Guida pratica alle impugnazioni telematiche

29 Settembre 2017

Un quadro completo e pratico delle operazioni inerenti il promovimento di un'impugnazione civile per via informatica.
Premessa

Mentre il deposito degli atti endoprocessuali può dirsi concetto ampiamente accolto e metabolizzato dalla platea degli operatori giudiziali, qualche resistenza si denuncia ancora con riguardo agli atti introduttivi del giudizio — né il permanere del “binario alternativo”, cioè della facoltà per l'avvocato di optare, indifferentemente, per il deposito telematico ovvero per la tradizionale modalità analogica (cartacea), si rivela di reale aiuto alla piena affermazione del PCT.

Tali dubbi crescono col procedere nei gradi di giudizio, dovendo il giurista pratico confrontarsi con questioni di natura tecnico-informatica scaturenti dalle norme processuali e, sovente, dalla natura, per così dire, “mista” dei materiali di causa, ossia quando il fascicolo d'ufficio sia in parte analogico e in parte informatico.

L'ulteriore circostanza che il giudizio di cassazione non sia incluso nell'infrastruttura del processo telematico complica non poco le cose per quei volenterosi ed entusiasti dell'evoluzione digitale nonostante la Suprema Corte sia stata a suo tempo pioniera dell'innovazione quando istituì il suo CED, digitalizzando e mettendo online (sia pur con i limiti dell'epoca) il proprio archivio sentenze (come dire: la madre di tutte le banche dati giuridiche che sarebbero in seguito venute).

Malgrado le tortuosità del percorso che l'avvocato digitale è chiamato a seguire, è comunque già adesso possibile effettuare per via informatica la maggior parte (e, in alcuni casi, la totalità) delle operazioni inerenti il promovimento di un'impugnazione civile: nei paragrafi che seguiranno cercheremo di darne un quadro completo, con taglio eminentemente pratico pur senza trascurare il punto di diritto.

L'impugnazione e la sua notificazione

a) la forma dell'impugnazione

Di norma, l'atto di impugnazione segue la forma dell'atto introduttivo di primo grado; pertanto, si avrà:

  • la citazione, nel caso dell'appello avverso le sentenze di primo grado (sia del Giudice di pace, sia del Tribunale) nei giudizi ordinari di cognizione introdotti a loro volta con citazione;
  • il ricorso, nel caso dell'appello avverso le sentenze di primo grado emesse a definizione di giudizi promossi con ricorso: controversie di lavoro e previdenziali, cause di separazione e divorzio, etc.. È il caso, poi, di segnalare l'eccezione alla regola costituita dal giudizio sommario di cognizione: l'appello ex art. 702-quater c.p.c. dev'essere infatti introdotto con citazione [in giurisprudenza è stato ritenuto che «il gravame proposto con una forma diversa dalla citazione può ritenersi tempestivo se l'atto di impugnazione sia stato non solo depositato ma anche notificato alla controparte nel termine per impugnare» (App. Milano 4 ottobre 2016)].

Quanto supra non riguarda il giudizio di cassazione il cui atto introduttivo, sebbene abbia forma di ricorso, deve previamente essere notificato alle controparti.

Sotto l'aspetto tecnico-informatico, l'impugnazione andrà redatta con l'abituale word processor ed esportata direttamente in formato PDF secondo quanto disposto dalle specifiche tecniche del PCT (art. 12 del Provvedimento Responsabile DGSIA 16 aprile 2014), indi l'atto del processo in forma di documento informatico così ottenuto dovrà essere sottoscritto dall'avvocato con firma digitale (

CAdES

-BES o

PAdES

-BES).

b) La notificazione dell'impugnazione

La notificazione di cui tratteremo è, ovviamente, quella effettuata tramite la posta elettronica certificata e disciplinata in via generale dall'art. 3-bis l. 21 luglio 1994 n. 53.

