Rimessione in termini in caso di errori nel deposito e tempestività della richiesta

20 Novembre 2015

Non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini relativamente ad un deposito telematico non giunto a buon fine, se l'istante non dimostra che lo stesso è stato rifiutato dalla cancelleria per causa a sè non imputabile.
Massima

Non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini relativamente ad un deposito telematico non giunto a buon fine, se l'istante non dimostra che lo stesso è stato rifiutato dalla cancelleria per causa a sè non imputabile. A tal fine devono, infatti, essere depositate le ulteriori due ricevute relative all'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria, indispensabili affinché il giudicante possa individuare se eventuali errori nel deposito siano imputabili al depositante o all'ufficio giudiziario. Inoltre, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, è opportuno attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell'udienza.

Il caso

All'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. parte attrice in opposizione, richiedeva di poter depositare in forma cartacea la propria memoria ex art. 426 c.p.c., non rinvenendo nel fascicolo telematico la suddetta memoria depositata in via telematica nei termini assegnati dal giudice.

La prova di tale tempestivo deposito veniva fornita depositando la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7 d.l. 179/2012 e dell'art. 13 d.m. n. 44/2011, è a tal fine sufficiente.

Tuttavia il giudice rilevava il mancato deposito delle successive due ricevute attestanti l'esito dei controlli automatici e l'intervento manuale del cancelliere, dalle quali, secondo il giudicante, si evincerebbe il motivo del mancato inserimento della memoria nel fascicolo telematico, che potrebbe dipendere tanto da un errore dell'avvocato nella compilazione dei dati essenziali della busta telematica, quanto da un errore imprevisto dovuto ad un malfunzionamento del sistema informatico ministeriale.

Preso atto della mancata esibizione delle ulteriori due ricevute, il Giudice milanese - non potendo conoscere la natura dell'errore – suppone che lo stesso possa essere attribuito al sistema oppure all'avvocato nelle fasi di compilazione della busta per avere, ad esempio, inserito un numero di R.G. diverso da quello corretto.

Ebbene, tale mancato deposito e la circostanza che la rimessione in termini venisse richiesta solo all'udienza e dopo ben 3 mesi dal deposito telematico costituivano la motivazione del rigetto dell'istanza della convenuta e il rinvio della causa per discussione orale.

Le soluzioni giuridiche

La decisione in commento, pur non negando la statuizione del comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 che espressamente prevede che «il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia», afferma un principio innovativo per cui la validità della seconda ricevuta come attestazione temporale del deposito, viene sottoposta alla condizione che lo stesso si perfezioni con la terza e la quarta ricevuta.

Secondo il giudice milanese infatti, solo queste ultime due ricevute, ed in particolare la terza contenente l'esito dei controlli automatici, consentirebbero al giudicante di capire le reali ragioni del rifiuto.

Nel caso di specie invece, il giudice meneghino è costretto ad ipotizzare le ragioni del rifiuto del deposito, ipotizzando cause imputabili al mittente, come ad esempio la mancanza di firma o errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e che deve contenere «le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo» (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16 aprile 2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

In ultimo osserva che, in quest'ultima ipotesi, il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente sarebbe affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, essendo in tal caso lo scopo comunicare l'atto alla controparte ed al giudice.

Inoltre il rigetto dell'istanza di rimessione in termini viene anche giustificato dalla intempestività del deposito della medesima, atteso che, nell'avviso del giudicante, l'avvocato non si può disinteressare degli esiti del deposito telematico successivi alla ricevuta di consegna e che il deposito viene effettivamente posto a conoscenza della controparte nel momento in cui viene accettato dalla cancelleria.

Osservazioni

Tale decisione, a parere di chi scrive, appare evidentemente fin troppo rigorosa nell'affermare il principio che errori riguardanti l'inserimento del numero di ruolo debbano essere sanzionati con il rifiuto del deposito e una mancata rimessione in termini.

Tale fattispecie rientra nella tipologia dei cosiddetti errori “forzabili” dalla cancelleria come ribadito dallo stesso Ministero della Giustizia, nella ormai nota circolare del 27 giugno 2014 aggiornata da ultimo lo scorso 23 ottobre 2015. Viene infatti disposto che le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata.

