Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica
21 Novembre 2016
Massima
Poiché il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, è atto endoprocessuale del difensore di una parte già costituita, da depositare esclusivamente per via telematica ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, il relativo deposito in forma cartacea è inammissibile, in quanto giuridicamente inesistente, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c.. Il caso
Una dipendente contestava un provvedimento disciplinare avanti al Tribunale di Chieti, che dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice del lavoro del Tribunale di Vasto. Il giudizio era quindi riassunto davanti a quest'ultimo il quale, accogliendo la preliminare eccezione del datore di lavoro, dichiarava con sentenza l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, perché presentato mediante deposito cartaceo e non telematico, e l'estinzione del processo. La questione
Quali sono le conseguenze di una riassunzione avanti a diverso giudice dichiarato competente con modalità cartacea anziché telematica?
Le soluzioni giuridiche
L'interpretazione dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, che prevede il deposito esclusivamente con modalità telematica di documenti e atti c.d. endoprocessuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, continua a dar luogo nella giurisprudenza civile di merito a pronunce contrastanti. Con particolare riferimento alla riassunzione (uno dei casi più dibattuti assieme al reclamo cautelare), a fronte di decisioni che ne salvano il deposito cartaceo, ve ne sono altre che propendono per soluzioni più severe. Nell'ambito di questo secondo orientamento, quella in commento del Tribunale di Vasto, che opta per la drastica dichiarazione d'inammissibilità della riassunzione cartacea, si segnala per una motivazione particolarmente accurata ed articolata. L'iter logico del giudicante, lineare e lucido, ripercorre ed arricchisce quello del medesimo Tribunale di Vasto in un provvedimento del 15 aprile 2016 relativo però al reclamo: occorre anzitutto chiedersi se la riassunzione sia atto “endoprocessuale” ai sensi della norma citata, in caso positivo se l'esclusiva forma telematica sia prescritta per il solo deposito o anche per la redazione stessa dell'atto, infine quali siano le conseguenze della deviazione dal modello e quindi dell'eventuale deposito cartaceo. Quanto alla qualificazione della riassunzione, il Tribunale di Vasto conclude correttamente che, inserendosi in un procedimento già avviato nell'ambito del quale le parti risultano precedentemente costituite, essa integra un atto endoprocessuale. Sono numerosi e pertinenti gli argomenti richiamati dal giudice a sostegno di tale tesi: l'incompetenza territoriale è dichiarata con ordinanza, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate, di fronte al giudice competente sono utilizzabili gli atti istruttori espletati da quello incompetente, il tempo di inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice seppur incompetente (Cass. civ. n. 19773/2015), «il processo continua davanti al nuovo giudice» (art. 50 c.p.c.), mantenendo una struttura unitaria senza instaurazione di un nuovo giudizio, bensì con prosecuzione di quello originario (Cass. civ. n. 19030/2008). Conseguentemente, trattandosi di atto proveniente dal difensore di una parte già costituita, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 esso deve essere depositato in via telematica. Tale modalità configura, per il Tribunale di Vasto, lo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore. La questione non è dunque solo formale, ma attiene alla natura e all'essenza dell'atto processuale: da redigersi, prima ancora che da depositarsi, telematicamente. L'atto cartaceo, in quanto privo dei requisiti del tipo normativamente considerato, non è semplicemente nullo ma giuridicamente inesistente, inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo e quindi a raggiungerne lo scopo. Così valorizzato il requisito della forma telematica, del deposito ma anche di redazione dell'atto, il giudice vastese può procedere ad accertare quale tipo di vizio affligga l'atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella “vincolata” dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d'essere in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo. Discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico ed esclusivo, il deposito cartaceo non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico e deve dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale e ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico. La conclusione è netta: la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c..
Osservazioni
La sentenza in commento, pur con motivazione approfondita, sceglie una soluzione diametralmente opposta a quella di altre pronunce, che in casi analoghi hanno dichiarato il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. del deposito cartaceo in assenza di lesioni al diritto di difesa, con richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 13857/2014; Cass. civ. n. 9772/2016; Cass. civ., n. 19814/2016; Cass. civ., S.U., n. 7665/2016) relativa peraltro ad ipotesi differenti (notifiche via pec, depositi telematici anziché cartacei nel vigore della precedente normativa). In particolare, con riferimento principalmente al reclamo cautelare e alla riassunzione, per la tesi meno severa si sono espressi, con varie sfumature: Trib. Asti, 23 marzo 2015; Trib. Ancona, 28 maggio 2015; Trib. Brescia, 15 luglio 2015; Trib. Palermo, 10 maggio 2016; Trib. Torino, 11 luglio 2016 e Trib. Pescara, 8 settembre 2016. Hanno invece sostenuto la tesi più rigorosa: Trib. Reggio Emilia, 1 luglio 2014; Trib. Torino, 6 marzo 2015 e 26 marzo 2015; Trib. Foggia, 15 maggio 2015; Trib. Trani, 24 novembre 2015; Trib. Vasto, 15 aprile 2016; Trib. Lodi, 4 luglio 2016 e Trib. Vasto, 28 ottobre 2016 in commento. A fronte del perdurante contrasto, che comporta conseguenze opposte e mina la certezza del diritto, non resta che confidare nell'intervento nomofilattico della Cassazione, in attesa del quale converrà senz'altro prediligere la modalità telematica, ormai di generale e prudenziale applicazione ai sensi del comma 1-bis del più volte menzionato art. 16-bis d.l. n. 179/2012.
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