Illegittimo il rifiuto del deposito da parte del Cancelliere se i controlli automatici sono positivi

06 Giugno 2016

L'ordinanza del Tribunale di Milano, richiamate le fonti normative in materia di depositi telematici, elenca i singoli passaggi che ogni difensore deve verificare affinché tutta la procedura possa perfezionarsi e chiarisce che, qualora l'esito dei controlli automatici sia positivo, la Cancelleria non può rifiutare l'atto depositato.
Massima

Qualora l'esito dei controlli automatici sia positivo, la Cancelleria non può rifiutare l'atto depositato in via telematica, spettando al Giudice ogni decisione in merito alla tempestività e ritualità del deposito.

Il caso

In data 22 settembre 2015 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ed il successivo 15 dicembre 2015 veniva tempestivamente depositato in via telematica il ricorso in riassunzione, come risulta dalle ricevute di avvenuta accettazione e consegna generate dal sistema in pari data.

Sempre in data 15 dicembre 2015 il sistema generava la terza ricevuta, quella dei cd. controlli automatici, con esito positivo.

A distanza di oltre un mese, il legale del ricorrente in riassunzione riceveva la quarta PEC con la quale la Cancelleria rifiutava l'atto riportando quale motivazione la seguente: «Altro. Inviare collegando a numero rg e sezione della relativa causa interrotta. Atti rifiutati il 25 gennaio 2016».

Parte ricorrente, seppur astrattamente in ritardo, depositava nuovamente il ricorso; da qui la richiesta di parte convenuta di estinzione del giudizio.

La questione

La questione giuridica affrontata nell'ordinanza in commento è quella relativa alla legittimità o meno del rifiuto di un deposito telematico, da parte della Cancelleria, in presenza di un esito positivo dei controlli automatici.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza del Tribunale di Milano, richiamate le fonti normative in materia di depositi telematici, elenca i singoli passaggi che ogni difensore deve verificare affinché tutta la procedura possa concludersi con esito positivo.

Il Giudice, dopo aver ricordato il consolidato orientamento della Giurisprudenza, che ritiene tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve le prime due ricevute entro la fine del giorno di scadenza (prescindendo quindi dal momento di ricezione delle ulteriori due ricevute), sottolinea come di recente sia emerso un ulteriore orientamento, sempre del Tribunale di Milano (sez. XIII, 8 ottobre 2015), in base al quale sarebbe necessaria la produzione in giudizio di tutte e quattro le ricevute al fine di verificare la tempestività del deposito telematico.

Pur condividendo l'ultimo orientamento sopra richiamato, il Giudice, nell'approfondire la tematica, ritiene che il rifiuto opposto dalla Cancelleria non sia stato legittimo in quanto i riferimenti della causa interrotta (n.r.g. e sezione), pur non collegati alla busta, si sarebbero potuti ricavare “semplicemente” aprendo il file contenente il ricorso in riassunzione.

Inoltre, se da un lato il rifiuto della busta opposto dal Cancelliere ha posto il Giudicante nella totale impossibilità di verificarne la correttezza, dall'altro il notevole lasso di tempo intercorso (oltre 40 giorni) tra la ricezione della Ricevuta di Avvenuta Consegna e la quarta PEC (di rifiuto del deposito) ha di fatto compromesso qualsiasi possibilità per il ricorrente di porre rimedio all'omessa indicazione dei dati della causa interrotta.

Il Giudice, quindi, ritenuta la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione, ha disposto la prosecuzione del giudizio.

Osservazioni

L'ordinanza in commento ha, tra gli altri, l'indubbio pregio di elencare, in maniera estremamente puntuale, i passaggi che contraddistinguono ogni deposito telematico.

Partendo dalla redazione dell'atto e dalla predisposizione degli allegati, dopo aver creato la busta telematica tramite apposito applicativo, il depositante prepara il messaggio PEC da inviarsi all'indirizzo PEC dell'Ufficio destinatario.

Una volta inviato il messaggio, il gestore di posta del depositante produce la Ricevuta di Accettazione (RdA) che viene resa disponibile nella casella di posta dello stesso. A questo punto il messaggio viene inviato al gestore di posta del Ministero che genera la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC).

In base al combinato disposto dell'art. 13 d.m. n. 44/2011 e della art. 16-bis d.l. n. 179/2012, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia». Circa la tempestività dello stesso, invece, è necessario che la Ricevuta di Avvenuta Consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza.

Il gestore dei servizi telematici esegue poi dei controlli formali (cd. automatici) che vengono resi disponibili nella casella del depositante; l'ultimo passaggio deve essere effettuato dal Cancelliere il quale rifiuta o accetta il deposito che, in quest'ultimo caso, va ad inserirsi nel fascicolo telematico.

In base a quanto statuito nell'ordinanza, solo nel caso in cui dall'esito dei controlli automatici scaturisca un errore FATAL (art. 14, comma 7, Specifiche tecniche) il deposito potrà essere rifiutato dalla Cancelleria; negli altri casi, in presenza di errore appartenente alle categorie WARN o ERROR,il deposito dovrà essere accettato dalla Cancelleria e lasciata al Giudice ogni valutazione circa la tempestività e la regolarità dello stesso.

Un ulteriore pregio dell'ordinanza in commento è quello di privilegiare il dato normativo invece di un eccessivo rigore formale che, ad avviso di chi scrive, va a discapito di tutto il sistema “processo telematico”.

Difatti, dopo aver richiamato la Circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014, ripresa con alcune integrazioni da quella del 23 ottobre 2015, il Giudice ricorda che al punto 5 di detta circolare viene sottolineata la necessità che le operazioni di accettazione degli atti e documenti depositati avvengano con la massima celerità, escludendo che possano trascorrere, come nel caso di specie, diversi giorni tra la data della ricezione degli atti e quella di accettazione da parte della Cancelleria.

Non pare necessario ricordare, infatti, che il d.l. n. 90/2014, al fine di attenuare l'impatto del processo telematico sugli Uffici Giudiziari, aveva previsto la facoltà per gli stessi di abbreviare l'orario di apertura al pubblico delle Cancellerie così da poter dedicare una parte rilevante del loro lavoro agli incombenti legati al processo telematico.

Nella pratica di tutti i giorni, accade troppo spesso che tra il perfezionamento del deposito ai sensi di legge (generazione della RdAC) e l'accettazione (o rifiuto) dello stesso da parte delle Cancellerie trascorrano giorni. Questo va ad incidere negativamente tanto sul diritto di difesa, quanto sulla possibilità per i Legali di intervenire tempestivamente emendando eventuali errori.

Sarà quindi necessario che l'organizzazione delle Cancellerie sia ripensata in un'ottica più telematica, senza dimenticare che i soggetti su cui questa “rivoluzione” ha avuto maggior impatto, sia in termini economici che di tempo, sono gli Avvocati.

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