Trattandosi di impugnazione, la notificazione andrà indirizzata al procuratore della parte avversa costituito in primo grado (ex artt. 330 e 170 c.p.c. in combinato disposto), all'indirizzo PEC risultante nel

ReGIndE

(art. 7 d.m. giustizia 21 febbraio 2011 n. 44) o nell'

INIPEC

(art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, CAD); secondo l'attuale formulazione dell'art. 170 c.p.c., sarà sufficiente la notificazione di una sola copia dell'atto quand'anche il procuratore fosse costituito per più parti, dunque basterà un solo messaggio PEC portante in allegato:

  • l'impugnazione;
  • eventualmente la procura alle liti (se quella conferita per il primo grado fosse limitata a quello, oppure se il difensore sia cambiato fra un grado e il successivo, o ancora nel caso della notificazione del ricorso per cassazione);
  • la relazione di notificazione.

Quando, invece, oltre a esservi più controparti, vi siano anche più procuratori (anche nel caso che più procuratori assistano una medesima o un medesimo gruppo di controparti), lo stesso messaggio PEC andrà indirizzato contemporaneamente ai relativi indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri supra menzionati (è lo schema della medesima email diretta a più destinatari e, a ben vedere, la trasposizione pari pari sul versante telematico dell'originale analogico portante più relazioni di notificazione).

Si noti che lo schema appena esposto si applica più propriamente all'impugnazione nella forma della citazione; nel caso in cui l'impugnazione abbia forma di ricorso (tranne che nel caso della cassazione), essa andrà innanzitutto e previamente depositata all'ufficio giudiziario competente e solo in seguito notificata al procuratore avversario, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione; cosicché, il relativo messaggio PEC porterà in allegato:

  • l'impugnazione depositata (attenzione: come copia informatica, di cui si dovrà attestare la conformità, o - preferibilmente - duplicato informatico scaricato dal fascicolo informatico del giudizio d'appello appena instaurato),
  • il decreto di fissazione dell'udienza (idem ut supra) e, naturalmente,
  • la relazione di notificazione.

(Come si noterà, non è necessario allegare anche la procura alle liti: per una più approfondita disamina al riguardo si veda E. Forner, Breve rassegna di questioni pratiche in materia di copie e notificazioni nel processo civile telematico, in www.ilProcessotelematico.it).

Il deposito dell'impugnazione e l'iscrizione a ruolo del giudizio

a) il deposito dell'impugnazione notificata

Nel caso in cui l'impugnazione abbia forma di citazione, occorrerà importare nella busta telematica i messaggi PEC ricevuti dall'avvocato notificante e costituenti la

RdA

(il messaggio PEC con cui il provider del notificante dà atto di aver preso in carico il messaggio per la successiva consegna al destinatario) e la

RdAC

(il messaggio PEC con cui il provider del destinatario - che può anche essere il medesimo del notificante - comunica di aver messo il messaggio a disposizione del notificato nella di lui casella PEC): tali messaggi PEC costituiscono la prova dell'avvenuta notificazione telematica.

Inoltre, quale atto principale andrà inserito non il file già presente nel computer del notificante e che è stato allegato al messaggio PEC costituente la notificazione, bensì il file contenuto nella

RdAC

, dalla quale andrà previamente e opportunamente estratto (tecnicamente, questo sarà un duplicato informatico, poiché la

RdAC

non verrà comunque modificata o, per meglio dire, il file in questione non verrà rimosso dalla

RdAC

): ciò, perché il procedimento di invio tramite PEC aggiunge delle informazioni ai file trasmessi, pur senza alterarne o annullarne la firma digitale in origine apposta dal notificante, di guisa che il sistema del PCT rileverebbe un'incongruenza nel caso in cui quale atto principale venisse inserito nella busta telematica lo stesso file allegato al messaggio PEC di notificazione (e ciò, nonostante non vi siano differenze sostanziali nel contenuto dell'uno e dell'altro file.

