Nullità della notifica via PEC e richiesta di esecutorietà

04 Agosto 2016

La questione posta all'esame del Giudice di Oristano attiene alla possibilità di concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche in presenza di un vizio di notifica che, ai sensi dell'art. 11 l. n. 53/1994 ne comporterebbe la nullità.
Massima

Non può essere accolta la richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo se lo stesso è stato notificato a mezzo PEC, allegando una scansione della copia cartacea in possesso dell'avvocato e non le copie informatiche estratte dal fascicolo informatico.

Il caso

Il difensore del ricorrente a seguito di notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano, ne richiedeva l'esecutorietà provvedendo a depositare in via telematica i file .eml delle ricevute di accettazione e consegna. Il giudicante, nell'esaminare i file allegati, riscontrava che il decreto notificato non consisteva nè in un duplicato informatico nè in una copia informatica, che, com'è noto, possono essere indistintamente estratti dal fascicolo informatico e notificati. Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo notificato consisteva in una scansione della copia cartacea in possesso dell'avvocato e, peraltro, l'attestazione di conformità, facendo riferimento a tale copia, veniva redatta in maniera irrituale. Per tali motivazioni il Giudice rigettava la richiesta di esecutorietà.

La questione

È noto che, qualora l'avvocato scelga di notificare la copia informatica estratta dal fascicolo informatico, dovrà attestarne la conformità ai sensi dell'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012, attestazione che potrà essere omessa solo nel caso in cui i file notificati siano dei duplicati informatici che, essendo degli originali a tutti gli effetti, non necessitano di alcun tipo di attestazione.

Nel caso di specie, come si può evincere dal tenore dell'attestazione, riportata per intero nel provvedimento del magistrato, è lo stesso avvocato notificante a dichiarare di non aver estrapolato le copie notificate dal fascicolo informatico, riferendosi a delle copie cartacee in suo possesso, senza neppure precisare se le predette copie siano munite di conformità apposta dalla cancelleria.

Tale dato è, inoltre, confermato dall'esame posto in essere dal magistrato che, non fermandosi a quanto dichiarato dall'avvocato, analizzava i file allegati alla notifica telematica e riscontrava che si trattava di una mera scansione di copie cartacee semplici in suo possesso.

La questione posta all'esame del Giudice di Oristano attiene alla possibilità di concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo anche in presenza di un vizio di notifica che, ai sensi dell'art. 11 l. n. 53/1994 ne comporterebbe la nullità.

Le soluzioni giuridiche

Per espressa previsione del comma 3 dall'art. 3-bis l. n. 53/1994 e dell'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012, le copie destinate alla notifica a mezzo PEC devono essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica, salvo che non venga notificato il duplicato informatico, estratto dal fascicolo informatico. In questo caso, il comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni, essendo il duplicato equivalente per sua natura all'originale vero e proprio in quanto provvisto di firma digitale del depositante e non della sua riproduzione grafica (cd. Coccardina).

Il giudicante, riscontrando, quindi, che i file notificati non rispettavano le caratteristiche sopra enunciate, rigettava la richiesta di esecutorietà non ritenendo applicabile al caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156 c.p.c. e applicato dalla più recente giurisprudenza, anche alle notifiche a mezzo PEC (cfr. Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; App. Cagliari, 15 luglio 2016, n. 553).

Tuttavia, se da un primo esame dell'ordinanza, sembra che il Giudice di Oristano si discosti da un orientamento ormai consolidato, a ben vedere, la decisione di non concedere l'esecutorietà, non si pone in contrasto con la giurisprudenza salvifica delle notifiche a mezzo PEC, ma si pone a tutela del principio del contradditorio che, nel caso di specie, e a differenza dei casi sopracitati non si è instaurato, poiché il debitore ingiunto non ha opposto il decreto ingiuntivo e, dunque, non può esservi certezza che la notifica in esame abbia raggiunto il suo scopo.

Il giudicante, poi, richiama un orientamento della Suprema Corte che, in caso di notifica di atto di citazione difforme dall'originale poiché mancante di alcune pagine, non ha ritenuto di poter applicare il principio di raggiungimento dello scopo poiché l'incompletezza dell'atto notificato non consente al destinatario dell'atto di difendersi (Cfr. Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014, n. 23420).

Ebbene, tale principio, è calzante anche al caso di specie laddove non vi è certezza sulla conformità della copia a quelle presente nel fascicolo informatico, in quanto non solo l'attestazione effettuata dall'avvocato è irrituale, ma, sulla copia cartacea scansionata non è neppure presente una attestazione di conformità rilasciata dalla Cancelleria.

Osservazioni

La decisione del Tribunale di Oristano non può che essere condivisa né, a parere di chi scrive, si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene applicabile il principio di raggiungimento dello scopo anche alle notifiche a mezzo PEC.

Infatti, occorre tener presente che, se da un lato la specifica sanzione di nullità prevista dall'art. 11 l. n. 53/1994, è stata effettivamente più volte derogata in nome del principio sancito dall'art. 156 c.p.c. anche con riferimento alle notifiche cartacee, da un altro punto di vista, il principio del raggiungimento dello scopo potrà operare, solo in presenza di una specifica acquiescenza da parte del destinatario della notifica stessa.

È opportuno sottolineare infatti, che, l'elemento che caratterizza l'orientamento delle Sezioni Unite nel sancire l'applicabilità del raggiungimento dello scopo alle notifiche in proprio, è la circostanza che, eccezioni sulla nullità della notifica devono essere prospettate indicando le ragioni per cui la violazione della norma possa aver comportato la lesione del diritto di difesa.

È evidente, dunque, che, nel caso di specie, la lesione del diritto di difesa è riscontrabile dalla stessa mancanza di opposizione.

Peraltro, occorre tener presente che in tema di nullità di notifiche in proprio ai sensi della l. n. 53/1994, sussiste un precedente orientamento della Suprema Corte, che (Cass., sent., 14 giugno 2007, n. 13880), ha chiarito che «in materia di impugnazioni, la nullità della notifica della sentenza è inidonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. e la costituzione in giudizio del destinatario della notifica nulla non costituisce sanatoria del vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Ne consegue che, per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente, occorre avere riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.».

A parere di chi scrive, anche tale orientamento non si pone in contrasto con quello più recente delle Sezioni Unite e agevola l'interpretazione dell'ordinanza di Oristano, apparendo evidente che, il principio di raggiungimento dello scopo, non potrà essere invocato in tutti quei casi in cui non vi è prova che lo scopo sia stato effettivamente raggiunto, ad esempio in mancanza di impugnazione o opposizione nei termini decorrenti dalla notifica nulla.

In questi casi infatti, il processo notificatorio non potrà dirsi normativamente idoneo, poiché viziato da nullità ex art. 11 l. n. 53/1994, con la conseguenza che in questi casi la nullità della notifica potrà essere sanata unicamente dalla proposizione dell'opposizione o impugnazione nei termini decorrenti dalla notifica nulla.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.