Il Consiglio di Stato ci ripensa: ammissibile la notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo
07 Settembre 2016
Massima
Nel processo amministrativo la notificazione a mezzo posta elettronica certificata è ammissibile in virtù di quanto previsto dalla l. n. 53/1994. Il ricevimento della notifica da parte del destinatario vale ad escludere la nullità qualora la notifica venga effettuata con modalità irrituali, consentendone la sanatoria con efficacia ex tunc. Il caso
Ricevuto il ricorso in appello per la riforma di una sentenza resa dal TAR Calabria tramite notifica a mezzo posta elettronica certificata, la Società appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica o “quanto meno” la nullità sanabile ex nunc. Secondo la Società controinteressata, le parti appellate si erano costituite a termine decadenziale scaduto, e pertanto la costituzione in giudizio non avrebbe potuto sanare la nullità della notifica. Nella propria difesa, quindi, la Società appellata ha richiamato sia la nota sentenza del Consiglio di Stato n. 189/2016, che aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sia una successiva giurisprudenza del TAR Campania che, allineandosi parzialmente al Consiglio di Stato, aveva optato per una nullità sanabile ex nunc. I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza richiamata, hanno ritenuto che «nella giurisprudenza di questo Consiglio, a fronte di una pronuncia che ha affermato l'inammissibilità della notificazione a mezzo PEC, prima della definizione della disciplina tecnica di cui al d.m. 16 febbraio 2015 (Cons. Stato, sez. III, n. 189/2016), prevale l'orientamento opposto (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 91/2016, e Cons. Stato, n. 4270/2015; Cons. Stato, sez. V, n. 4863/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2682/2015; CGA, n. 615/2015), al quale il collegio ritiene di aderire». La questione
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3565 del 10 Agosto 2016 è tornato sulla vexata quaestio dell'ammissibilità della notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo, aderendo al proprio precedente orientamento giurisprudenziale e ribaltando quanto statuito con la propria sentenza n. 189/2016. Le soluzioni giuridiche
La sentenza n. 189/2016 del Consiglio di Stato, considerando come inesistente la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ha determinato un comprensibile rallentamento del percorso avviato verso la trasformazione del processo telematico dal momento che, con il rischio pendente di una pronuncia di inammissibilità, lo strumento della notifica a mezzo PEC era stato negli ultimi mesi perlopiù abbandonato. Infatti, sebbene l'art. 1 l. n. 53/1994 (Legge sulle notifiche in proprio) preveda la facoltà per l'avvocato di effettuare notificazioni degli atti in materia amministrativa, l'art. 16-quater, comma 3-bis,d.l. n. 179/2012 dispone espressamente la non applicabilità delle Regole tecniche del Processo Civile Telematico (PCT) al Processo Amministrativo Telematico (PAT). Tale previsione normativa aveva convinto il Consiglio di Stato a ritenere che, fintanto non venissero emanate le apposite regole tecniche del PAT, il Giudice amministrativo non avrebbe potuto statuire l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica non ancora tipizzata, rimanendo salva la possibilità per il difensore di adottare tale modalità di notifica previa istanza di autorizzazione ex art. 52, comma 2,d.lgs. n. 104/2010. Per tale motivo, non potendo qualificare la notifica a mezzo PEC quale tipico atto di notificazione, i giudici di Palazzo Spada qualificavano la notifica a mezzo PEC come inesistente, con la conseguenza che nemmeno la successiva costituzione in giudizio del destinatario sarebbe stata idonea a sanarne l'inesistenza. Pertanto, il Consiglio di Stato prevedeva che solo successivamente all'entrata in vigore delle Specifiche Tecniche del PAT la notifica a mezzo PEC sarebbe stata ammissibile anche nel processo amministrativo. Il TAR Campania, allineandosi parzialmente a tale revirement, con TAR Campania sentenza n. 1222/2016, invece, aveva ritenuto non applicabile al processo amministrativo le regole tecniche del processo civile telematico ma, a differenza del Consiglio di Stato, deduceva conseguenze meno onerose per la parte, osservando che la notificazione intervenuta a mezzo PEC non potesse essere qualificata come inesistente, dal momento che l'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata è idonea a sanare la nullità della notifica. Tuttavia, benché le Specifiche tecniche del PAT siano state pubblicate con d.P.C.M. n. 40/2016 - e il relativo art. 14 prevede che «i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53» - l'art. 