Inammissibile perché endoprocessuale la riassunzione cartacea innanzi al Giudice competente
07 Settembre 2017
Massime
In tema di impugnazione di delibera condominiale, la continuazione del processo inizialmente incardinato dinanzi all'autorità incompetente impone la qualificazione della comparsa di riassunzione come atto endoprocessuale e, pertanto, da depositare telematicamente ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modifiche, nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, a pena d'inammissibilità. Il caso
L'impugnazione di una delibera condominiale era inizialmente incardinata dinanzi ad un'autorità incompetente ed era successivamente riassunta in forma cartacea avanti al Tribunale di Benevento. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte convenuta formulava eccezione d'inammissibilità della domanda oggetto dell'opposizione perché non riassunta nella corretta modalità telematica, eccezione che il giudicante riteneva fondata ed idonea a definire la lite come in massima. La questione
Con quale modalità, cartacea o telematica, va depositata la riassunzione avanti al Giudice competente? Quali conseguenze comporta la scelta della modalità errata? Le soluzioni giuridiche
La pronuncia d'inammissibilità beneventana si inserisce nel dibattito, ancora in corso, sull'interpretazione dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, che prevede il deposito esclusivamente telematico di documenti e atti c.d. endoprocessuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Per risolvere la questione come sopra prospettata, occorre anzitutto chiedersi se la riassunzione sia atto “endoprocedimentale” e, in caso positivo, quali siano le conseguenze della deviazione dal modello e quindi dell'eventuale deposito cartaceo. Quanto alla qualificazione dell'atto, il Tribunale di Benevento rileva correttamente che, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione del giudizio comporta che il processo continua, con salvezza anche delle preclusioni maturate eventualmente innanzi al Giudice che si è dichiarato incompetente. La prosecuzione del processo in origine radicato dinanzi all'autorità incompetente impone la qualificazione della comparsa di riassunzione come atto endoprocessuale, da depositarsi pertanto in modalità telematica come prescritto dal citato art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012. Anche la menzionata salvezza delle preclusioni maturate innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente corrobora la qualificazione delle parti come già precedentemente costituite. Per confermare tale assunto, il Tribunale beneventano si limita a richiamare Cass. n. 12719/2013, secondo cui «la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il Giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo Giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure, comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio, con conseguente inammissibilità della proposizione di domande nuove». L'orientamento secondo il quale la riassunzione tempestiva avanti a diverso Giudice realizza una piena e perfetta translatio iudici è peraltro consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Cass. n. 4940/1988, Cass. n. 1241/1995, Cass. n. 9890/1998, Cass. n. 4775/2007, Cass. n. 7392/2008, Cass. n. 19030/2008, Cass. 19773/2015). Conseguentemente, trattandosi di atto proveniente dal difensore di una parte già costituita, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 esso deve essere depositato in via telematica. Nel caso in esame di opposizione riassunta in forma cartacea e non telematica, si tratta allora di accertare quali siano le conseguenze della scelta di una modalità diversa da quella prescritta dalla legge. Il Giudice beneventano opta per l'orientamento più severo, già fatto proprio dal Tribunale di Vasto (sent. 28 ottobre 2016 n. 180, v. F. Testa, Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica, in www.ilProcessotelematico.it) e di Potenza (sent. 18 maggio 2017 n. 481) e dichiara inammissibile la domanda. La motivazione sul punto è peraltro estremamente sintetica: pur evidenziando (peraltro ai soli fini della compensazione delle spese) «la novità della questione processuale prospettata e l'assenza di orientamenti consolidati sul punto», si limita a rilevare che deve «ritenersi la costituzione cartacea avvenuta come inidonea alla effettiva riassunzione del processo». Con motivazione più analitica, il provvedimento vastese citato aveva, per esempio, fatto riferimento alla forma “telematica” sia quale essenza dell'atto processuale (da redigersi, prima ancora che da depositarsi, telematicamente) sia quale modalità normativamente “vincolata” di deposito: discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico ed esclusivo, il deposito cartaceo non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico e dev'essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale e ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico. Secondo altro orientamento meno rigido (cfr. Trib. Torino ord. 11 luglio 2016 e Trib. Pescara 8 settembre 2016 v. F. Testa, Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso Giudice?, in www.ilProcessotelematico.it), invece, la violazione delle norme sulla forma dell'atto non può portare alla nullità se vi è raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. senza lesione del diritto di difesa, principio sancito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, pur in ipotesi differenti. Osservazioni
La questione, dunque, non è ancora pacificamente risolta. La giurisprudenza dimerito maggioritaria ritiene la riassunzione, correttamente, atto del difensore di parte precedentemente costituita, da depositarsi telematicamente, ma continua a dividersi sulle conseguenze del deposito cartaceo in violazione del precetto: da un lato pronunce salvifiche, a vario titolo, dall'altro rigorose dichiarazioni d'inammissibilità, come quella in commento, che consigliano senz'altro la modalità telematica, ormai di generale e prudenziale applicazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, in attesa di un auspicabile intervento nomofilattico della Cassazione per comporre il contrasto. Guida all'approfondimento
P. Calorio, Obbligatorietà del deposito telematico (PCT), in ilprocessotelematico.it, in www.ilProcessotelematico.it, 2016 S. Bogini, Forma e sostanza nella riassunzione del processo: in atomi o in bit, per il Tribunale di Perugia "pari sono", in ilprocessotelematico.it, in www.ilProcessotelematico.it, 2017 M. Nardelli, Il deposito all'epoca del PCT: semplice mezzo o reale scopo?, in www.ilProcessotelematico.it, 2016 |