Valore probatorio e disconoscimento del messaggio di posta elettronica

03 Febbraio 2017

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Vicenza si interroga sul valore probatorio di un messaggio di posta elettronica e sulle conseguenze del relativo disconoscimento.
Massima

Il documento informatico privo di firma elettronica ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 c.c. per le rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose e forma piena prova salvo disconoscimento circostanziato concernente la sua genuinità e attendibilità, che non impedisce al giudice di accertarne la conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Il caso

Un imprenditore individuale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto il pagamento ad una ditta fornitrice di una fattura, per la quale l'opponente contestava l'esistenza del rapporto contrattuale e l'effettiva ricezione della merce.

L'opposta, che aveva prodotto in sede monitoria la fattura, si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed allegando tra l'altro una comunicazione mail di controparte nella quale quest'ultima contestava la merce ricevuta perché non conforme all'ordine.

L'opponente disconosceva ex art. 214 c.p.c. tale mail, non equiparabile ad una scrittura privata perché priva di sottoscrizione, nella specie di firma digitale o firma elettronica qualificata.

Il giudice, sul punto, statuiva in diritto come in massima, pur accogliendo nel merito l'opposizione perché l'opposta non aveva assolto all'onere della prova circa l'esistenza del titolo, che le spettava a fronte del disconoscimento.

La questione

Qual è il valore probatorio di un messaggio di posta elettronica e quali sono le conseguenze del suo disconoscimento?

Le soluzioni giuridiche

Occorre anzitutto definire il documento prodotto, valutare il suo valore probatorio ed infine individuare le conseguenze del suo disconoscimento.

Il Tribunale di Vicenza rileva in primo luogo che il documento informatico sprovvisto di qualsiasi firma elettronica che ne attesti la provenienza è pur sempre un documento.

Non è chiaro dal provvedimento che si commenta se l'e-mail sia stata prodotta telematicamente (in motivazione vi sono numerosi riferimenti al documento informatico sprovvisto di firma elettronica) o per stampa cartacea dalla webmail (in un passaggio un po' contorto si «rileva come una copia cartacea di una pagina web tratta dalla rete sia già di per sé un documento informatico originale, per cui la stampa di un testo pubblicato su Internet può essere considerata una riproduzione di un documento, a prescindere da un suo specifico valore probatorio»).

In entrambi i casi, comunque, per il Tribunale di Vicenza il valore probatorio non muta ed è quello previsto dall'art. 2712 c.c. per le rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose, perché i documenti informatici privi di firma elettronica hanno appunto tale efficacia e perché la stampa di una pagina web altro non è che una riproduzione di un documento informatico.

La norma predetta prevede inoltre che esse formino piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, contestandone in modo circostanziato la capacità rappresentativa della realtà e quindi la genuinità e l'attendibilità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2005, n. 9884 citata e, più recentemente ed in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2015, n. 3122 ).

Il giudice, richiamando anche Cass. n. 11445/2006, rammenta però che tale disconoscimento è diverso da quello di cui agli artt. 214 c.p.c. (invocato da parte opponente) e art. 215 c.p.c., perché «mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni», tanto più quando, come nel caso in esame, il documento non viene fatto valere come prova di un negozio ma al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie.

La riproduzione così disconosciuta perde il suo valore probatorio pieno, ma conserva quello minore di semplice argomento di prova liberamente apprezzabile, idoneo da solo od unitamente ad altri elementi a fondare la decisione.

Il tribunale ha peraltro ritenuto che tali elementi nel caso de quo difettassero.

L'opponente aveva disconosciuto il documento contestandone la rilevanza probatoria per l'assenza di sottoscrizione elettronica e per la totale incertezza circa la provenienza e l'integrità del contenuto. Trattandosi di azione di adempimento contrattuale ed a fronte del disconoscimento predetto, l'onere della prova sull'esistenza del titolo incombeva su parte opposta, che in concreto non l'aveva assolto, con conseguente infondatezza della sua pretesa.

Osservazioni

La pronuncia in commento è sostanzialmente conforme a Trib. Milano, sez. spec. imp., 4 novembre 2015, n. 12287: entrambe giungono a riconoscere un valore probatorio al messaggio di posta elettronica, senza peraltro riferimento alcuno alle norme in tema di documento informatico contenute nel CAD, cui invece si richiamano tra le altre, con qualche incertezza, Trib. Termini Imerese, sez. civ., ord., 22 febbraio 2015 e, con più precisione, Trib. Milano 18 ottobre 2016, n. 11402.

Quest'ultima, in particolare, conferma anch'essa l'efficacia probatoria di una e-mail, qualificandola peraltro come documento informatico munito di firma elettronica semplice (anziché privo di sottoscrizione come nel provvedimento vicentino), equiparato al documento redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 21 CAD e liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità; inoltre richiama il principio di non discriminazione ora codificato nel Regolamento UE n. 910/2014 c.d. eIDAS che esclude che a firme e documenti elettronici possano per ciò solo essere negati effetti giuridici.

In conclusione, ai sensi dell'art. 46 del predetto Regolamento, ad un documento elettronico (tout court, quindi pur privo di firma elettronica anche semplice) non può ormai essere negata l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica, mentre l'apprezzamento del relativo valore probatorio andrà condotto sia in concreto sia con riferimento alla specifica disciplina delle diverse tipologie di firme e documenti elettronici.

Guida all'approfondimento

F. Minazzi, Valore giuridico di un messaggio di posta elettronica, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2015

F. Minazzi, Il sommario disconoscimento non priva di valore le riproduzioni informatiche, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2016

G. Vitrani, Gli effetti del regolamento eIDAS sull'efficacia probatoria del documento informatico, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè, 2017,

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