Notifica via PEC dei ricorsi amministrativi

11 Dicembre 2015

La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che...
Massima

La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53/1994 (e, in particolare, gli artt. 1 e 3-bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato «può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata».

Il caso

Una associazione ambientalista chiedeva accesso agli atti relativi alla quantità dei rifiuti conferiti in una discarica. L'Amministrazione responsabile, nell'appello avverso la sentenza che consentiva l'accesso, deduceva la nullità della notifica del ricorso introduttivo perché notificato soltanto a mezzo della PEC.

La questione

La questione trattata riguarda la nullità, o meno, della notifica via PEC del ricorso in assenza dell'autorizzazione presidenziale prevista dall'art. 52, comma 2, c.p.a..

Le soluzioni giuridiche

La Sezione ha negato l'interpretazione che l'art. 46 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell'aggiungere all'art. 16-quater d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'art. 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3-bis, in base al quale «le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa», avrebbe sancito l'inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica – a mezzo PEC dell'atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell'espressa autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a.).

In realtà, il sopra citato art. 46 d.l. n. 90/2014, esclude l'applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell'art. 16-quater d.l. n. 179/2012, conv. con mod. nella l. n. 221/2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 «acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2».

In sostanza, nel processo amministrativo telematico (PAT) – contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2 al c.p.a. - è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a., disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche Cons. Stato, sez. III, n. 4270/2015).

Osservazioni

Sulle modalità di notifica del ricorso, la giurisprudenza amministrativa non ha trovato, ad oggi, un orientamento condiviso ed è prevedibile pertanto che dovrà essere chiamate ad esprimersi l'Adunanza Plenaria. Ad oggi, infatti, soprattutto dai TAR sono stati manifestati orientamenti contrastanti. Mentre, infatti, il TAR Lazio, sez. III, n. 11808/2014 ed il TAR Calabria, sez. II, n. 183/2015, hanno ritenuto pienamente valide ed efficaci, nel processo amministrativo, le notifiche del ricorso inviato tramite PEC, il TAR Lazio, sez. II-ter, n. 396/2015, il TAR Veneto, sez. III, n. 369/2015 e TAR Abruzzo, sez. I, n. 49/2015, si sono dichiarati in senso opposto, ovvero hanno affermato la non applicabilità delle disposizioni a causa della mancanza delle regole e specifiche tecniche per il processo amministrativo telematico non ritenendo applicabili, in via analogica, in tale ambito, quelle già previste per il processo civile telematico e fornendo, in pratica, una lettura diversa del complesso quadro di riferimento normativo. In sostanza, l'utilizzo della PEC sarebbe limitato soltanto per comunicazioni di segreteria. Più controversa la posizione del TAR Campania, la cui sez. VII, sent., 6 febbraio 2015, n. 923 ne ha ammesso la possibilità mentre la sez. VI, con la sentenza, 1 luglio 2015, n. 3467 ha negato la possibilità di utilizzo della PEC.

Nello specifico, il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 11808/2014, nel respingere la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato l'ipotesi che, in assenza del dPCM previsto dall'art. 13 dell'Allegato 2, c.p.a. ai fini dell'introduzione, sperimentazione ed attuazione del PAT, la mancata emanazione del provvedimento avrebbe reso in radice non utilizzabile e “prematuro” lo strumento della notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo PEC sussista già da tempo e prescinda dall'introduzione e piena attuazione del processo telematico, fondandosi tale facoltà su autonome e specifiche disposizioni di legge quali l'art. 3 l. n. 53/1994 (come modificato dalla l. n. 263/2005), l'art. 25 l. n. 183/2011 e, quindi, sul d.l. n. 179/2012, che ha introdotto un apposito articolo (il 3-bis) nel corpo della l. n. 53/1994, che consente all'avvocato la notifica a mezzo PEC avvalendosi del registro cronologico disciplinato dalla stessa l. n. 53/1994. Degna di nota anche la sentenza TAR Calabria n. 183/2015 che, alla luce di una approfondita disamina del panorama giuridico attinente il processo amministrativo telematico, ha concluso nel ritenere che «la possibilità di notificare il ricorso introduttivo telematicamente è assicurata indipendentemente dall'emanazione di nuove regole tecniche, essendo allo scopo sufficienti quelle garantite in via generale dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68».

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