Vincenza Di Cristofano
30 Agosto 2017

La notificazione del ricorso e del decreto d'ingiunzione costituisce un onere per la parte ricorrente, non solo al fine di consentire la decorrenza del termine per l'opposizione, ma, altresì, come prevede l'art. 644 c.p.c., al fine di impedire che il decreto stesso divenga inefficace.
Inquadramento

L'art. 643 c.p.c. prevede che l'originale del decreto d'ingiunzione sia depositato, con l'originale del ricorso in calce al quale è scritto, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciato e che sia notificato per copia autentica all'intimato, unitamente alla copia autentica del ricorso, nei modi previsti dall'art. 137 ss. c.p.c.. Ai sensi dell'art. 644 c.p.c. la notificazione va effettuata entro sessanta giorni dalla sua pronuncia (novanta giorni se la notifica deve essere effettuata al di fuori del territorio della Repubblica), altrimenti il decreto ingiuntivo diventa inefficace. La ratio della sanzione de qua è ascrivibile sia alla necessità di evitare che perduri, a tempo indeterminato, l'incertezza in ordine al diritto del creditore, poiché in assenza di notificazione non può iniziare a decorrere il termine per proporre opposizione, sia alla convinzione che il trascorrere di un lungo periodo di tempo equivale a presunzione di abbandono del titolo (Cass., 23 agosto 2011, n. 17478).

In ogni caso, l'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il disposto dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.

Termine per la notificazione

La notificazione del ricorso e del decreto d'ingiunzione costituisce un onere per la parte ricorrente, non solo al fine di consentire la decorrenza del termine per l'opposizione, ma, altresì, come prevede l'art. 644c.p.c., al fine di impedire che il decreto stesso divenga inefficace.

Tale risultato si produce qualora il decreto ingiuntivo non sia notificato entro sessanta giorni dalla sua pronuncia, se la notificazione deve avvenire in Italia, ed entro novanta giorni negli altri casi (il termine ordinario per la notificazione del decreto ingiuntivo, originariamente fissato in 40 giorni, è stato elevato a 60 giorni ad opera dell'art. 8-bis, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con L. 20 dicembre 1995, n. 534). Circa il momento della sua decorrenza, è pacifico che a tal fine rilevi non tanto il giorno della pronuncia del decreto ingiuntivo, quanto - se diverso - quello della sua pubblicazione, ossia del suo deposito in cancelleria (Cass., sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959, in dejure.giuffre.it; Cass., sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7160). Il termine acceleratorio previsto dalla norma in esame è senza dubbio soggetto alla sospensione feriale dei termini previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. II, 4 giugno 1999, n. 5447).

Molto dibattuta è stata, invece, la questione relativa all'ammissibilità di una rimessione in termini. La soluzione del problema è ovviamente condizionata dal contenuto dell'art. 153 c.p.c., che fino al 4 luglio 2009 prevedeva l'assoluta improrogabilità dei termini perentori, mentre a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, consente alla “parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” di “chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. Come detto, con la recente modifica dell'art. 153 c.p.c. - e, quindi, con lo spostamento dal II al I Libro del codice della relativa disciplina - il dibattito dovrebbe ritenersi ormai definitivamente sopito, tant'è vero che la recente giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 18 giugno 2012, in dejure.giuffre.it) ha ritenuto che il nuovo comma 2 dell'art. 153 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69/2009, prevede un principio generale (non più limitato alla sola fase istruttoria del procedimento) di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenza senza colpa. Infatti, l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153 c.p.c. (cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali) non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini, che, pertanto, deve ritenersi ammessa anche nel caso di mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., che non sia derivata da colpa del creditore. Pertanto, nel caso in cui il creditore dimostri di non aver potuto notificare il decreto entro il termine perentorio di cui sopra per cause a lui non imputabili, può rivolgersi al giudice che ha messo il decreto, proponendo istanza di rimessione in termini affinché gli sia concesso un nuovo termine entro cui procedere alla notifica.

Notificazione del decreto ingiuntivo

Per le forme e le modalità di notificazione del decreto ingiuntivo devono essere osservati i principi stabiliti in via generale dagli artt. 137 ss., atteso che il provvedimento è emesso in assenza di contraddittorio.

Per procedere alla notificazione (nel termine di cui si è detto nel paragrafo che precede), l'istante deve estrarre la copia autentica (v. art. 643, comma 2, c.p.c.) dell'originale del ricorso e del pedissequo decreto che, ai sensi dell'art. 643, comma 1, c.p.c., resta depositato nella cancelleria del giudice adito. A proposito dell'autenticazione (effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata), la giurisprudenza ha ritenuto che l'assenza, in essa, dell'indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa (Cass., sez. 1, 8 giugno 1999, n. 5628).

