Deposito cartaceo di ricorso per decreto ingiuntivo a seguito dell'introduzione dell'obbligo di deposito telematico
25 Ottobre 2015
Massima
La modalità “cartacea” di proposizione della domanda monitoria, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di deposito telematico dei ricorsi per ingiunzione, comporta l'inammissibilità del ricorso. Il caso
La società ricorrente deposita, in data 30 giugno 2014, una domanda in via monitoria “in cartaceo”. La questione
La questione giuridica affrontata è la sorte del deposito effettuato con modalità “tradizionale” di un ricorso per ingiunzione all'indomani della data stabilita dall'art. 16-bis, comma 4, d.l. 179/2012, a mente del quale «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Le soluzioni giuridiche
Il Giudice reggiano «rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati “in cartaceo” presso la Cancelleria; ritenuto che l'impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria, […] comporti l'inammissibilità del ricorso», lo dichiarava, appunto, inammissibile. Osservazioni
La pronuncia in commento, pur nella sua semplicità, è occasione di un'importante riflessione in merito alle norme sull'obbligatorietà del deposito telematico. Esse, come noto, prevedono che (per le categorie di soggetti, procedimenti e atti indicati nelle disposizioni di cui all'art. 16-bis d.l. 179/2012) il deposito abbia luogo «esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Nulla, peraltro, viene stabilito in merito all'ipotesi di inosservanza dell'obbligo. Il Giudice reggiano, aderendo ad un orientamento rigoroso, attribuisce valore determinante all'avverbio “esclusivamente” utilizzato dalla legge, appuntando la propria attenzione sulla “modalità” del deposito più che sulla “forma dell'atto”. Il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica viene considerato inammissibile, sul presupposto (implicito) che l'inosservanza della modalità di deposito prescritta dalla legge non consenta l'applicazione della norma sulla sanatoria delle nullità (art. 156, comma 3, c.p.c.). La conclusione appare totalmente condivisibile. In effetti, l'orientamento meno rigoroso che ritiene applicabili a questo caso i principi di libertà delle forme (art.121 c.p.c.) di tassatività delle nullità e della loro sanatoria per raggiungimento dello scopo (art.156, commi 1 e 3 c.p.c.), svuoterebbe di significato le norme sull'obbligatorietà del deposito telematico: è ovvio che anche mediante il deposito con modalità diversa da quella imposta dalla legge l'atto raggiungerebbe il suo scopo processuale (poter essere visionabile dal giudice e dalle parti del processo). Invero, le norme di legge ordinaria sull'obbligatorietà della “modalità telematica” di deposito sono poste a tutela dell'interesse generale al buon funzionamento dell'amministrazione della Giustizia, che deve essere ritenuto prevalente sul principio della conservazione dell'atto processuale viziato nella forma. Conseguentemente, il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica è affetto da inammissibilità, improcedibilità o comunque dovrebbe essere considerato irricevibile; la rilevabilità del vizio è da ritenersi d'ufficio, se è vero (come è vero) che deve essere tutelato l'interesse generale. È altresì da notare come il Giudice, coerentemente con la dichiarata inammissibilità, non ha concesso termini per il deposito del ricorso con la modalità prescritta dalla legge. Ciò non preclude la riproposizione della domanda in via monitoria (salva la necessità di corrispondere nuovamente gli importi dovuti ai sensi della normativa fiscale - contributo unificato e forfettario di iscrizione a ruolo). Di contro, in caso di deposito con modalità non telematica di atto da depositarsi a termine fisso a pena di decadenza, il rideposito con la prescritta modalità telematica non potrebbe produrre alcun effetto sanante ove il termine decadenziale risultasse decorso. |