Notificazione via PEC: perfezionamentoFonte: Trib. Locri , 12 luglio 2016
25 Agosto 2016
Massima
Il fatto che la firma digitale del legale della parte non sia funzionante non può costituire un motivo valido per l'autorizzazione al deposito cartaceo che, pertanto, sarà inammissibile e/o comunque irricevibile. Il caso
Nel caso di specie, parte attrice ha provveduto a depositare le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. in via cartacea, senza – quindi – utilizzare lo strumento digitale per la trasmissione del documento. Tale scelta veniva operata a causa di un asserito malfunzionamento del dispositivo di firma digitale di cui, il Difensore della parte, si accorgeva solo l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria. Sempre nella medesima memoria, poi, l'Avvocato di parte attrice inseriva istanza di autorizzazione al deposito cartaceo. Parte convenuta, all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, eccepiva l'irritualità del deposito cartaceo effettuato da controparte. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta a detta udienza, dichiarava «inammissibile e/o irricevibile la memoria art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea il 30 novembre 2015 dell'attrice (…), con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute». La questione
La questione si incentra sull'ammissibilità del deposito cartaceo in caso di malfunzionamento dei sistemi e degli strumenti informatici del Difensore di una delle parti. Le soluzioni giuridiche
Il caso di specie risulta particolarmente interessante poiché approfondisce, da un lato, la disciplina del deposito cartaceo in vigenza di obbligo di trasmissione telematica degli atti di causa, dall'altro, il problema dei malfunzionamenti – tutt'altro che infrequenti – dei sistemi informatici utilizzati professionalmente dai Difensori delle parti. Sul punto si segnala – e sarà oggetto dell'odierna analisi – anche il Provvedimento 15 giugno 2016 del Tribunale di Perugia che, in contrasto con quanto stabilito dalla pronuncia in commento, ha concesso rimessione in termini per un deposito tardivo causato da «un eccezionale e perdurante -quanto illegittimo- “distacco” della linea telefonica e connessione ADSL operata dal gestore di telefonia scelto dal difensore». Osservazioni
La pronuncia del Tribunale di Locri esprime, in realtà, due diversi principi estremamente interessanti, il primo riguardante il deposito degli atti in forma telematica, ed il secondo relativo alla possibilità di ottenere l'autorizzazione al deposito cartaceo dell'atto di causa in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del Difensore depositante, nonché la conseguente responsabilità di tale Difensore nella gestione degli strumenti professionali. In primis il Tribunale di Locri analizza, anche e soprattutto a livello letterale, la prima parte dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012: «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Ad avviso del Tribunale calabrese l'avverbio “esclusivamente”, utilizzato a dal legislatore nel testo dell'articolo appena citato, porta all'inevitabile inammissibilità e/o irricevibilità dell'atto giudiziario che, pur rientrando all'interno dell'obbligo di trasmissione telematica, venga depositato in forma cartacea. Tale orientamento si è fatto strada in molte Corti di merito nell'arco degli ultimi 18 mesi e trae origine da una pronuncia – oramai divenuta storica – del Tribunale di Torino del 6 marzo 2015 nella quale si evidenziava – appunto – la non sanabilità ex art. 156 c.p.c. dell'atto depositato cartaceamente in vigenza di obbligo di trasmissione telematica, ciò in virtù – proprio come sostenuto anche dal Tribunale di Locri – dell'avverbio “esclusivamente”, utilizzato dal legislatore non tanto per descrivere la forma dell'atto – cartaceo o digitale – ma quanto le modalità di deposito e/o di trasmissione all'ufficio dell'atto stesso. Per tale ragione il Difensore che non provveda a trasmettere con le modalità prescritte l'atto di causa, rende automaticamente il deposito inammissibile o comunque irricevibile. Tale orientamento è certamente da condividersi poiché sostenuto da un'analisi puntuale della normativa di riferimento. Il