L'art. 643 c.p.c., tuttavia, deve necessariamente essere letto alla luce dei nuovi strumenti giuridico/digitali che sono entrati a far parte del nostro ordinamento. In effetti per i procedimenti monitori per i quali è prevista l'obbligatorietà del deposito telematico (i.e. quelli di competenza del tribunale; cfr. art. 16 bis, co. 4, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) l'istante otterrà il c.d. decreto ingiuntivo telematico. Ai fini della notifica ex art. 643, co. 2, c.p.c. occorre fare riferimento all'art. 16-bis, co. 9-bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine». Pertanto, ai fini della notifica ex art. 643, comma 2, c.p.c., il difensore potrà estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o il duplicato informatico del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, con la differenza che nel caso di copia informatica la stessa dovrà essere corredata dall'attestazione di conformità mentre nel caso del duplicato informatico l'attestazione di conformità non sarà necessaria poiché, ai sensi dell'art. 23-bis, co. 1, CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), i duplicati informatici «…hanno lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…»,e,quindi, equivalgono al documento originale.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente notifichi il medesimo decreto ingiuntivo più volte, in date diverse al medesimo destinatario, la giurisprudenza (App. Firenze, 14 ottobre 1997, n. 1643) ha statuito che quella che determina la litispendenza e gli altri effetti processuali è la notificazione avvenuta per prima; in questi casi, quindi, le notifiche successive non possono rimettere in termini l'ingiunto.

Pendenza della lite

L'ultimo comma dell'art. 643 c.p.c. ricollega alla notificazione del decreto ingiuntivo “la pendenza della lite”, espressione che sembra voler indicare che alcuni effetti si verificano solo al momento della notificazione, senza però chiarire quali siano questi effetti e se prima di tale momento se ne possano verificare altri.

Tale formulazione ha aperto la strada a svariate interpretazioni da parte della dottrina:

  1. per alcuni la norma in esame avrebbe - per il procedimento monitorio - la stessa funzione riconosciuta all'art. 39 per il procedimento ordinario, per cui tutti gli effetti della domanda, processuali e sostanziali, si produrrebbero solamente al momento della notificazione del decreto ingiuntivo (BALBI C., 13; CARNELUTTI F., 134; SATTA S., 32; VALITUTTI A., DE STEFANO F., 181);
  2. per altri autori, tutti gli effetti, processuali e sostanziali, si verificherebbero fin dal momento del deposito del ricorso, ma in concreto sarebbero condizionati dall'effettiva notifica del decreto (NICOLETTI C.A., 963; RONCO A., 328);
  3. infine, altra parte della dottrina (MONTESANO L., ARIETA G., 230; TRISORIO LIUZZI G., 277) sostiene che al momento del deposito del ricorso monitorio si produrrebbero tutti quegli effetti, per i quali specifiche disposizioni di legge non richiedono la conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto, primo tra tutti l'effetto interruttivo della prescrizione, giusta la previsione dell'art. 2943 c.c..

Sulla questione si è pronunciata di recente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20596) che - dovendo verificare l'esistenza di un rapporto di continenza (qualitativa) tra un giudizio originato da una domanda di condanna proposta in via monitoria ed altro giudizio introdotto con un'azione ordinaria di accertamento negativo del credito e, quindi, la prevenzione tra gli stessi - è giunta alla conclusione per cui: a) la lite è introdotta con la domanda di decreto ingiuntivo; b) la controversia deve considerarsi pendente solo al momento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo; c) gli effetti sostanziali e processuali prodottisi con la notifica retroagiscono al momento del deposito del ricorso (contra si segnala Cass., 26 luglio 1963, n. 2067, in Foro it., 1963, c. 2108 ss.).

Mancata notificazione del decreto ingiuntivo

L'art. 644 c.p.c. stabilisce che il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia (novanta giorni in caso di notifica all'estero). La legge attribuisce al debitore ingiunto la facoltà di rivolgersi con ricorso allo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, per chiedere la declaratoria della sua inefficacia, attraverso il procedimento delineato dall'art. 188 disp. att. c.p.c..

Con riferimento al campo applicativo dell'istituto, attualmente l'orientamento prevalente in giurisprudenza considera ammissibile il procedimento d'inefficacia nelle sole ipotesi in cui il decreto non sia stato affatto notificato (alle quali vanno parificate le ipotesi di eventuale inesistenza della notificazione) e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 disp. att. c.p.c.), sia con un'autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Trib. Torino, sez. fer., 31 agosto 2011).

Invece, in caso di notificazione tardiva, la giurisprudenza (Cass., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050, in dejure.giuffre.it) ritiene che le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.

