Il processo amministrativo telematico e le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo

Assunta Arcasensa
14 Febbraio 2017

La questione in esame riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso a seguito dell'entrata in vigore delle norme per l'attuazione del processo amministrativo telematico.
Massima

È inammissibile il ricorso depositato in violazione delle norme che regolano il processo amministrativo telematico, qualora, a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio giudiziario, la parte non provveda a porvi rimedio o ad indicare le ragioni atte a giustificarle.

Il caso

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato solo la copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico ed ha allegato la procura, in semplice fotocopia, esclusivamente alla “copia di cortesia” del ricorso, depositata oltre il termine perentorio di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a. (nella fattispecie il termine è dimezzato).

Inoltre, la dichiarazione di asseverazione relativa alla procura è stata depositata in data precedente (il giorno prima) a quella del deposito della procura cui si riferisce.

Pur avendo l'Ufficio giudiziario segnalato le carenze poste in essere con apposite “comunicazioni di cortesia”, la parte ricorrente, peraltro, né vi ha posto rimedio né ha dedotto alcuna specifica ragione atta a giustificarle.

La questione

La questione in esame riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso a seguito dell'entrata in vigore delle norme per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento il Tar Campania (Sez. Salerno), dopo aver ricordato che a partire dal 1 gennaio 2017 tutti gli adempimenti inerenti ai ricorsi depositati in primo e in secondo grado devono essere eseguiti con modalità telematiche (art. 13, comma 1-ter, disp. att. c.p.a.), ha dichiarato inammissibile il ricorso, per violazione delle norme previste dal d.P.C.M. n. 40/2016 relative al deposito in via telematica del ricorso e della procura alle liti.

Nello specifico, il Giudice amministrativo, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha rilevato che:

- il ricorso non è stato depositato nella forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.C.M. cit.;

- non è stata allegata e depositata, ai sensi dell'art. 8 d.P.C.M. cit., la procura nella forma di documento informatico, ovvero di copia informatica del supporto cartaceo con dichiarazione di asseverazione di cui all'art. 22, comma 2, CAD;

- il deposito della “copia di cortesia”, con procura ad litem allegata in semplice fotocopia, è avvenuta in violazione del termine perentorio di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a., dimezzato ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.a., in relazione all'art. 119, comma 2, del medesimo codice;

- la dichiarazione di asseverazione è stata depositata il giorno prima del deposito della procura e, pertanto, non può essere considerata riferibile alla stessa;

- la parte ricorrente non ha provveduto a porre rimedio alle carenze sopra dette né ad indicarne una specifica ragione, nonostante le segnalazioni dell'Ufficio giudiziario.

Osservazioni

Il Tar Salerno ha dichiarato tout court inammissibile il ricorso, senza specificare quale delle suddette irregolarità sia stata decisiva in tal senso.

Infatti, non si comprende se il Giudice amministrativo si sia determinato per l'inammissibilità a causa della sussistenza di molteplici violazioni, ovvero perché abbia considerato una di esse particolarmente grave e da sola sufficiente a rendere il ricorso inammissibile; in tal caso, non è chiaro quale delle irregolarità compiute sia stata dirimente.

In particolare, ci si chiede se, nel caso in cui la dichiarazione di asseverazione fosse stata depositata contestualmente alla procura allegata alla “copia di cortesia”, il ricorso sarebbe stato ammissibile, nonostante la parte ricorrente non abbia depositato né il ricorso nella forma di documento informatico né la procura seconda le modalità telematiche.

Si potrebbe, altresì, sostenere che nessuna delle carenze poste in essere avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso nel caso di specie, qualora la parte ricorrente avesse provveduto a porvi rimedio.

Invero, anche in mancanza di una chiara esplicitazione in tal senso, dalla sentenza in commento sembra potersi desumere che la regolarizzazione delle carenze, o quantomeno l'indicazione delle difficoltà operative riscontrate, consenta di evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In altri termini, sembrerebbe che il Giudice amministrativo, conscio della rigidità degli oneri procedurali per l'attuazione del processo amministrativo telematico, riconosca alle parti – almeno in questa prima fase – la possibilità di sopperire eventuali carenze, dietro segnalazione da parte dell'Ufficio giudiziario competente.

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