Notifiche via PEC: è applicabile la scissione del momento di perfezionamento della notifica?

Luca Sileni
22 Marzo 2017

La questione si incentra sulla validità della notificazione effettuata dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, con particolare riferimento alla scindibilità dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il notificato.
Massima

Anche per le notifiche effettuate dall'avvocato tramite PEC, deve ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notificazione per il notificante e per il destinatario: per il primo la notifica dovrà intendersi perfezionata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario nel momento in cui venga generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che ad oggi permane – anche per le notificazioni in proprio via posta elettronica certificata – il principio "scissionistico" del momento di perfezionamento della notificazione.

Il caso

La Corte d'appello di Firenze si è pronunciata, preliminarmente, sull'eccezione di tardività dell'impugnazione proposta dal convenuto appellato, il quale ha lamentato il decorso del termine semestrale per l'impugnazione, essendo la PEC di notificazione giunta all'indirizzo del destinatario oltre le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile per l'appello.

La questione

La questione si incentra sulla validità della notificazione effettuata dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, con particolare riferimento alla scindibilità dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il notificato.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie risulta particolarmente interessante poiché approfondisce, in modo assolutamente lineare, il tema della scissione del momento di perfezionamento della notificazione degli atti giudiziari.

Tema che ha tenuto per molti anni banco sia in dottrina che in giurisprudenza e che ha portato, da ultimo, alla pronuncia n. 24822 della Cassazione a Sezioni Unite.

Orbene, la Corte fiorentina, riprendendo il principio di diritto espresso da tale pronuncia e conformemente a App. Bologna n. 1826/2015, ha ritenuto applicabile la scissione del momento perfezionativo della notificazione in proprio anche alle notifiche effettuate in proprio via PEC da parte del Difensore.

Ciò, in realtà, in parziale contrasto con la pronuncia della Cassazione civile, sez. lav., n. 8886/2016.

Osservazioni

Preliminarmente ad ogni ulteriore osservazione è da rilevare come la Corte d'appello di Firenze non dia notizia dell'effettivo orario di generazione della ricevuta di accettazione del messaggio PEC. In questo commento, quindi, viste anche le motivazioni espresse dalla Corte, dovrà presupporsi che la generazione della RAC sia avvenuta anteriormente alle ore 21,00 e quella della RdAC in un momento successivo rispetto a tale limite temporale.

Limite che, giova sottolinearlo, è espressamente dettato dall'art. 147 c.p.c., il quale prescrive che «le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

Pur essendo dibattuta in giurisprudenza l'effettiva applicabilità del termine di cui all'art. 147 c.p.c. (soprattutto fino al 2014), l'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 ha espressamente previsto - come ribadito anche dalla pronuncia in commento - l'applicabilità delle notificazioni eseguite con modalità telematiche del disposto di cui al sopracitato art. 147 c.p.c., aggiungendo altresì che la notifica «quando è eseguita dopo le ore 21...si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

La Corte d'appello di Firenze, poi, si premura di ribadire che non solo il disposto della norma de qua sia applicabile alle notifiche in proprio via PEC ma anche che il termine delle ore 21.00 debba essere analizzato alla luce del diverso momento di generazione della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna, così come espressamente previsto dall'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68».

Tale comma, introdotto dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012 stabilisce, quindi, in modo chiaro, l'applicabilità del principio della scissione del momento notificatorio anche alle notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

In realtà, però, la Corte di Cassazione sezione lavoro, con la sentenza 4 maggio 2016 n. 8886, ha ritenuto che «la norma del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies….non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario» e che la previsione del sopra citato art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1993 come novellato dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012, sia in realtà disposta per altri fini, e che quindi non sia applicabile alle notificazioni in proprio via PEC una scissione fra il momento di perfezionamento della notifica per il mittente e per il destinatario. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto tardivamente notificato l'atto oggetto di pronuncia.

La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in oggetto, si è detta a conoscenza del contrario precedente della Suprema Corte ritenendolo però “non vincolante” anche alla luce della sua unicità, almeno sino alla data della pronuncia de qua.

Concludendo, la Corte fiorentina, come sostenuto anche dalla Corte d'appello di Bologna con la pronuncia n. 1826/2015, ha ritenuto applicabile anche alle notificazioni via PEC il principio "scissionistico" tra due momenti di perfezionamento della notificazione, ciò anche in virtù del chiaro dettato dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1993 come novellato dall'art. 16-quater d.l. n. 179/2012.

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