Si può riscontrare che, ancora una volta un rigido formalismo, si pone in contrasto con le stesse norme processuali, laddove, le stesse disposizioni di attuazione del codice di procedura civile agli artt. 77 e 111, prevedono che il cancelliere possa rifiutare il deposito, solo quando il deposito stesso manchi di uno degli atti giudiziari di parte o qualora la comparsa sia scritta in carattere poco chiaro e non facilmente leggibile.

Peraltro, si ritiene come, nel caso di specie, senza neanche scomodare l'istituto della rimessione in termini, il deposito telematico doveva intendersi perfezionato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, secondo cui il deposito telematico si intende perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

In tal senso peraltro lo scrivente ritiene condivisibile un opposto orientamento del Tribunale di Pescara (ordinanza del 2 ottobre 2015 dott. Carmine di Fulvio) che rimetteva in termini un avvocato che, depositando la propria memoria in un fascicolo errato, si vedeva recapitare ben oltre il termine di scadenza un messaggio di rifiuto da parte della cancelleria.

Purtroppo per la parte istante, invece, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che - sulla base degli elementi ricavabili dalla ricevuta di consegna e dalle deduzioni a verbale - non vi sia modo di ritenere che la causa del rifiuto del deposito non sia imputabile all'avvocato depositante.

Tale impostazione lascia notevolmente perplessi, dovendosi invece chiedere se, con una istanza di rimessione in termini più “determinata” - e comunque più incisiva - il nostro avvocato telematico avrebbe ottenuto una meritata rimessione in termini, atteso che l'errore principale è stato commesso dal cancelliere, che, pur potendo, non ha corretto l'errore sul numero di ruolo incasellando manualmente il deposito nel giusto fascicolo, che ben poteva essere individuato mediante una ricerca più approfondita, magari partendo dalle parti in causa.

Si ritiene, infatti, che una esaustiva istanza di rimessione in termini non dovrebbe neanche considerare una analisi dell'errore sulla terza ricevuta, atteso che a norma di legge (cfr. art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012 e art. 13 d.m. n. 44/2011), il deposito dell'atto telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Si dovrebbe, inoltre, far leva sulla eventuale tardività nel recapito della terza ricevuta che, se recapitata oltre il termine della scadenza, non consentirà all'avvocato depositante di ripetere il deposito correggendo l'errore.

Occorrerebbe in ultimo richiamare, oltre i citati artt. 77 e 111 disp. att. c.p.c., anche il contenuto della circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 che dovrebbe in ogni caso essere allegata all'istanza.

Vi è poi un'ulteriore circostanza non considerata dal giudice, che evidentemente ben poteva analizzare la ricevuta di consegna del deposito verificandone il contenuto. Infatti non si può non rilevare che per impostazione predefinita della quasi totalità dei gestori PEC le ricevute di consegna sono di tipologia “c.d. completa” e contengono pertanto anche il messaggio originale ed eventuale allegato che, nel caso di specie è costituito dal file “atto.enc” che contiene al suo interno l'atto principale, gli allegati e il datiatto.xml (contenente i dati strutturati del deposito), file cifrato con il certificato del Tribunale di destinazione, che viene scompattato dai sistemi informatici del tribunale, ma che, in caso di errore, potrà evidentemente essere aperto anche manualmente dalla cancelleria con l'adeguato supporto dei tecnici del C.I.S.I.A..

È consigliabile dunque configurare sempre la propria PEC con la ricevuta completa, così come è opportuno accertarsi tempestivamente dell'esistenza di eventuali anomalie nei depositi telematici, non lasciando trascorrere troppo tempo prima di chiedere eventualmente la rimessione in termini.

Se, infatti, nel caso di specie non si ritiene di condividere la necessità addotta dal giudicante di esibire le due ulteriori ricevute, tale accertamento ben poteva essere effettuato demandando alla cancelleria le verifiche di cui sopra; mentre si potrebbe condividere la censura del giudicante, laddove ha ritenuto che parte attrice avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell'udienza del 7 ottobre 2015.

Infatti, se è pur vero che il deposito telematico, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 e 13 d.m. n. 44/2011, si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, non ci si può disinteressare dei successivi eventi, atteso che il deposito viene effettivamente posto a conoscenza della controparte nel momento in cui viene accettato dalla cancelleria.

Sarà dunque buona prassi dell'avvocato telematico attivare le soluzioni più opportune al caso di specie, contattando tempestivamente la cancelleria in caso di errori nei controlli automatici comunicati dopo la scadenza dei termini o depositando tempestivamente la propria istanza di rimessione in termini in caso di rifiuto da parte della cancelleria.

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