Per tranquillizzare i lettori non ancora a proprio agio con le questioni più strettamente informatiche del processo telematico, è opportuno rilevare come i redattori più comunemente adottati implementino al loro interno anche le funzioni relative alla notificazione telematica, così da automatizzare queste e altre operazioni “tecniche” che potrebbero risultare un tantino ostiche.

Per completezza di trattazione, aggiungiamo che, nel caso del procedimento introdotto con ricorso, la procedura inerente il deposito della prova della notificazione del ricorso e pedissequo decreto è assai meno complicata, seguendo lo schema del deposito endoprocessuale, in cui l'atto principale sarà una mera nota di deposito e

RdA

e

RdAC

andranno inseriti nella busta telematica come allegati.

b) Il deposito del fascicolo di parte di primo grado

A seconda di quanto risalente sia il procedimento di primo grado, si potranno verificare tre alternative situazioni:

  • il fascicolo di parte di primo grado è interamente analogico (situazione, in realtà, più di scuola che altro, salvo il caso estremo di giudizi caduti in sospensione per la pendenza di altri, pregiudiziali);
  • il fascicolo di parte di primo grado è in parte analogico e in parte informatico;
  • il fascicolo di parte di primo grado è interamente informatico.

È, invero, necessario e opportuno precisare che un “fascicolo di parte informatico”, tecnicamente, non esiste: a differenza che nel processo “analogico”, nel quale gli originali degli atti di parte confluivano nel fascicolo (cartaceo) di parte e le copie nei fascicoli (pure cartacei) di parte avversari e nel fascicolo d'ufficio, nel processo telematico vi è un unico fascicolo informatico nel quale sono contenuti, indistintamente, gli “originali” degli atti di parte (con i relativi allegati) e gli “originali” degli atti e dei provvedimenti del giudice (incluso il verbale d'udienza): si è usata qui la locuzione “fascicolo di parte informatico” unicamente per mantenere il parallelismo coll'equivalente analogico e facilitare la comprensione nel lettore (allo stesso modo, anche la locuzione “originale” è per certi versi impropria: per chi fosse interessato ad approfondire la questione si veda E. Forner, Procedura civile digitale, Giuffrè, 2015, 187-190). Ciò detto, qualora il fascicolo di parte di primo grado fosse interamente analogico, l'avvocato dovrà realizzare le copie informatiche di ciascun atto e documento in esso contenuto, provvedendo ad attestarne la conformità secondo quanto previsto dall'art. 16-undecies, commi 2 e 3, d.l. n. 179/2012 (la modalità più semplice consisterà nella predisposizione dell'attestazione di conformità su separato documento informatico che dovrà elencare dettagliatamente tutte le copie informatiche cui attiene). Nel caso del fascicolo “misto analogico-informatico”, quanto visto a proposito del fascicolo di parte interamente analogico varrà per la parte degli atti e documenti originariamente dimessi in formato analogico. Per la restante parte in formato di documento informatico del fascicolo “misto”, nonché per tutti gli atti e documenti del fascicolo interamente informatico (ma si rammenti la precisazione di poc'anzi), l'avvocato dovrà scaricare dal fascicolo informatico del giudizio i propri atti e documenti depositati: al riguardo, sarà preferibile scaricarli come duplicati informatici, poiché in tal caso non vi sarà necessità di attestarne la conformità, bastando semplicemente precisare che, appunto, di duplicati informatici trattasi. Tutti gli atti e documenti informatici così raccolti, che si tratti di copie ovvero di duplicati, andranno importati nella busta telematica del deposito dell'impugnazione presso l'ufficio competente; ciò sembrerebbe rappresentare la difficoltà maggiore, poiché la struttura tecnologica della busta telematica non consente di replicare la struttura a fascicolo e sottofascicoli del versante analogico.

