Gli effetti del regolamento eIDAS sull’efficacia probatoria del documento informatico

Giuseppe Vitrani
05 Gennaio 2017

In applicazione dell'art. 46 Reg. eIDAS e dell'art. 21 CAD, il documento elettronico può essere considerato come fonte di prova anche in assenza...
Massima

In applicazione dell'art. 46 Reg. eIDAS e dell'art. 21 CAD, il documento elettronico può essere considerato come fonte di prova anche in assenza di firma elettronica qualificata.

La spedizione di una e-mail da un indirizzo riferibile ad una certa società deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 3 Reg. eIDAS.

Il caso

Il caso scrutinato dal Tribunale di Milano, a quanto consta, costituisce la prima applicazione giurisprudenziale delle disposizioni del regolamento eIDAS ed in particolare del principio di “non discriminazione” dei documenti elettronici «per il solo motivo della forma elettronica», come recita testualmente l'art. 46 del corpus normativo in commento. Nel caso di specie un consulente aziendale invocava come fonte di prova (e di riconoscimento del debito per l'attività da espletata) una e-mail inviata dall'azienda sua committente. Detta azienda sosteneva invece che l'invio della comunicazione di posta elettronica non poteva provare alcunché trattandosi di modalità di comunicazione che non garantiva la certezza del mittente.

La questione

La questione in esame è dunque la seguente: una e-mail può essere considerata documento elettronico munito di firma elettronica (semplice) e il contenuto di tale documento può essere considerato come fonte di prova di un'obbligazione? E ancora: quale prova deve essere fornita per inficiare la valenza probatoria di una e-mail?

Le soluzioni giuridiche

La questione giuridica affrontata dal Tribunale di Milano è relativamente nuova nella sua prospettazione proprio perché per la prima volta viene affrontato il tema dell'impatto del Regolamento eIDAS sul contesto giuridico nazionale con particolare riguardo all'efficacia probatoria di un documento informatico/elettronico munito di firma elettronica semplice qual è una e-mail.

L'occasione è altresì opportuna per una valutazione circa l'impatto innovativo, o meno, di tale normativa, dovendosi verificare se le conclusioni cui giunge il tribunale siano frutto esclusivo dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 910/2014 o se invece si tratta di principi già presenti nel nostro ordinamento che hanno ricevuto dal 1 luglio di quest'anno un ulteriore consolidamento.

Osservazioni

Così inquadrato, il tema si presenta dunque di estremo interesse dal momento che viene sancita l'efficacia probatoria di una e-mail nell'ambito di un procedimento giudiziario facendo applicazione di due principi:

  • l'equiparazione del documento munito di firma elettronica (semplice) al documento redatto in forma scritta codificato dall'art. 21 CAD;
  • il principio di non discriminazione codificato nel Regolamento eIDAS con riferimento sia alle firme elettroniche che al documento elettronico.

Per la verità, a leggere con attenzione il provvedimento, i riferimenti al Reg. UE n. 910/2014 paiono più che altro rafforzativi di una decisione cui si è giunti facendo applicazione dei principi del diritto interno e cioè:

  • l'ammissibilità come prova di un documento elettronico anche se privo di una firma elettronica qualificata (o avanzata), che costituisce invero diretta applicazione del citato art. 21 CAD;
  • la mancata contestazione della controparte, che si era limitata ad affermare che la firma elettronica che supporta una e-mail (vale a dire le credenziali di accesso alla casella di posta elettronica e al server SMTP) è facilmente modificabile o alterabile ma non aveva in concreto addotto (o offerto di provare) che vi erano state modifiche o accessi non autorizzati alla predetta casella.

In tale contesto, già chiaro secondo il diritto interno, i riferimenti al regolamento eIDAS si pongono dunque come rafforzativi, soprattutto nella doppia accezione del “principio di non discriminazione”, che viene riferito sia alla firma elettronica (art. 25) sia al documento elettronico (art. 46).

Si può anzi affermare che la portata innovativa della decisione sta proprio nell'obiter dictum e cioè nella parte non strettamente attinente alla motivazione del caso concreto, ovvero laddove si commenta l'art. 46 Reg. eIDAS.

A ben vedere tale norma non ha trovato diretta applicazione dal momento che la controversia è stata risolta facendo applicazione dei principi dettati dall'art. 21 CAD e considerando l'efficacia probatoria di un documento elettronico munito di firma elettronica laddove invece l'art. 46 in analisi si riferisce ai documenti elettronici in genere, anche se privi di firma elettronica.

Gli argomenti utilizzati dal giudice milanese sono però di assoluto interesse perché segnano un marcato distacco dal concetto classico di documento = res signata, che in ambito informatico si traduce molto spesso nell'equiparazione tra documento redatto in forma scritta e file .pdf.

L'importanza dell'art. 46 Reg. UE n. 910/2014 sta invece proprio nel superamento di tale concetto e nell'apertura a forme diverse di documenti, come possono essere quelli i contenuti audio o video; o come possono essere i file redatti in formati strutturati come l'xml o come possono essere i records di dati.

In tutti questi casi ci si trova in presenza di documenti elettronici a tutti gli effetti ai quali non possono essere negati effetti giuridici, né può essere dichiarata la loro inammissibilità in un procedimento giudiziario proprio per effetto di una norma (più che) primaria che ha efficacia diretta in tutta l'Unione Europea.

Va peraltro sottolineato in questa sede che il nostro ordinamento si era già evoluto da tempo nella direzione indicata dal regolamento eIDAS, in particolare grazie alle regole tecniche sulla formazione del documento informatico, dettate con d.P.C.M. 13 novembre 2014; significativamente, infatti, l'art. 3 delle stesse identifica la redazione del documento «tramite l'utilizzo di appositi strumenti software» come una delle quattro modalità per la generazione del documento informatico. Con l'entrata in vigore della normativa europea tali concetti vengono però ampliati ad una più vasta congerie di formati e soprattutto assurgono al rango di norma primaria.

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