Il deposito affetto da errore “fatale” è valido anche in caso di rifiuto da parte della Cancelleria

Pietro Calorio
22 Febbraio 2017

Il Tribunale di Torino affronta la questione relativa alla validità (o invalidità) dell'atto affetto da "errore fatale" restituito dai controlli automatici effettuati dai sistemi...
Massima

In tema di deposito telematico di documenti che in sede di controlli automatici abbiano restituito un “Errore inatteso durante la verifica firma”, pertanto di categoria “

FATAL

”, non rileva ai fini dell'avvenuto deposito il rifiuto da parte della Cancelleria, che non può travolgere retroattivamente il deposito in quanto non concorre a integrarne la fattispecie, riguardando il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale. Va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal depositante, in quanto il primo deposito conserva la sua validità e tempestività.

Il caso

Parte convenuta in un procedimento civile ordinario depositava in data 12 ottobre 2016 (ultimo giorno utile) circa quaranta documenti unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; a fronte del deposito, l'esito dei controlli automatici dell'Ufficio di destinazione rilevava un “Errore inatteso durante la verifica firma”, errore “fatale” che inibiva alla cancelleria l'accettazione dell'atto, il quale veniva perciò rifiutato in data 13 ottobre 2016.

A seguito di ulteriori indagini, veniva stabilito che tale errore interessava tre allegati su quaranta.

Parte convenuta chiedeva perciò la rimessione in termini per il deposito dei documenti, depositando la ricevuta di avvenuta consegna del primo deposito.

La questione

La questione giuridica affrontata è quella della validità (o invalidità) dell'atto affetto da “errore fatale” restituito dai controlli automatici effettuati dai sistemi informatici del Ministero a seguito del deposito telematico.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale dichiarava i documenti tempestivamente depositati dalla convenuta il 12 ottobre 2016, citando due precedenti ordinanze del medesimo Ufficio, in applicazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 e dell'art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44.

Richiamato l'assunto sulla base del quale «l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda “il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito», il Tribunale riteneva irrilevante, ai fini della tempestività del deposito, l'azione di rifiuto della cancelleria.

Affermava il Tribunale: «l'errore ha riguardato esclusivamente tre allegati su trentotto, inviati in formato PDF, che sono stati poi accettati dalla cancelleria sempre il 13 ottobre 2016, dopo un ulteriore invio, privo di significative differenze rispetto a quello del giorno precedente».

Conseguentemente rigettava l'istanza di rimessione in termini «attesa la tempestività del deposito dei documenti in esame», nonché ulteriore istanza di parte attrice relativa alla concessione di un «ulteriore e congruo termine» per prova contraria, in quanto i documenti erano stati accettati dalla cancelleria «lo stesso giorno in cui è avvenuto il rifiuto dell'invio precedente» e l'attrice non allegava «specifiche violazioni del diritto di difesa».

Osservazioni

Con questa decisione il Tribunale di Torino affronta in modo innovativo “un mito”, ossia quello per cui il deposito affetto da “errore fatale” sia irrimediabilmente invalido, decidendo nel senso più corretto.

É pur vero che l'art. 14, comma 7, lett. c) Specifiche Tecniche di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, individua tra le possibili anomalie riscontrate dai sistemi sulla busta telematica quella di categoria “

FATAL

”, definita come «eccezione non gestita o non gestibile [...]»; ed è altresì vero che il punto 7 della Circolare 23 ottobre 2015 del DAG del Ministero, riferendosi alle anomalie di categoria “FATAL”, enuncia che esse «inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale».

É però altrettanto vero che le due indicazioni sopra riferite sono di natura meramente tecnico-organizzativa, e non sono contenute in provvedimenti aventi forza di legge: per contro, esiste normativa di rango superiore che conferisce valore assoluto ed incontrovertibile alla ricevuta di avvenuta consegna (

RdAC

) ai fini della ritualità e tempestività del deposito.

È utile osservare come, oltre alle norme che individuano nella generazione della

RdAC

il momento perfezionativo del deposito (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 e art. 13, comma 2, d.m. n. 44/2011), vi è un'ulteriore disposizione di rango secondario: «la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente» (art. 13, comma 3, d.m. n. 44/2011). Il Giudicante non menziona tale disposizione, a parere di chi scrive, importante nella ricostruzione del quadro argomentativo, e che rafforza ulteriormente la validità della conclusione assunta.

Neppure viene menzionato il successivo comma 4 dell'art. 13 d.m. n. 44/2011, a mente del quale «il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale».

Si ritiene che il significato di tale disposizione sia esclusivamente tecnico: è la precisazione del fatto che il rifiuto di un deposito non blocca, dal punto di vista informatico, eventuali ulteriori depositi del medesimo atto. All'inciso «entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale»non può, a mio avviso, attribuirsi efficacia derogatoria o limitativa dell'operatività delle sopra citate disposizioni di rango primario.

Tornando al caso di specie, l'azione di rifiuto da parte del cancelliere, per quanto tecnicamente necessitata, non può avere effetti invalidanti ex tunc sul deposito, perché (semplicemente) non esiste alcuna norma che autorizzi ad affermare ciò, superando quanto stabilito dalle norme che valorizzano la RdAC a questi fini.

L'eventuale rifiuto è perciò limitato esclusivamente all'inserimento nel fascicolo dell'atto processuale, e non può travolgere retroattivamente la

RdAC

rilasciata dal “postino centrale” del Ministero (e non, come noto, dal sistema di PEC dell'Ufficio di destinazione).

L'interpretazione così fornita dal Giudice torinese costituisce in effetti, in qualche modo, un superamento di quanto previsto nella citata Circolare DAG 23 ottobre 2015, che invita la cancelleria ad accettare il deposito «ove possibile»in presenza di anomalie del tipo

WARN

o

ERROR

, «avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata».

Ebbene in questo caso il Giudice (compiendo un non comune sforzo di comprensione della dinamica tecnica sottesa al deposito telematico e unendo rigore argomentativo a sano buon senso) ben decide, dichiarando valido il deposito anche se affetto da un errore che ne impediva senza rimedio l'inserimento “informatico” nel fascicolo; non sarebbe stato ammissibile invalidarlo interamente, oltretutto, per un errore che interessava solamente tre allegati su quaranta!

Interessante, infine, notare come il Tribunale rigetti (nel merito) l'istanza di rimessione in termini: la parte infatti non è incorsa in alcuna decadenza, e ciò indipendentemente dalla considerazione che l'errore tecnico non è ad essa imputabile (e diversamente da errori di indicazione del numero di R.G. o del registro di destinazione).

Il tema è già stato oggetto di approfondimento in contributi che risalgono ad epoche antecedenti al formarsi dell'opinione giurisprudenziale in commento (P. Calorio, Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel deposito telematico; P. Calorio, Errori materiali, rifiuto del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica), la quale sembra davvero l'unica sorretta da solide motivazioni, tanto giuridiche (anche de iure condendo) quanto sostanziali.

Comincia, pertanto, a delinearsi un orientamento totalmente “salvifico” del Tribunale del capoluogo piemontese rispetto agli errori nel deposito telematico (siano essi imputabili alla parte – errore di indicazione del numero di R.G. o di registro – o non imputabili e addirittura “fatali”).

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