secondo orientamento contenuto nella pronuncia in commento, riguarda invece l'autorizzazione al deposito in forma cartacea in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del Difensore depositante. Nel caso di specie il Professionista aveva lamentato un malfunzionamento del proprio supporto di firma digitale, scoperto solo l'ultimo giorno utile per il deposito telematico dell'atto di causa. In virtù di ciò era stata fatta istanza – unitamente al deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – di autorizzazione al deposito cartaceo. Il Tribunale di Locri ha ritenuto non ammissibile e/o comunque irricevibile l'atto trasmetto con modalità cartacee in virtù del combinato disposto dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 (analizzato al punto precedente) e dell'art. 16-bis, comma 8, d.l. n. 179/2012, che dispone: «Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti». La norma in parola, quindi, consente al Giudice di autorizzare il deposito cartaceo di atti da trasmettersi obbligatoriamente in via digitale ma, lo si sottolinea, solo a condizione che i sistemi informatici del dominio giustizia non sia funzionanti. Tale condicio sine qua non impedisce di fatto al Magistrato di autorizzare – almeno in virtù di tale norma – il deposito in forma cartacea ogni qual volta il malfunzionamento non sia imputabile ai sistemi ministeriali ma, ad esempio, a problemi legati agli strumenti informatici utilizzati dal Difensore depositante. L'orientamento de quo, assolutamente condivisibile, si pone però in contrasto, almeno in linea di principio, con la pronuncia del Tribunale di Perugia – adottata in un caso leggermente diverso – lo scorso 15 giugno 2016. Il Tribunale Umbro, chiamato a decidere su un'istanza di rimessioni in termini per il deposito di una seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha ritento ammissibile la richiesta avanzata poiché la causa che avrebbe determinato il ritardo nel deposito della memoria de qua non sarebbe stato imputabile a colpa e/o negligenza della parte. Tale evento, causa della decadenza, era stato il distacco della linea telefonica e di connessione al web, operata dal gestore della linea stessa. La domanda che, a questo punto, l'interprete deve porsi è: un medesimo evento eterodeterminato ed incidente sulle funzionalità dei sistemi informativi dell'Avvocato, può portare a soluzioni tanto diverse? Certamente ad incidere sulla risposta è la diversità delle fattispecie analizzate, poiché – nel caso di Perugia – il Difensore della parte ha optato per la richiesta di rimessione in termini che – proprio in ragione delle caratteristiche proprie dell'istituto – lascia ampio spazio discrezionale al Giudicante mentre – nel caso di Locri – si è optato per l'istanza di autorizzazione al deposito cartaceo che, trovando il proprio fondamento in una norma dai confini decisamente più stringenti, non lasciava molto spazio al Giudice per operare eventuali valutazioni salvifiche dell'operato del Difensore depositante, se non – come extrema ratio – in via di analogia. Detto questo, però, la pronuncia del Tribunale calabrese ha il pregio di mettere in luce la responsabilità dell'Avvocato nella gestione degli strumenti informatici propri della sua attività professionale. Con l'avvento delle procedure di deposito in forma digitale, infatti, non è più pensabile avere a disposizione – contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Perugia – un'unica linea per l'accesso al web (come linea di riserva ben potrebbe – ad esempio – utilizzarsi quella di un qualsiasi smartphone) e così anche un unico supporto per l'apposizione della firma digitale, poiché – facendo un parallelismo con l'ambito cartaceo – ciò equivarrebbe ad avere in studio un'unica penna per la redazione dei propri atti. Concludendo, tutte le professioni stanno gradualmente mutando ed evolvendo in funzione della digitalizzazione delle procedure proprie di tali attività professionali, ed è naturale che, all'evoluzione della professione, debba essere legata anche l'evoluzione del Professionista; proprio per questo si ritiene in toto condivisibile la pronuncia del Tribunale di Locri e quindi sia da un punto di vista esegetico che di principio. |