Deposito in modalità non telematica di reclamo cautelare: ammissibilità

Pietro Calorio
20 Ottobre 2015

Il reclamo cautelare principale va considerato atto introduttivo del relativo giudizio e può quindi essere depositato, a scelta del ricorrente, in forma telematica o in forma cartacea...
Massima

Il reclamo cautelare principale va considerato atto introduttivo del relativo giudizio e può quindi essere depositato, a scelta del ricorrente, in forma telematica o in forma cartacea. Quand'anche qualificato come proveniente da parte costituita, il relativo deposito cartaceo è comunque ammissibile in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

Il caso

Il reclamante depositava un reclamo in modalità cartacea; parte resistente eccepiva (per quanto qui interessa) l'inammissibilità del reclamo perché depositato in modalità diversa da quella telematica, in violazione delle norme sull'obbligatorietà del deposito telematico.

La questione

La questione giuridica affrontata è la sorte del deposito in Tribunale, in modalità “cartacea”, di un reclamo a norma dell'art. 669-terdecies avverso un'ordinanza resa in un giudizio possessorio, alla luce dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, a mente del quale «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

La questione

La questione giuridica affrontata è la sorte del deposito in Tribunale, in modalità “cartacea”, di un reclamo a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso un'ordinanza resa in un giudizio possessorio, alla luce dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, a mente del quale «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, rilevato che l'obbligo di deposito telematico deve intendersi riferito solo agli atti endoprocessuali, riteneva di aderire all'orientamento che qualifica il reclamo come “atto introduttivo del relativo giudizio” (richiamando Trib. Vercelli 31 luglio 2014), con la conseguenza di ritenere ammissibile per il reclamante la scelta tra deposito in forma telematica e in forma cartacea. Aggiungeva, come obiter dictum, che «anche nel caso si intendesse qualificare l'atto di ricorso in reclamo come proveniente da una parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase del giudizio), non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata».

Osservazioni

La pronuncia in commento affronta il delicato tema delle conseguenze processuali dell'inosservanza dell'obbligo di deposito telematico degli atti c.d. “endoprocessuali”, stabilito dall'art. 16-bis, comma 1, d.l. 179/2012, a norma del quale il deposito «degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

Le pronunce di merito note sul punto sinora propendono spesso per l'inammissibilità del deposito di atto “endoprocessuale” effettuato con modalità non telematica (così Trib. Reggio Emilia, decr., 1 luglio2014, Trib. Torino, ordd., 6 marzo 2015 e 26 marzo 2015; Trib. Foggia, ord., 15 maggio 2015; Trib. Trani, sent., 24 novembre 2015).

Altre pronunce ritengono ammissibile (ed in ogni caso non invalido) il deposito effettuato, ancorché con modalità difforme da quella prevista dalla legge (Trib. Ancona, ord., 28 maggio 2015; Trib. Brescia, ord., 15 luglio 2015).

Il Tribunale piemontese conclude per l'ammissibilità del deposito non telematico, qualificando il reclamo come “atto introduttivo”: logica e consequenziale è pertanto la declaratoria di ammissibilità del deposito cartaceo del reclamo.

È da premettere che la pronuncia in commento risale ad epoca antecendente all'introduzione del comma 1-bis dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 (introdotto dall'art. 19 d.l. 83/2015, conv. con L. 132/2015, a partire dal 27 giugno 2015), che ha definitivamente stabilito l'ammissibilità (in via facoltativa) del deposito telematico di qualunque atto non soggetto al relativo obbligo.

Si intende qui commentare soltanto le considerazioni sul tema del deposito telematico, senza entrare nel merito delle valutazioni che hanno condotto il Tribunale a qualificare come “introduttivo” il reclamo avverso l'ordinanza resa nel procedimento cautelare. Ad avviso di chi scrive, peraltro, le argomentazioni in merito alla natura di atto c.d. “introduttivo” relativamente al reclamo appaiono poco approfondite e solide; meglio argomentate, sul punto, sono le ordinanze del Tribunale di Torino 16 gennaio 2015 e 6 marzo 2015, entrambe concordi nel qualificare il reclamo come atto depositato dal difensore della parte precedentemente costituita.

Indubbiamente corretta è la conclusione rassegnata dal Tribunale astigiano: se l'atto non è del “difensore della parte precedentemente costituita” non esiste alcun obbligo di deposito telematico, ed è possibile l'alternativa fra deposito in modalità tradizionale e telematica.

Si rileva altresì come non esiste «alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica», il che è corretto anche se, per vero, non esiste neppure norma che espressamente sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti diversi da quelli introduttivi (e di cui al comma 1 dell'art. 16-bis d.l. 179/2012).

Poco chiaro, invece, è il richiamo ai principi di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo con riferimento alla costituzione in via telematica: si potrebbe pensare che il Tribunale di Asti abbia inteso affermare l'applicabilità del regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) unicamente all'ipotesi di atto introduttivo, nella quale vi è possibilità di scelta tra le due modalità di deposito.

In realtà, se nell'ipotesi di atto introduttivo il deposito cartaceo è ammesso per legge tanto quanto il deposito telematico, non si comprende per quale motivo occorra richiamare tali principi (quasi che l'atto dovesse considerarsi viziato per essere stato depositato in modalità tradizionale).

Conclusivamente, la pronuncia appare corretta nel percorso logico che dalle premesse porta alle conclusioni, ma non particolarmente chiara e rigorosa nelle argomentazioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.