Per essere un po' meno criptici: nel processo “analogico”, l'avvocato che si costituiva nel grado d'impugnazione depositava il proprio fascicolo di parte per tale grado, al cui interno veniva inserito altresì il fascicolo di parte del grado precedente, di guisa che si veniva comunque a creare una netta distinzione fra ciò che perteneva al primo grado e quanto invece riguardava il gravame.

Nel processo telematico un simile fenomeno non è direttamente replicabile, poiché la busta telematica non supporta le “cartelle” (a differenza dei file system dei computer in uso presso gli studi - e anche a casa, ovviamente). Occorre pertanto ricorrere a qualche stratagemma che sia compatibile tecnicamente con la struttura della busta telematica e, quindi, si potrà pertanto, alternativamente:

  • denominare i singoli file in maniera tale da marcare la distinzione fra un grado e l'altro (per esempio, gli atti del primo grado potrebbero essere nominati “Tribunale_01-citazione.pdf”, “Tribunale_02-memoria-183-I.pdf”, etc.);
  • comprimere in un file di formato ZIP (o RAR o ARJ) tutti gli atti e documenti inerenti il primo grado (per esempio, denominandolo “Fascicolo-di-parte-I-grado.zip” aut similia).

In tal modo, sarà garantito un minimo di ordine interno al deposito telematico.

Vale la pena di segnalare come analogamente dovrà procedersi nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo (che, in effetti, viene fatta rientrare dalla dottrina nel novero delle impugnazioni, per quanto particolare), e ciò soprattutto per il ricorrente convenuto nel giudizio di opposizione: quest'ultimo, infatti, essendo pertinente a un differente registro, dà origine a un autonomo e distinto fascicolo informatico - come, peraltro, avveniva anche in epoca “analogica”; ma mentre in allora era materialmente possibile - ed era, anzi, prassi in moltissimi uffici giudiziari - che il fascicolo della fase monitoria venisse dal cancelliere inserito nel fascicolo del giudizio di opposizione, ciò è in radice escluso nel PCT, per ragioni di natura tecnica-informatica; così, il creditore opposto dovrà (nuovamente) produrre, all'atto di costituirsi nell'opposizione, tutti i documenti versati nella precedente fase monitoria, altrimenti destinati a rimanere sconosciuti al giudice dell'opposizione (che, infatti, non ha accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio).

c) Formalità dell'iscrizione a ruolo

Solo per completare la nostra veloce ricognizione degli incombenti che ineriscono l'iscrizione a ruolo dell'impugnazione - rectius: di qualunque causa civile promossa in via telematica - spenderemo poche parole circa la redazione della nota d'iscrizione a ruolo e il versamento del contributo unificato per le spese di giustizia.

La redazione della nota d'iscrizione a ruolo è un compito che viene svolto in maniera pressoché automatica dal redattore; difatti, quando si deve predisporre un deposito telematico per una determinata causa, il redattore richiede all'utente di “creare un nuovo fascicolo”, ossia di immettere una determinata serie di dati, esattamente quelli che necessita inserire nella nota: generalità delle parti e del procuratore, oggetto e valore della causa, indicazione dell'ufficio giudiziario, etc.. Tali dati debbono essere inseriti solo al momento in cui viene “creato il fascicolo”, poiché in occasione dei successivi depositi degli atti endoprocessuali l'utente dovrà solo richiamare la posizione in precedenza creata per trovarsi direttamente nella maschera di inserimento dell'atto e degli eventuali allegati nella busta telematica.

Quando il deposito inerisce all'iscrizione a ruolo della causa, il redattore offrirà all'utente la possibilità di generare la nota d'iscrizione a ruolo nel corretto formato informatico semplicemente cliccando su un'icona.

