Omessa consegna di comunicazione telematica e casella PEC del destinatario satura: l'avvocato imputet sibi
01 Agosto 2016
Massima
È imputabile al difensore la mancata consegna della comunicazione telematica di cancelleria che sia dipesa dalla saturazione della casella PEC del destinatario. Il caso
Tizio e Caio proponevano ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. reclamo al Tribunale in composizione collegiale avverso l'ordinanza con cui il G.E. si era pronunciato sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. del processo esecutivo. Il Presidente fissava con apposito decreto l'udienza di discussione del reclamo dinanzi al Collegio, contestualmente assegnando ai ricorrenti termine per notificare l'atto introduttivo ed il provvedimento. Del decreto presidenziale la cancelleria trasmetteva comunicazione all'indirizzo PEC del difensore dei reclamanti, ma le veniva restituito un messaggio di mancata consegna con la causale “casella piena”. Due giorni prima dell'udienza, con istanza urgente, l'avvocato dei ricorrenti chiedeva fissarsi nuova udienza e concedersi nuovo termine per notificare reclamo e decreto, sostenendo di avere appreso dell'udienza solo in occasione di un accesso al PolisWeb e di non aver ricevuto alcuna comunicazione di cancelleria. All'esito dell'udienza collegiale, nella quale il difensore dei ricorrenti argomentava che la cancelleria – una volta appurata l'impossibilità della notifica via PEC – avrebbe dovuto procedervi a mezzo telefax, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il reclamo. La questione
La questione sottoposta all'esame del Tribunale attiene alle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata consegna al destinatario di una comunicazione di cancelleria, quando la relativa casella di posta elettronica certificata risulti satura: in tale ipotesi, la comunicazione s'intende ugualmente perfezionata, oppure la cancelleria ha l'onere di rinnovarla con altro mezzo? La soluzione giuridica
Il Collegio di Milano ha osservato che:
Osservazioni
Tralasciando – giacché estranea al processo civile telematico – la problematica dei corollari (non pacifici; si vedano ad esempio Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2174, e Cass. civ., sez. VI, ord., 24 settembre 2013, n. 21869, per la sufficienza del tempestivo deposito del ricorso in riassunzione ad impedire l'estinzione del processo e per l'irrilevanza – a questi fini – dell'inesistenza della notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza) della mancata notificazione di atto introduttivo e decreto nelle cause promosse con ricorso, nonché la questione della necessità o meno (per la tesi negativa v. Cass. civ., sez. VI, ord., 8 giugno 2016, n. 11770) di comunicazione del decreto al difensore del ricorrente da parte del cancelliere), qui interessa evidenziare come l'ordinanza in commento si inscriva in quel filone giurisprudenziale rigoroso che sempre meno tollera disattenzioni o superficialità nella gestione della posta elettronica certificata da parte dei protagonisti del processo civile, siano essi le parti od i loro difensori. Al riguardo, tra le più recenti – e significative – pronunce meritano di essere citate Cass. civ., sez. VI, ord., 6 luglio 2016, n. 13817 e Cass. civ., sez. VI, 7 luglio 2016, n. 13917, entrambe rese in matera fallimentare, con riguardo a vicende nelle quali le società dichiarate fallite avevano eccepito di non avere avuto rituale conoscenza della fissazione dell'udienza ex art. 15 R.D. n. 267/1942, in quanto il relativo avviso era stato loro notificato via PEC dalla cancelleria ed incolpevolmente non lo avrebbero aperto (in un caso in ragione dell'asserito virus informatico che avrebbe colpito il computer); la Suprema Corte, nel respingere i ricorsi, ha affermato che: (i) è onere dell'imprenditore, obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata, ove necessario delegando detto compito a persona esperta nel settore; (ii) tale doverosa diligenza si estende all'utilizzo di dispositivi di vigilanza e controllo ed all'adozione di misure anti-intrusione, nonché alla verifica dei messaggi in arrivo (quand'anche nella casella di posta indesiderata). |