Iscrizione a ruolo del processo esecutivo: l'attestazione di conformità degli atti da depositare non è indispensabile

Andrea Ricuperati
29 Giugno 2016

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alle conseguenze derivanti dall'assenza, negli atti processuali, dell'attestazione di conformità: l'omissione di tale formalità è idonea a inficiare la validità della notifica di un provvedimento giudiziario o dell'iscrizione di una causa a ruolo?
Massima

In assenza di contestazioni da parte del debitore esecutato circa l'autenticità del titolo esecutivo, precetto e/o pignoramento, l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento.

Il caso

Il creditore procedente Tizio interponeva dinanzi al Tribunale di Caltanissetta reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice monocratico aveva – in accoglimento dell'istanza formulata dal debitore Caio con l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - sospeso l'esecuzione forzata mobiliare (presso terzi) instaurata nei suoi confronti.

L'opposizione di Caio era stata addotta sulla base di due argomentazioni di interesse nella presente sede (ossia con riguardo al PCT):

(i) quella secondo la quale il decreto ingiuntivo (telematico) provvisoriamente esecutivo era stato notificato senza la – a dire di Caio necessaria – attestazione di conformità della copia;

(ii) quella secondo cui, al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, il titolo, il precetto ed il pignoramento erano stati depositati in copie prive dell'attestazione di conformità contemplata dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c..

La questione

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alle conseguenze derivanti dall'assenza – negli atti processuali – dell'attestazione di conformità, che il difensore ha l'onere di rendere in virtù dei poteri attribuitigli da una serie di norme di recente introduzione (tra gli altri, artt. 16-bis, commi e 2 e 9-bis, 16-decies e 16-undecies d.l. n. 179/2012; artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 1, c.p.c.): se, cioè, l'omissione di tale formalità sia – o meno – idonea ad inficiare la validità della notifica di un provvedimento giudiziario o dell'iscrizione di una causa a ruolo.

Le soluzioni giuridiche

In ordine al primo quesito il Tribunale ha acclarato che la mancanza di attestazione di conformità sulla copia notificata del provvedimento monitorio, in quanto attinente alla regolarità formale del titolo esecutivo e non al diritto del creditore di promuovere l'espropriazione forzata, avrebbe dovuto essere fatta valere nell'àmbito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica: donde la tardività della censura, giacchè contenuta in un ricorso (definito dal debitore, impropriamente sotto detto profilo, “opposizione all'esecuzione”) depositato dopo la scadenza del suddetto termine.

Circa la seconda tematica, invece, il Collegio ha affermato che:

  • l'inefficacia del pignoramento può essere sancita solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;
  • la mancanza dell'attestazione di conformità costituisce “vizio meramente formale” del relativo atto, insuscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti del debitore quando quest'ultimo non contesti l'autenticità della copia;
  • nel caso di specie, nessun dubbio è stato sollevato dall'esecutato in ordine alla conformità delle copie rispetto ai rispettivi originali di titolo, precetto e pignoramento presso terzi;
  • a ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005 (cd. CAD), le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, estratte con l'osservanza delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD, equivalgono agli originali e la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta;
  • l'omissione dell'attestazione, allora, integra gli estremi della mera irregolarità sanabile dal successivo deposito degli atti in originale.

Ne è disceso l'accoglimento del reclamo del creditore, con la conseguente revoca dell'inibitoria pronunziata dal Giudice monocratico.

Osservazioni

A proposito della questione relativa all'attestazione di conformità della copia esecutiva del decreto ingiuntivo, l'opinione di chi scrive è che si tratti di un falso problema, laddove – come si ha motivo di ritenere nella vicenda in esame – la notifica del titolo esecutivo non sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata: infatti, l'avvocato che estragga copie esecutive di un titolo di formazione giudiziale non ha il potere di attestarne la conformità quando intenda procedere alla notifica con modalità tradizionale (ossia tramite ufficiale giudiziario od in proprio a mani o con l'ausilio del servizio postale), in quanto solo il cancelliere è legittimato a rilasciare esemplari muniti di formula esecutiva (cfr. art. 475 c.p.c.).

Sulla tematica della rilevanza della mancata attestazione di conformità in sede di iscrizione a ruolo del processo esecutivo, il Tribunale di Bari (ord., 4 maggio 2016) è giunto allo stesso convincimento manifestato dall'ordinanza del Collegio nisseno, sia pure utilizzando il diverso argomento del richiamo – da parte della norma statuente l'inefficacia del pignoramento presso terzi – del secondo e non del terzo periodo (contemplante appunto l'obbligo di attestazione) dell'art. 543 c.p.c.; in termini analoghi a quelli del Tribunale di Caltanissetta si è espresso il Tribunale di Bologna (ord. 22 ottobre 2015), il quale ha affermato che l'esibizione degli originali aveva consentito al giudice di verificare la conformità precedentemente non attestata dal difensore, parlando dunque di “raggiungimento dello scopo”. Per la tesi più rigorosa, ad avviso della quale la carenza di tempestiva attestazione rende tout court inefficace il pignoramento, si veda Trib. Pesaro, ord. 10 giugno 2015.

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