Il versamento del contributo unificato richiede invece qualche minimo impegno in più e può svolgersi in maniere leggermente differenti a seconda che il redattore utilizzato implementi o meno al suo interno tale funzione; quando sia così, l'utente viene assistito nella procedura di pagamento dal redattore stesso e si ritroverà al termine le ricevute degli effettuati versamenti (oltre all'importo del contributo unificato vero e proprio, per l'iscrizione a ruolo della causa è necessario pagare altresì i diritti forfettizzati di cui all'art. 30 d.P.R. n. 115/2002; come nel versante analogico sulla nota d'iscrizione a ruolo vengono applicate due distinte marche, così dal lato telematico necessiteranno due distinti pagamenti, anche se effettuati in un'unica operazione) automaticamente importate nella busta telematica.

Se il redattore in uso sia sfornito di detta funzione, l'avvocato dovrà avvalersi del servizio disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia e, all'esito, importare le ricevute nella busta alla stregua di un qualsiasi altro allegato (per un'illustrazione dettagliata della procedura di pagamento tramite il

PST

v. E. Forner, Stratagemmi per il PCT, Giuffrè, 2016, 43-51).

Il servizio è offerto da un ampio numero di prestatori (istituti di credito e Poste Italiane): alcuni richiedono di attivare uno speciale conto corrente, alcuni offrono la funzionalità inclusa in un contratto di conto corrente bancario dedicato ai professionisti, altri infine consentono il pagamento online mediante carta di credito senza altri oneri che una modesta commissione; all'apparenza, il versamento telematico risulterebbe (sia pur di poco) più costoso rispetto a quello tradizionale di tipo “analogico”, in realtà tale sovrapprezzo è ampiamente compensato dal risparmio del tempo che altrimenti sarebbe servito per andare a procurarsi le marche e, soprattutto, per l'accesso all'ufficio giudiziario e alla relativa cancelleria.

Il giudizio di cassazione

Abbiamo esordito ricordando che, a tuttora, il giudizio di cassazione è escluso dall'infrastruttura del PCT; pertanto, non è attualmente possibile procedere al deposito telematico né del ricorso né del controricorso né delle eventuali memorie conclusive.

Questo non significa, tuttavia, che non sia possibile svolgere per via telematica alcune attività finalizzate alla proposizione del giudizio di cassazione.

In primo luogo, è non solo possibile ma addirittura obbligatorio servirsi delle procedure telematiche per quanto concerne la copia della sentenza impugnata: l'avvocato che intenda promuovere il giudizio di cassazione dovrà scaricare dal fascicolo informatico del giudizio d'appello la sentenza che ha definito il grado ed estrarne una copia analogica, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012 (è indifferente, nel caso, che a essere attestata conforme sia una copia informatica o un duplicato informatico; per il mero “effetto scenografico” potrebbe preferirsi la copia informatica, sulla quale il sistema del PCT automaticamente appone alcune indicazioni quali il numero di ruolo e l'indicazione del firmatario digitale).

Rammentiamo, infatti, che la facoltà di attestare la conformità delle copie analogiche delle sentenze non è limitata all'ambito del giudizio o del contenzioso in cui l'avvocato opera, bensì ha valore erga omnes, e l'avvocato attestante, a tal fine, assume qualifica di pubblico ufficiale «ad ogni effetto» (art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012).

È inoltre esperibile in via telematica anche la notificazione del ricorso (e del controricorso), ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994: si ricordi, invero, che la legge in parola attribuisce all'avvocato la facoltà generale (quindi, non limitata al solo PCT) di procedere in proprio alla notificazione di atti giudiziali (e stragiudiziali) in materia civile (e amministrativa) (e per la notificazione telematica non è neppure richiesto che l'avvocato sia munito della preventiva autorizzazione del proprio Consiglio dell'Ordine, a differenza di quanto avviene per la notificazione tramite il servizio postale o diretta a mani dell'avvocato di controparte).

La notificazione telematica richiede che tanto il notificante quanto il destinatario della notificazione siano muniti di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi; tale requisito è di regola soddisfatto ex lege, poiché ogni avvocato iscritto all'Albo deve essere titolare di un indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine - indirizzo che viene poi inserito nel

ReGIndE

e nell'

INIPEC

- e poiché la notificazione del ricorso (e del controricorso) viene effettuata al procuratore della controparte.

