificamente risolta. La giurisprudenza di merito maggioritaria ritiene la riassunzione, correttamente, atto del difensore di parte precedentemente costituita, da depositarsi telematicamente. Sembra crescere la tendenza a salvare il deposito cartaceo per raggiungimento dello scopo in assenza di lesioni al contraddittorio o al diritto di difesa, con richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale di Pescara pur relativa ad ipotesi differenti. Permangono peraltro severe dichiarazioni d'inammissibilità, fondate sull'inequivocabilità della lettera della norma (“esclusivamente”), che consigliano senz'altro la modalità telematica, ormai di generale e prudenziale applicazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012.

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