Deposito telematico di atti da presentarsi in forma cartacea: per la Cassazione trattasi di mera irregolarità

24 Novembre 2016

La Corte di Cassazione si è interrogata sulla validità del deposito telematico di un atto da parte del difensore, quando la legge prescrive la sua presentazione in forma esclusivamente cartacea.
Massima

Deve essere rimessa in termini la parte che sia incorsa in una decadenza per aver depositato telematicamente un atto soggetto ad obbligo di presentazione cartacea, quando sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata ed i controlli automatici del sistema informatico del Ministero della Giustizia abbiano avuto esito positivo.

Il caso

Una società proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli aveva accertato ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012 l'illegittimità del licenziamento intimato da detta datrice di lavoro ad un suo dipendente (con contestuali ordine di reintegra e condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria).

L'opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale (e la relativa sentenza era poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello), per essere stato il ricorso depositato oltre il termine – stabilito dall'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 – di 30 giorni dalla notificazione (o comunicazione se anteriore) dell'ordinanza da impugnare; il giudice osservava che a nulla era valso il tentativo di deposito telematico effettuato l'ultimo giorno utile, in quanto all'epoca l'ufficio non era abilitato a riceverlo per mancanza del decreto dirigenziale di cui all'art. 35 d.m. n. 44/2011 e la cancelleria lo aveva rifiutato.

Contro la decisione della Corte ricorreva per cassazione la soccombente, denunciando la violazione e falsa applicazione di una serie di norme processuali: nella sostanza, la società argomentava che l'ordinamento italiano non vietasse l'esecuzione dei depositi telematici degli atti giudiziari nemmeno prima dell'introduzione (a decorrere dal 30 giugno 2014) del relativo obbligo per quelli c.d. endoprocessuali e (a decorrere dal 27 giugno 2015) della sua facoltatività in ordine a quelli introduttivi e che, in ogni caso, la deviazione dallo schema legale comportasse una mera irregolarità o al più una nullità sanata dal raggiungimento dello scopo.

La questione

La questione sottoposta all'esame del Collegio è la seguente: è valido il deposito telematico di un atto da parte del difensore, quando la legge prescrive la sua presentazione in forma esclusivamente cartacea?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il gravame, affermando che:

(i) il primo comma dell'art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) non vieta il deposito telematico di atti processuali per il periodo anteriore al 30 giugno 2014 e/o diversi da quelli contemplati dalla norma;

(ii) l'assenza nella fattispecie del decreto dirigenziale autorizzativo previsto dall'art. 35 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non ha rilevanza, in quanto tale disposizione si limita ad attribuire a detto provvedimento il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, nonché il funzionamento dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, mentre l'individuazione del novero degli atti depositabili con modalità telematiche spetta alla norma di rango primario;

(iii) l'adozione, nel caso in esame, della forma telematica costituisce una mera irregolarità, che – laddove la cancelleria avesse accettato il deposito – sarebbe stata già sanata tout court;

(iv) poiché la busta informatica in questione aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna e superato con esito positivo i controlli automatici, entrando così nella sfera di conoscibilità dell'ufficio destinatario, la verifica della sua ritualità competeva non al cancelliere, bensì al giudice, tenuto a concedere ex art. 153, comma 2, c.p.c. la rimessione in termini a chi era decaduto dall'opposizione per aver incolpevolmente confidato nel buon esito del deposito telematico generato dalle prime tre PEC.

Osservazioni

La sentenza in commento prosegue la strada tracciata da Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, la quale, per prima nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sanzionabilità del deposito telematico nell'ipotesi, ormai residuale, dopo la novella di fine giugno 2015 (fra le poche eccezioni, resterebbe necessariamente cartaceo, anche dopo il 27 giugno 2015, il deposito del ricorso previsto dall'art. 612 c.p.c., in mancanza del decreto autorizzativo ex art. 35 d.m. n. 44/2011) di obbligatoria presentazione cartacea, collocandosi nel solco dell'insegnamento dettato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 4 marzo 2009,n. 5160) in tema di invio tramite il servizio postale (al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione) dell'atto processuale destinato alla cancelleria, là ove esso, pur irrituale, è stato ritenuto sanabile per intervenuto raggiungimento dello scopo nel momento della sua ricezione da parte del cancelliere.

In realtà, il peculiare interesse della decisione risiede soprattutto nella possibilità di applicare il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione al ben più frequente caso della presentazione in forma tradizionale di atti da depositarsi solo in via telematica; infatti, trova in tale principio un solido supporto la tesi secondo cui un simile vizio non inficia la validità del deposito quando le parti ed il giudice sono stati, in concreto, ugualmente posti in condizione di esaminare quanto versato: il che peraltro, ad avviso di chi scrive, potrà accadere soltanto se il cancelliere avrà accettato l'atto/documento consegnato brevi manu ed avrà annotato il relativo evento (= presentazione cartacea) all'interno del fascicolo informatico; in caso contrario, in effetti, l'avversario ed il giudice - i quali nell'era del PCT non hanno più l'onere di accedere fisicamente alla cancelleria per gli atti/documenti endoprocessuali - legittimamente ignorerebbero la vicenda.

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