L'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 esige il «rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»: la normativa di riferimento, in questo caso, non è quella specifica del processo civile telematico, bensì quella generale contenuta nel CAD (d.lgs. n. 82/2005); all'atto pratico, peraltro, nulla cambia rispetto alla prassi cui gli avvocati si sono avvezzi dall'entrata a regime del PCT, pertanto il ricorso (e il controricorso) potranno tranquillamente essere redatti coll'abituale word processor, esportati in formato PDF e sottoscritti con la firma digitale, esattamente come ogni altro atto del PCT.

Quando, poi, si dovrà procedere al deposito presso la cancelleria della Suprema Corte del ricorso e del fascicolo di parte, ovviamente si dovrà ricorrere alla tradizionale modalità analogica, ossia atti e allegati dovranno tutti essere in formato cartaceo.

Per quanto attiene agli atti e ai documenti dei precedenti gradi del processo, quelli che già non fossero nativamente analogici potranno essere resi tali con la procedura di cui all'art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012 (valgono le stesse considerazioni svolte poc'anzi a proposito delle sentenze; si noti che si tratta della procedura inversa a quella illustrata per la proposizione telematica dell'impugnazione).

Non presenta problematiche di rilievo neppure il deposito del ricorso (o del controricorso) e della prova delle effettuate notifiche dello stesso:

  • il ricorso, infatti, potrà essere stampato e sottoscritto di pugno dall'avvocato come si è fatto ab immemorabili (gli avvocati più giovani, “nativi del processo digitale”, dovrebbero fare in tempo a esordire in Cassazione quando anche la Suprema Corte sarà stata finalmente inclusa nel sistema del PCT);
  • per quanto attiene la prova delle notifiche, soccorre il disposto dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994: si tratterà di stampare integralmente la

    RdA

    e la

    RdAC

    e di attestare la conformità delle copie così estratte agli originali, così come si fa per gli atti e i provvedimenti del giudice estratti dal fascicolo informatico del giudizio (cambia solo la norma di riferimento, che nel caso di specie è l'art. 23, comma 1, CAD - peraltro, a opinione di chi scrive, solo per un difetto di coordinamento del comma 1-bis con le modifiche a suo tempo apportate al d.l. n. 179/2012, segnatamente l'introduzione degli artt. 16-decies e 16-undecies).

A quest'ultimo riguardo, pare opportuno aggiungere il rilievo che i redattori che implementano al loro interno anche le funzioni di notificazione telematica sono predisposti altresì per la corretta stampa di

RdA

e

RdAC

così che all'avvocato non rimane che prendere la penna e firmare.

Occorre dare atto che in una recente ordinanza la Suprema Corte ha affermato che «nel giudizio di cassazione non operano le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte» (Cass. civ., sez. VI, ord., 23 marzo 2017, n. 7443): ciò parrebbe fare carta straccia di tutto quanto siamo venuti esponendo e sostenendo sin qui.

Tale orientamento, tuttavia, appare contraddetto e smentito da altra ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 14 marzo 2017, n. 6518), che per certi versi si presenta “di manica larghissima” quando si tratti di superare alcune irregolarità tecnico-informatiche commesse nell'effettuazione della notificazione via PEC.

A ben leggere l'ordinanza “incriminata”, tuttavia, si può giungere alla conclusione che chi seguisse le “istruzioni” che abbiamo esposto retro non dovrebbe incontrare alcuno di tali problemi; senza contare il fatto che, come quandoque bonus dormitat Homerus, così anche la Suprema Corte non è infallibile: pare questo uno di quei (rari) casi, come più ampiamente e condivisibilmente spiegato nel commento di G. Vitrani, L'utilizzabilità della firma digitale nel processo di Cassazione, in www.ilProcessotelematico.it) al quale non rimane che rimandare (unendoci all'Autore nell'auspicio che rimanga caso isolato e irripetuto).

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