Notifica a mezzo PEC: nullità e ammissibilità nel processo “analogico”

Elia Barbujani
03 Novembre 2016

Sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione...
Massima

Sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione ed è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata.

Il caso

Il TAR per la Lombardia, ricevuto un ricorso per ottemperanza notificato a mezzo posta elettronica certificata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della notificazione una volta riscontrata la mancata costituzione in causa dell'Amministrazione.

La motivazione della sentenza reca, inoltre, il testo della relata di notifica predisposta dal ricorrente, dalla quale parrebbe evincersi che la notifica ha avuto ad oggetto la copia informatica di un documento analogico.

Il TAR adito, una volta richiamato il quadro normativo del processo amministrativo telematico e le soluzioni giurisprudenziali difformi, ha ritenuto che «sino all'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico: essa, in mancanza di una specifica disciplina riferita al vigente processo amministrativo, è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata».

La questione

Il TAR Lombardia con la pronuncia in esame si inserisce nell'acceso dibattito giurisprudenziale avente ad oggetto l'ammissibilità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata nel processo amministrativo, in contraddizione a quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato (sent. 10 Agosto 2016, n. 3565).

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in esame il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione quanto disposto dall'art. 16-quater, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ritenendo che la possibilità concreta per il difensore di effettuare notificazioni a mezzo PEC sia subordinata all'entrata in vigore della disciplina tecnica prevista, per la giustizia amministrativa, dal decreto di cui all'art. 13 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo.

Si tratta del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento del processo amministrativo telematico, la cui disciplina entrerà in vigore solo a partire dal 1 gennaio 2017, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 21 d.P.C.M. n. 40/2016 e art. 2, comma 1, d.l. 30 giugno 2016, n. 117.

In applicazione delle norme succitate, il TAR Lombardia ha ritenuto che la facoltà concessa all'avvocato dall'art. 1 l. n. 53/1994 di avvalersi di tale modalità di notificazione costituisca una norma di principio non applicabile in assenza delle apposite specifiche tecniche, non costituendo, pertanto, una forma ordinaria di notificazione.

Il Giudice amministrativo aderisce, quindi, all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione a mezzo PEC sarebbe ammissibile solo se autorizzata ex art. 52, comma 3, l. n. 104/2010 dal Presidente del Tribunale, al quale spetterebbe il compito di individuare le modalità applicative «anche per relationem» (in tal senso: Cons. Stato, sez. III, sent., 20 gennaio 2016, n. 189; TAR Veneto, sez. III, 27 marzo 2015, n. 369).

In senso contrario, alcuni TAR hanno invece ritenuto che proprio il principio di cui all'art. 1 l. n. 53/1994 per cui l'avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia amministrativa sia direttamente applicabile, a prescindere dall'introduzione e piena attuazione del PAT (in tal senso: TAR Campania, sez. IV, 15 aprile 2016, n. 1864; TAR Lazio, sez. I, 20 luglio 2016, n. 8625).

Tale vexata quaestio pareva essersi risolta in seguito alla recente pronuncia del Consiglio di Stato, con la quale la notificazione a mezzo PEC veniva riconosciuta quale modalità di notificazione applicabile alla giustizia amministrativa, aggiungendo che, qualora un vizio possa essere ravvisato, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione sia idonea a sanare la nullità della notifica, in applicazione del principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565).

Osservazioni

Nella propria decisione, Il TAR milanese pare aver sintetizzato i due orientamenti suesposti, pur entrando in contraddizione nella stessa motivazione proposta.

Se da un lato, infatti, il Collegio ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC «non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico», dall'altra riconosce altresì che «la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello scopo, e a instaurare validamente il rapporto processuale».

Pertanto, sebbene il TAR Lombardia pervenga alla stessa conclusione dell'orientamento più favorevole, è innegabile che la pronuncia orienti nuovamente la giurisprudenza a considerare la questione della nullità di tale modalità di notifica in assenza dell'entrata in vigore delle specifiche tecniche da un punto di vista dichiaratamente improntato ad assicurare un “elevato formalismo”. Ciò nonostante le norme del Regolamento PAT siano note e operative per la sperimentazione in corso e che, «il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico» (TAR Campania, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4674).

Proprio con riferimento a tale “irreversibile” trasformazione, la sentenza in esame può essere apprezzata anche da un diverso punto di vista, non solo prettamente giuridico, con riferimento alla transizione del processo amministrativo in processo telematico.

In primo luogo, il TAR Lombardia indica che l'operatività della notificazione a mezzo posta elettronica certificata è legata indissolubilmente al processo telematico in quanto «questa modalità di notificazione ha il proprio scopo in quel modello processuale; in un processo che è comunque ancora analogico e cartaceo ha concretamente solo il vantaggio di economizzare per il difensore l'attività di notificazione».

A tal fine, è necessario considerare che la notificazione a mezzo PEC di un atto introduttivo è ammessa pure davanti a Curie dove non è attualmente operativo il processo telematico, ovvero la Corte di Cassazione e i Giudici di Pace.

Lo stesso art. 9, comma 1-ter, l. n. 53/1994 prevede che qualora l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, possa estrarre copia su supporto analogico attestandone la conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.

In secondo luogo, dalla lettura della relata di notifica del ricorso riportata nella motivazione, parrebbe che il difensore abbia notificato una copia informatica di un documento analogico, attestata conforme ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994.

Sotto tale profilo, la l. n. 53/1994 permette la notifica dell'atto ottenuto da scansione solo qualora l'atto da notificarsi “non consista” in un documento informatico: qualora l'atto da notificarsi a mezzo PEC sia un documento originale informatico esso deve essere ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale, non essendo ammessa la scansione di immagini (ciò è espressamente indicato, con riferimento al processo civile telematico, dall'art. 19-bis del Provvedimento 16 aprile 2014 del Ministero della Giustizia e allo stesso modo ricavabile dall'art. 14 d.P.C.M. n. 40/2016 per il processo amministrativo telematico).

Al contrario, il TAR Lombardia ritiene che in un processo “cartaceo” il difensore ben possa effettuare la notificazione telematica della copia informatica dell'atto formato su supporto analogico «anche se può essere sottoscritto con firma digitale» richiamando l'art. 136, comma 2-bis, d.lgs. n. 104/2010.

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