Improcedibilità del ricorso in cassazione in assenza di copia conforme della sentenza impugnata e della sua notifica via PEC

Nicola Gargano
19 Aprile 2017

Nel caso di specie, la Corte rileva l'improcedibilità del ricorso per una duplice motivazione, ovvero il deposito di una semplice copia “uso studio” della sentenza e l'assenza di copia autentica della relata di notifica.
Massima

Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione laddove il ricorrente, pur dichiarando la data di notifica della sentenza impugnata, ometta di depositare copia autentica della stessa unitamente alla copia autentica della notifica effettuata a mezzo PEC ed in particolare della relata di notificazione.

Il caso

Il difensore proponeva ricorso in cassazione nel termine breve decorrente dalla notificazione di una sentenza effettuata a mezzo PEC, ma, pur dichiarando in atti la data di ricezione della PEC costituente la notifica, ometteva di depositare copia autentica di detta notifica completa di relazione di notificazione e della sentenza impugnata. La Suprema Corte, rilevando che, tale documentazione non veniva versata in atti neppure dal controricorrente, dichiarava improcedibile il ricorso.

La questione

È noto che l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dispone che il ricorrente debba depositare unitamente al ricorso copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Nel caso di specie, la Corte rileva dunque l'improcedibilità per una duplice motivazione, ovvero il deposito di una semplice copia “uso studio” della sentenza e l'assenza di copia autentica della relata di notifica.

Le soluzioni giuridiche

La questione in esame pur essendo stata esaminata da numerose pronunce della Suprema Corte, (da ultimo Cass. n. 16498/2016, richiamata dalla pronuncia in commento, che statuiva l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata "uso studio" priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica) appare decisamente innovativa nella parte in cui dichiara l'improcedibilità per il mancato deposito di copia autentica della relazione di notificazione.

Infatti, per la prima volta, tale problematica viene affrontata in presenza di una notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC.

In precedenti pronunce, la Suprema Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso in assenza di deposito da parte del ricorrente della copia notificata della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2016, n. 7741 e Cass. lav., 4 settembre 2015, n. 17632); tuttavia, si trattava di casi in cui la notifica della sentenza impugnata era avvenuta nelle forme tradizionali e quindi l'onere probatorio ben poteva essere assolto depositando la stessa copia in possesso del notificato.

Nel caso di specie invece, essendo la notificazione avvenuta in forma telematica, l'onere probatorio non poteva essere assolto mediante la semplice produzione di una stampa della PEC ricevuta e dei relativi allegati. Infatti, com'è noto, la PEC per mantenere inalterato il suo valore probatorio, dovrebbe essere prodotta nel suo originale informatico in formato .eml o .msg che è provvisto dei cosiddetti dati di certificazione, oltre che delle firme digitali dei gestori PEC e delle eventuali firme digitali degli allegati.

La produzione telematica di un messaggio PEC, però, non è attuabile in quegli Uffici giudiziari in cui non è ancora stato attivato il processo civile telematico, tra cui appunto la Suprema Corte di Cassazione.

Proprio per tali ipotesi il legislatore ha previsto l'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 che statuisce che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tale soluzione sembrerebbe dunque l'unica possibile per poter produrre una copia cartacea dell'atto notificato e, il successivo comma 1-ter avvalorerebbe certamente questa ipotesi disponendo che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma1-bis.

Il ricorrente avrebbe dovuto, quindi, stampare copia del messaggio PEC ricevuto e dei relativi allegati e attestarne la conformità ai sensi della predetta norma.

Osservazioni

Ad avviso di chi scrive, la sentenza in commento chiarisce implicitamente che, il potere di attestazione di conformità di cui all'art. 9 l. n. 53/1994, possa ugualmente estendersi, anche in virtù di quanto disposto dal comma 1-ter, ai casi in cui sia il notificato a dover produrre una notificazione effettuata a mezzo PEC.

Si è infatti dibattuto in dottrina, circa la possibilità di estensione di tale onere al notificato, dovendosi secondo alcuni commentatori (cfr. M. Reale, Improcedibile il ricorso senza conformità della sentenza e della relata notificate via PEC) riferirsi il potere di attestazione di cui all'art. 9 solo al difensore che effettua la notifica in proprio e non anche al difensore che la subisce.

Tuttavia, a parere di chi scrive, l'ordinanza in commento può considerarsi rilevante, proprio in un ottica ermeneutica dell'art. 9 l. n. 53/1994, in quanto la Suprema Corte, richiedendo espressamente una attestazione di conformità della notifica ricevuta dal ricorrente, sembra proprio riferirsi a quella richiesta dalla norma sopra richiamata, che peraltro, al comma 1-ter, riferisce l'ipotesi di attestazione di conformità a tutti casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche.

È evidente dunque che, nell'attesa della informatizzazione anche della Suprema Corte, e, quindi, della possibilità di depositare telematicamente il messaggio PEC costituente la notifica, sarà opportuno il deposito della eventuale sentenza notificata, della relata di notifica e del messaggio PEC munite di attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, l. n. 53/1994, unitamente alla copia della sentenza impugnata che, se scaricata dal fascicolo informatico, potrà invece essere attestata ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

Indubbiamente, poi, sarebbe auspicabile un intervento normativo, volto a scongiurare eventuali interpretazioni contrastanti dell'art. 9 l. n. 53/1994, magari inserendo nello stesso art. 369 c.p.c. la specificazione che, qualora la notifica della sentenza venga effettuata a mezzo PEC, il ricorrente debba depositare il messaggio costituente la notifica e i relativi allegati attestandone la conformità ai sensi dell'art. 9 l. n. 53/1994.