21 del medesimo rinvia l'applicabilità delle disposizioni del Regolamento sulle specifiche tecniche del PAT al Luglio 2016, - ora, al 1 Gennaio 2017, in seguito al rinvio operato dal d.l. n. 117/2016, convertito in l. n. 161/2016 - in quanto durante la sperimentazione «continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali». Per tale motivo, tenendo fede a tale orientamento giurisprudenziale, la prudenza imponeva di attendere l'entrata in vigore del PAT anche per poter effettuare notificazioni a mezzo PEC. Successivamente, in seguito alla pubblicazione delle Specifiche tecniche del PAT alcune Corti territoriali hanno riconosciuto la piena ammissibilità della notifica a mezzo PEC, in quanto fondata nella l. n. 53/1994 e, quindi, a prescindere dall'introduzione e piena attuazione del PAT (TAR Campania, sez. IV, sent. 15 aprile 2016, n. 1864; TAR Basilicata, sez.I, sent. 13 maggio 2016, n. 455; TAR Lazio, sez. I, sent. 27 luglio 2016, n. 8625). Osservazioni
La sentenza del Consiglio di Stato in commento, quindi, ritiene ammissibile la notifica a mezzo PEC, aderendo a un proprio orientamento favorevole, precedente alla sentenza del Gennaio 2016. Tuttavia, merita particolare attenzione un inciso, nel quale il Collegio ha inteso rafforzare la tesi dell'ammissibilità della notifica a mezzo PEC richiamando il comma 3 dell'art. 156 c.p.c., per il quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». In tal modo, non solo il Consiglio di Stato ritiene che la notifica a mezzo PEC non presenti vizi ma, aggiunge, qualora si ritenga la notifica viziata, il raggiungimento dello scopo della notifica determinerebbe comunque un'efficacia ex tunc della sanatoria del vizio. L'importanza del riconoscimento di tale principio è ancor più rilevante alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 18 aprile 2016, n. 7665, con la quale la Suprema Corte aveva riconosciuto che alcuna nullità possa essere comminata all'atto che, benché in modo irrituale, sia giunto al destinatario, permettendogli di esperire le proprie difese in giudizio. La lettura unitaria delle due pronunce, quindi, porterebbe ad un auspicato regime unitario della validità della notifica a mezzo PEC, a prescindere dalla giurisdizione. Inoltre, l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. ad entrambi i processi telematici, suggerisce una rinnovata attenzione per la necessità di garantire la tutela giurisdizionale, subordinando la verifica della nullità per vizi formali ad un effettivo riscontro della capacità dell'atto nel raggiungere il suo scopo e, quindi, la sua funzione nel processo. L'auspicata decisione del Consiglio di Stato non risolve, tuttavia, il problema delle regole tecniche da seguire per “confezionare” la busta telematica. Infatti, le regole tecniche sono contenute nell'art. 14 d.P.C.M. n. 40/2016 e nell'art. 14 All. A del medesimo decreto. Sebbene esse rinviino sostanzialmente a quanto previsto dall'art. 3-bis l. n. 53/1994, la presenza di alcune norme speciali impone una riflessione. Infatti, se gli articoli richiamati saranno applicabili solo a partire dal 1 Gennaio 2017, sarà comunque necessario, anche prima di tale data, inserire nella relata di notifica l'impronta digitale e il riferimento temporale per asseverare la conformità della procura alle liti? L'espresso rinvio dell'applicabilità di tale norma speciale operato dall'art. 21 d.P.C.M. n. 40/2016 non consente, a parere di chi scrive, la sua anticipata applicazione nemmeno con riferimento all'obbligo di inserire l'asseverazione di conformità secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 d.lgs. n. 82/2005. All'avvocato che voglia ricorrere alla notifica a mezzo posta elettronica certificata soccorre, comunque, la recente giurisprudenza che ritiene tale modalità di notifica ammessa al processo amministrativo in virtù dell'immediata applicazione degli artt. 1 e 3-bis l. n. 53/1994, che conferiscono espressamente tale potere al difensore. Per tale motivo, in attesa dell'entrata in vigore del PAT e, con esso, delle norme speciali in tema di notificazione a mezzo PEC, è possibile seguire quanto previsto dall'art. 3-bis l. n. 53/1994 e dall'art. 83 c.p.c., anche in virtù del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, essendo sufficiente, per asseverare la conformità della procura alle liti, l'apposizione della sola firma digitale. L'odierna sentenza del Consiglio di Stato rileva, quindi, quale essenziale momento di evoluzione del processo amministrativo in processo telematico dal momento che, con essa, gli avvocati amministrativisti vedono confermato il potere loro riconosciuto dalla l. n. 53/1994 anche davanti al Giudice Amministrativo. |