La dottrina (cfr. RONCO A., 314), se ha condiviso tali principi con riferimento all'ipotesi di omissione ovvero d'inesistenza della notificazione, ha manifestato perplessità per la disciplina dei casi di notificazione tardiva, evidenziando come il detto orientamento finirebbe per escludere ogni sorta di conseguenza e di concreta sanzione, dal momento che la tardività verrebbe superata sia nel caso di mancata opposizione (evento che impedirebbe ogni ulteriore contestazione del decreto ingiuntivo, che diviene definitivo ed esecutivo), sia nel caso in cui venisse introdotto il giudizio di opposizione.

Invece, vi è assoluta concordia di opinioni sulla disciplina applicabile alle ipotesi di notificazione tempestiva, ma nulla (e non inesistente, caso in cui, come detto, è ammissibile il procedimentod'inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c.), allorché l'ingiunto non ha altra possibilità che proporre opposizione avverso il decretoingiuntivo. La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552, in dejure.giuffre.it) ha infatti ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale tentativo di notifica esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento dell'inefficacia prevista dal codice di procedura. L'opposizione dovrà essere proposta tempestivamente ex art. 645 c.p.c. - se la nullità non era così grave, da impedire la conoscenza del provvedimento - ovvero anche tardivamente ex art. 650 c.p.c., nei casi di maggiore gravità della nullità.

Pertanto:

  1. nel caso in cui la notifica sia tardiva, l'ingiunto può rilevare l'inefficacia solamente con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nel termine ivi indicato e che decorre, comunque, dalla data di notifica (in tal caso il giudice potrà decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria cfr. Cass., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908, in dejure.giuffre.it), mentre, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo resterà efficace;
  2. diversamente, quando la notifica avvenuta nei termini risultasse nulla, l'ingiunto potrà proporre anche opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., dovendo però provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa della nullità della notifica;
  3. in caso di omessa notifica o di notifica inesistente, i rimedi utilizzabili saranno quelli ex artt. 188 disp. att. e 650 c.p.c., ma non l'opposizione ex art. 645 c.p.c. che comunque presuppone la notifica del decreto.

Infine, la giurisprudenza ha chiarito che l'eccezione d'inefficacia non può essere rilevata d'ufficio (Cass., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7764, in dejure.giuffre.it; v. anche Cass., sez. II, 20 gennaio 2015, n. 865, in dejure.giuffre.it), per cui il debitore ben potrebbe limitare la sua opposizione, tempestiva o tardiva, ad una contestazione dei soli profili di merito, rinunziando esplicitamente o tacitamente alla domanda d'inefficacia e così precludendo definitivamente il successivo rilievo della questione.

Cenni sul procedimento per l'inefficacia del decreto ingiuntivo

A seguito della presentazione del ricorso exart. 188 disp. att. c.p.c., il Giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'art. 638 c.p.c. se avviene entro l'anno dalla pronuncia del decreto ingiuntivo e personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c. se è fatta posteriormente.

Il giudice sentite le parti può accogliere il ricorso e, quindi, dichiarare con ordinanza non impugnabile l'inefficacia del provvedimento. In tal caso, avendo il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo contenuto decisorio, esso è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., I, 14 settembre 2006, n. 19799, in dejure.giuffre.it). Il Giudice, sentite le parti, può rigettare l'istanza per la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo, che non preclude la proposizione della stessa nei modi ordinari (art. 163 c.p.c.). Per tale ragione, il provvedimento di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, se pure incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario dell'ingiunzione, è privo del requisito della definitività, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., I, 23 maggio 2006, n.12135, in dejure.giuffre.it).

Per quanto concerne infine le spese del procedimento d'inefficacia si rinvia alla lettura di Cass., I, 15 giugno 2005, n. 12859.

Riferimenti

BALBI C., Ingiunzione (procedimento di), in Enc. Giur., XVII, Roma, 1997;

CALAMANDREI P., Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926;

CARNELUTTI F., Istituzioni del processo civile italiano, III, Roma, 1956;

DIANA A. G., Il procedimento monitorio, Milano, 2013;GARBAGNATI E., Il procedimento d'ingiunzione, a cura di A. Romano, Milano, 2012;

LAENZA – E. PARATONE, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Milano, 2008;

MONTESANO L., ARIETA G., Diritto processuale civile, III, Torino, 1999;

NICOLETTI C.A., Note sul procedimento ingiuntivo nel diritto positivo italiano, in RTDPC, 1975;

RONCO A., Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 314; SATTA S., Commentario al codice di procedura civile italiano, IV, Milano, 1968;

SCIACCHITANO R., voce Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971;

TRISORIO LIUZZI G., La pendenza dei processi da ricorso, in DG, 1979, 277;

VALITUTTI A., DE STEFANO F., Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Milano, 2013.

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