La modalità per il deposito del ricorso in opposizione agli atti esecutivi

29 Ottobre 2015

Il deposito di un ricorso in opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. effettuato per via telematica è affetto da irregolarità trattandosi di atto non rientrante fra quelli depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Massima

Il deposito di un ricorso in opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. effettuato per via telematica è affetto da irregolarità trattandosi di atto non rientrante fra quelli depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Deve pertanto essere concesso un termine affinché il ricorrente depositi in cancelleria l'originale cartaceo.

Il caso

Da quanto è dato comprendere dal provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina, il caso scrutinato concerne le modalità di deposito di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. e cioè se nel caso di specie ci si trovi di fronte ad atto il cui deposito possa (o debba) essere effettuato per via telematica o se si tratti di tipologia tuttora esclusa dalla possibilità di deposito ai sensi della normativa sul PCT.

La questione

Effettuato il deposito per via telematica di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che il difensore abbia correttamente applicato la normativa introdotta dal d.l. n. 179/2012 o deve piuttosto ritenersi che tale normativa non è stata correttamente applicata? E laddove si propendesse per tale seconda soluzione, quale sarebbe la sanzione applicabile?

Le soluzioni giuridiche

La questione giuridica affrontata dal Tribunale di Latina è relativamente nuova e affronta un tema in realtà delicato, ovvero quale sia la linea di confine tra obbligatorietà (o possibilità) di deposito telematico degli atti nel processo esecutivo e permanenza dell'obbligo di deposito cosiddetto cartaceo. Si tratta così di approfondire il rapporto tra l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico a carico delle parti precedentemente costituite, e il successivo secondo comma che, nel caso del processo esecutivo, ha previsto invece l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti successivi a quello con il quale inizia l'esecuzione.

A tale problematica la giurisprudenza di merito ha dato risposte variegate, prevedendo in alcuni casi l'applicabilità della disposizione del primo comma anche al processo esecutivo; in altri casi, invece, tale eventualità è stata esclusa.

Osservazioni

L'ordinanza in commento ha dunque ritenuto che il deposito telematico di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. fosse affetto da irregolarità, trattandosi di atto non rientrante fra quelli depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.

L'esame della pronuncia riveste tuttora massima importanza, anche dopo l'introduzione del comma 1-bis all'interno dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012.

In sostanza con la novella sono stati resi possibili (seppur in via facoltativa) anche i depositi telematici di atti diversi da quelli menzionati dal comma 1 e dunque anche i depositi telematici di atti introduttivi del giudizio.

La norma però rende possibili detti depositi solo nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, non in quelli di opposizione, sicché nel caso di specie la norma in questione non è risolutiva, essendo gli atti del processo di esecuzione (qual è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) estranei all'ambito di applicazione della stessa.

Piuttosto, la soluzione interpretativa proposta dal Tribunale di Latina andrà valutata ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 9-bis del d.l. n. 179/2012 secondo il quale il deposito telematico è obbligatorio per gli atti successivi a quello con cui inizia l'esecuzione.

Occorre dunque valutare se nel caso di specie ci si trovi di fronte:

  • al deposito di un atto del processo di esecuzione già avviato con il pignoramento e dunque soggetto all'obbligo di deposito telematico
  • ad un atto introduttivo di un nuovo giudizio e dunque non regolarmente depositato per via telematica in quanto effettuato da parte non precedentemente costituita che non può avvalersi del regime introdotto dal comma 1-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012.

Per rispondere al quesito occorre considerare quanto dispone l'art. 617, comma 2, c.p.c..

Dalla lettura della norma comprendiamo che il deposito del ricorso dev'essere effettuato nel fascicolo dell'esecuzione ed innanzi al giudice dell'esecuzione già designato e pertanto per risolvere il quesito oggetto di analisi dobbiamo porci un'ulteriore domanda e cioè:

  • nell'ambito di un processo esecutivo già radicato per la parte non precedentemente costituita vige l'obbligo di deposito telematico o tale obbligo nasce solo a seguito del deposito dell'atto con il quale la parte in questione si costituisce?

Si ritiene che l'assetto normativo delineato dall'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 deponga per la prima delle opzioni sopra proposte, stante che:

  • la disposizione che rende obbligatorio il deposito degli atti delle parti precedentemente costituite è riferita al solo deposito nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, non contemplando il processo esecutivo;
  • la disposizione del comma 2 non contempla alcuna attività di costituzione (concordemente peraltro al fatto che nel processo esecutivo l'attività di costituzione delle parti debitrici è meramente eventuale) ma identifica un solo limite temporale (l'atto con il quale inizia l'esecuzione, ovvero il pignoramento nella maggior parte dei casi) successivamente al quale ogni deposito nel processo esecutivo va effettuato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., nel caso di proposizione di opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza egli dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Si profila dunque un giudizio bifasico che si snoda lungo due momenti differenti: un primo, innanzi al giudice dell'esecuzione, volto sostanzialmente alla valutazione sull'opportunità o meno di sospendere la procedura esecutiva ed un secondo, di merito vero e proprio, che segue oltretutto le regole sulla competenza per valore.

Riassumendo le considerazioni ora svolte appare dunque evidente, ad avviso di chi scrive, l'erroneità della pronuncia del giudice di Latina; infatti:

  • il deposito del ricorso in opposizione venne effettuato per via telematica all'interno di un fascicolo dell'esecuzione già formato, in ossequio a quanto espressamente previsto dagli artt. 617 e 618 c.p.c.;
  • l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 rende obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti successivi a quello con il quale inizia l'esecuzione;
  • il ricorso in opposizione, almeno nella sua prima fase, è a tutti gli effetti atto che va depositato nel fascicolo dell'esecuzione ed è pertanto soggetto all'obbligo di deposito telematico.

Ad avviso di chi scrive, l'analisi dei testi normativi porta dunque a considerare erronea la pronuncia in commento, essendo il deposito telematico la corretta modalità per l'introduzione del procedimento ex art. 617 c.p.c..