Inesistente la notifica del ricorso sottoscritto con firma digitale in formato CAdES
14 Marzo 2017
Massima
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in quanto dall'1 luglio 2016 il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo può essere notificato esclusivamente in via telematica soltanto con il formato di firma digitale PAdES, per cui deve ritenersi non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, Allegato d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione. Il caso
Il ricorrente, al fine di chiedere l'esecuzione del giudicato di un Decreto Ingiuntivo nei confronti di una P.A., adiva il TAR Basilicata dopo aver notificato il ricorso ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994. Il ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata, inoltre, veniva sottoscritto utilizzando il formato di firma digitale CadES, come pure la relata di notifica. Il Collegio, discostandosi dall'orientamento della terza sezione del Consiglio di Stato, ha ritenuto non fondata l'eccezione sollevata dalla Pubblica Amministrazione, la quale riteneva la notifica a mezzo PEC inesistente se effettuata in data antecedente l'entrata in vigore del PAT. In secondo luogo, il Giudice Amministrativo ha invece ritenuto inesistente il ricorso sottoscritto con firma CAdES, considerandolo come privo di sottoscrizione. La questione
Nel processo amministrativo telematico l'unico formato ammesso per la firma del Modulo di deposito è la firma digitale PAdES BES, come richiesto dall'art. 12, comma 6, All. A d.P.C.M. n. 40/2016. Nulla, invece, è indicato con riferimento al formato di firma digitale dei singoli atti processuali. Nel caso in esame, il Collegio ha invece richiamato proprio l'art. 12 delle Specifiche tecniche quale parametro per indicare la violazione «dell'obbligo del formato di firma digitale PadES». Le soluzioni giuridiche
Il Giudice Amministrativo è stato chiamato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, dal momento che l'atto notificato a mezzo posta elettronica certificata è stato firmato con formato CadES, anziché PadES. Tale eccezione è stata fondata sugli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, All. A d.P.C.M. n. 40/2016. A ben vedere, tuttavia, le Specifiche tecniche si riferiscono alle attività di deposito telematico e nulla dicono con riguardo alla tipologia di firma digitale da utilizzare nella fase della notificazione. Infatti, in primo luogo, l'art. 6 comma 5 All. A d.P.C.M. n. 40/2016 indica che la firma digitale apposta al Modulo di deposito si intende estesa anche agli allegati al modulo stesso. La tipologia di firma, chiarisce la norma, è PAdES, come pure ripetuto, in secondo luogo, dall'art. 12, comma 6, Specifiche tecniche. Il Collegio, nel valorizzare tali norme, non ha espressamente indagato sulla loro applicabilità alla notificazione ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994. Di conseguenza, nell'attenersi al dettato normativo, il giudice amministrativo ha ritenuto prevalente l'interesse alla “lettura immediata” dell'atto permessa dalla tipologia di firma PadES, piuttosto che all'atto recante l'estensione “pdf.p7m”, la cui lettura è subordinata all'utilizzo di un – come definito dal Collegio - «programma CadES». La conseguenza processuale comminata alla notifica di un atto firmato in CadES è quella dell'inesistenza, in quanto il Collegio ritiene che l'utilizzo di «altro formato di firma digitale» non permetterebbe nemmeno di considerare la notifica come nulla e, quindi, sanabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.. Ciò in quanto la relata di notifica sottoscritta con firma digitale CadES, in violazione a quanto indicato dalle Specifiche Tecniche del Processo Amministrativo Telematico, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione. Osservazioni
La sentenza in commento non ha operato un'analisi dell'applicabilità del formato di firma digitale indicato dal d.P.C.M. n. 40/2016 alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che continua a essere regolata dall'art. 3-bis l. n. 53/1994. Un approfondimento delle regole tecniche suggerisce, infatti, che l'ammissibilità di un formato di firma digitale non è determinato dalla fruibilità della lettura del documento (ovvero, dalla necessità o meno di avvalersi di un software dedicato, impropriamente definito dal Collegio «programma CadES»). A parere di chi scrive, non si può sostenere alcun obbligo di apposizione della firma digitale PAdES, con riferimento ai singoli documenti informatici da allegare al Modulo. In primo luogo, il d.P.C.M. n. 40/2016 non indica con quali modalità effettuare la notificazione a mezzo PEC, ma si limita a indicare quali siano le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione utilizzando il modulo di deposito messo a disposizione dalla Giustizia Amministrativa. Le regole del processo notificatorio vero e proprio sono contenute unicamente nell'art. 3-bis l. n. 53/1994, anche ad opera del rinvio dell'art. 14, comma 1,d.P.C.M. n. 40/2016. Dal momento che la legge sulle notifiche in proprio cita in modo estremamente ampio la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione del documento informatico, non si dovrebbe precludere l'apposizione della firma digitale in formato CAdES. Passando in rassegna gli articoli del d.P.C.M. n. 40/2016 si può notare, piuttosto, che non esiste alcuna norma che individui quali siano i formati di firma digitale ammessa nel PAT per la sottoscrizione del singolo documento. Nel processo civile telematico, invece, le specifiche tecniche riportano esplicitamente l'utilizzabilità dei due formati, come pure nel processo contabile telematico (art. 2 Istruzioni Tecnico-Operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti). Al contrario, il processo tributario telematico ha espressamente limitato la possibilità di sottoscrivere gli atti alla sola firma CAdES. Il PAT è, quindi, l'unico processo telematico le cui specifiche tecniche nulla dicono esplicitamente circa il formato di firma digitale utilizzabile per i singoli documenti informatici da depositare. Piuttosto, la possibilità di sottoscrivere il ricorso in formato CAdES si deve necessariamente ricavare dai formati ammessi dall'art. 12, comma 1, All. A d.P.C.M. n. 40/2016. In caso contrario, come sarebbe possibile sottoscrivere con firma digitale il ricorso redatto con estensione “.txt” o “.rtf”, formati esplicitamente ammessi tanto quanto il formato PDF? Come noto, la firma digitale PAdES può essere apposta solo a documenti informatici con estensione “.pdf”. Alcun pregio, quindi, può avere la motivazione resa dal Collegio per cui la preferibilità della firma PAdES sarebbe legata al fatto che «si caratterizza per l'applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali». In secondo luogo, non è condivisibile l'orientamento del TAR Basilicata per cui l'apposizione di una firma digitale CAdES equivarrebbe «ad una notifica priva di sottoscrizione» e perciò inesistente. Il Collegio non ha, infatti, tenuto in debita considerazione il principio di non discriminazione espresso dal Reg. UE 910/2014 (c.d. Regolamento EiDAS). L'art. 25 Reg., infatti, prescrive che «A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate». Sulla base della normativa europea, pertanto, non potrebbe davvero essere considerata inesistente una notifica solo perchè sottoscritta «con un altro formato di firma digitale», come invece ritenuto dal Collegio. Ancora una volta, l'utilizzo di categorie processuali nate nel processo cartaceo, mal si adattano al processo telematico: come è possibile comminare la sanzione dell'inesistenza per mancata sottoscrizione laddove una sottoscrizione in formato digitale sia presente e la sua validità verificabile? |