Regolarizzabili gli atti redatti in violazione del PAT entro il termine perentorio fissato dal Collegio
15 Maggio 2017
Massima
Le irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T. sono sanabili mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità. Il caso
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha presentato ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e materiale esplodente, ponendo in essere plurime violazioni delle norme disciplinanti il processo amministrativo telematico. In particolare, nel fascicolo informatico risultavano mancanti: - il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, sottoscritto mediante firma digitale PADES – BES e munito di asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, CAD; - copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 2, CAD; - copia per immagine del ricorso cartaceo notificato munito di asseverazione ai sensi dell'art. 22, comma 2, CAD. La questione
La questione in esame riguarda la sorte del ricorso (con annessa istanza cautelare) redatto in difformità dal modello delineato dalla normativa relativa al PAT. Le soluzioni giuridiche
Con l'ordinanza cautelare in commento il TAR Reggio Calabria ha ritenuto che le predette violazioni delle norme disciplinanti il PAT costituissero irregolarità sanabili e, di conseguenza, ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza) per regolarizzare gli atti nelle forme di legge, a pena di irricevibilità. Il giudice di prime cure ha aderito all'orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1541), secondo cui gli atti processuali non redatti in formato informatico o comunque non dotati di sottoscrizione digitale non possono essere considerati inesistenti, abnormi o nulli, ma vanno qualificati come atti irregolari. D'altro canto, il TAR Reggio Calabria ha ritenuto di pronunciarsi immediatamente sulla domanda cautelare, per evitare che, nelle more del termine per la regolarizzazione, venisse vanificata la tutela giurisdizionale. Osservazioni
Appare evidente come l'intervento del Consiglio di Stato sulla questione relativa alla sorte degli atti processuali redatti e depositati in violazione della normativa sul processo amministrativo telematico abbia già orientato il Giudice amministrativo di primo grado verso una soluzione dai connotati più precisi. L'ordinanza in rassegna se, per un verso, conferma l'orientamento giurisprudenziale che qualifica le violazioni delle norme sul processo telematico come mere irregolarità sanabili, per altro verso, merita di essere segnalata nella parte in cui, al fine di garantire una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, pronuncia sull'istanza cautelare prima ancora che l'interessato adempia agli incombenti ivi stabiliti. Questa, d'altra parte, appare l'unica soluzione compatibile con i principi che informano il processo amministrativo quale giudizio su una situazione giuridica soggettiva e non come semplice giudizio sull'atto amministrativo: in quest'ottica, negare la tutela cautelare per mere irregolarità nella predisposizione del fascicolo informatico potrebbe, a un attento esame, porsi in contrasto con lo stesso art. 24 Cost.. È, quindi, auspicabile che l'orientamento seguito dal TAR Reggio Calabria possa essere preso quale archetipo nel caso di errori e violazioni commesse dalla parte ricorrente rispetto alle norme del processo telematico.
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