Processo esecutivo: conseguenze dell'inosservanza delle norme relative al deposito telematico dell'attestazione di conformità
24 Novembre 2015
Massima
Nel processo esecutivo, il deposito telematico di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, seppur firmati digitalmente, non è sufficiente, in mancanza della relativa attestazione di conformità agli originali in possesso del creditore procedente, e giustifica la concessione della sospensione ex art. 624 c.p.c. che può invocarsi sulla base presumibile di caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa, successivamente al formarsi del titolo esecutivo) ovvero in relazione a questioni di puro diritto. Il caso
Parte creditrice dopo aver notificato precetto e titoli, provvedeva a notificare l'atto di pignoramento presso terzi. Ricevuto il tutto dall'U.G. giunge anche la lieta novella consistente nella dichiarazione positiva resa dal rappresentante legale del terzo pignorato. Procede quindi all'iscrizione a ruolo della causa ai sensi della l. n. 162/2014 e lo fa telematicamente. Parte debitrice propone, quindi, opposizione ex art. 615 c.p.c. con richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. sostenendo tra l'altro, per quel che qui interessa, l'inesistenza del pignoramento presso terzi atteso il mancato deposito dell'attestazione di conformità delle copie informatiche depositate telematicamente. Nell'ordinanza in commento il Tribunale di Pesaro forma il proprio iter logico partendo dal d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, ricordando il copernicano cambiamento che ha riguardato l'iscrizione a ruolo dei pignoramenti, ed, in particolare , che «non è più l'Ufficiale Giudiziario che deve provvedere al deposito presso la competente cancelleria del Tribunale, in relazione al deposito del relativo atto di pignoramento e del titolo esecutivo e del precetto, atti occorrenti per la nascita del fascicolo della stessa esecuzione immobiliare» e facendo espresso richiamo all'art. 543 comma 4 c.p.c., secondo cui, tra l'altro, «eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione». L'estensore sottolinea in particolar modo il compito oggi affidato al procuratore-difensore che deve ritirare il verbale di pignoramento (e/o l'atto di pignoramento presso terzi) i titoli ed il precetto così da procedere all'iscrizione a ruolo, nonché ricordando l'obbligatorietà (in verità intervenuta in momento successivo, a far data dal 31 marzo 2015, nda) dell'iscrizione con modalità telematica. Non solo. Il difensore, infatti, deve depositare “con la medesima modalità (cioè con modalità telematica) anche le copie conformi degli atti indicati, specificatamente, nel richiamato art. 543 c.p.c., così dovendo attestare il procuratore del procedente la conformità dell'originale delle copie telematiche”, nulla rilevando che i documenti siano presenti nel fascicolo telematico con la (sola) apposizione della firma digitale, nè tantomeno, la presenza della dichiarazione positiva del terzo. Secondo il Tribunale di Pesaro, quindi, vi sono tutti i motivi per accogliere la richiesta di sospensione del procedimento esecutivo con condanna alle spese del subprocedimento a carico della parte creditrice. La questione
Quali sono le conseguenze giuridiche all'omesso deposito dell'attestazione di conformità nell'ambito del processo esecutivo? Osservazioni
L'ordinanza in commento è meritevole di attenzione sia perchè tra le prime emesse a seguito della totale obbligatorietà del processo telematico esecutivo (cioè sin dall'atto introduttivo) sia in quanto certamente discutibile per richiami non sempre precisi alla normativa di riferimento e per una certa imprecisione di termini e concetti relativi al processo telematico. Al momento dell'emanazione della pronuncia in commento i poteri di attestazione potevano così riassumersi: 1) della copia digitale per la notifica di un atto originariamente analogico ex artt. 3-bis l. n. 53/1994 che richiama l'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 2) delle copie cartacee delle notificazioni avvenute a mezzo PEC ex art. 3-bis l. n. 53/1994 ex combinato disposto degli artt. 9, comma 1-bis, e 6, comma 1, l. n. 53/1994, e dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005; 3) delle copie di atti e provvedimenti estratti dai registri informatici ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014 ed, infine, 4) del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento da depositare telematicamente all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica ex art. 18 d.l. n. 132/2014 (curiosamente mai richiamato nell'ordinanza). Ad oggi a tale quadro, va naturalmente aggiunto quanto disposto dalla art. 19 l. 6 agosto 2015, n. 132 relativamente - tra l'altro - all'attestazione di conformità della copia informatica ottenuta dalla scansione dell'originale cartaceo di notifica cartacea ai fini del deposito telematico. Le soluzioni giuridiche
È evidente che il tema cruciale è quello delle conseguenze collegate all'omesso o inesatto deposito dell'attestazione di conformità. Sicuramente di particolare rigore è la posizione del Tribunale di Pesaro che a distanza di sei mesi dalla pronuncia inizia a porsi in una posizione minoritaria . Se è vero che l'art. 543 c.p.c. dispone il deposito di “copie conformi” sanzionando (si badi, con l'inefficacia del pignoramento) il mancato deposito di nota e copie, il problema è di capire quale conseguenza possa portare il mancato deposito dell'attestazione di conformità. Può giungere sino a pregiudicare in toto il diritto del creditore procedente? Pur senza voler richiamare quanto deciso in altri campi (cfr. Cass. civ. n. 6780/2009 secondo cui, in materia tributaria, è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta, non il mero difetto dell'attestazione di conformità ma, piuttosto, l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello spedito alla controparte), allo stato non vi è alcuna norma che espressamente sanzioni il mancato deposito dell'attestazione di conformità. Maggiormente condivisibile in quanto ispirata e sorretta dai principi generali appare la recente ordinanza del Trib. Bologna, 22 ottobre 2015, in caso del tutto analogo. In particolare il Tribunale: 1) attesa la natura del processo esecutivo tendente a soddisfare un diritto già accertato; 2) tenuto conto che il creditore aveva provveduto, su richiesta del Giudice, a mostrare gli originali, così da verificarne la conformità a quanto depositato; 3) atteso che il pignoramento e il prodromico atto di precetto avevano raggiunto lo scopo; 4) ritenuto che non sussisteva alcuna lesione del diritto di difesa; tanto considerato, riteneva sanata l'irregolarità e non sospendeva il processo esecutivo. A modesto parere di chi scrive, considerato che anche innanzi al Tribunale di Pesaro parte creditrice aveva provveduto al deposito degli atti in originale in sede di giudizio, si sarebbe dovuto maggiormente tenere in considerazione il principio ribadito anche di recente dalla Corte di Legittimità (Cass. civ. n. 15437/2014) per cui «il rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 comma 2 Cost., letti in coerenza con l'art. 6 CEDU porta ad intendere la tutela del diritto di difesa (di cui all'art. 24 Cost.) in correlazione con la maggiore rilevanza da attribuire allo scopo stesso del processo, [...], con conseguente obbligo per il giudice - anche di legittimità - di evitare interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte nel senso suddetto o che comunque risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tali da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo» |