Notificazione a mezzo del servizio postaleFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 149
24 Aprile 2016
Inquadramento
La notifica a mezzo del servizio postale ha ad oggetto gli atti indicati nell' art. 107, comma 2 , del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 , il quale stabilisce che t utti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti (oltre che del verbale di cui all'art. 492- bis c.p.c. ) e degli atti stragiudiziali.
L'ufficiale giudiziario ha facoltà di avvalersi del servizio postale anche se il destinatario si trovi nello stesso Comune nel quale è ubicato il suo ufficio, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte chieda espressamente che la notificazione sia eseguita personalmente. La notifica nella forma in esame è obbligatoria per la notificazione degli atti fuori del Comune sede dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario, salvo che la parte istante chieda che la notifica sia eseguita di persona (art. 107 cit.).
Alla notificazione a mezzo del servizio postale fa altresì rinvio la l . 21 gennaio 1994, n. 53 , concernente la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.La forma di notificazione in esame è disciplinata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2 l. cit., la notifica deve essere eseguita mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento (in seguito: a.r.). L'art. 3 l. cit. reca dettagliate indicazioni sulle formalità da osservare, parzialmente diverse a seconda che si tratti di notifiche da eseguire prima dell'iscrizione a ruolo della causa, del deposito del ricorso oppure da eseguire in corso di procedimento.
L' art. 7 l. cit. detta le regole in materia di consegna:a) I l piego deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito). b) Qualora non sia possibile farne diretta consegna al destinatario , il piego deve essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui oppure a persona addetta alla casa od al servizio del medesimo, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni; in mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Il consegnatario, chiunque esso sia, deve sottoscrivere l' 'a.r. ed il registro di consegna e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i suddetti documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente, anche se temporaneo.
Ai sensi del comma 6 della disposizione in esame, qualora il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale deve dare a quest'ultimo – al fine di garantirne la conoscenza effettiva – comunicazione dell'avvenuta notificazione (CAN) dell'atto a mezzo di lettera raccomandata semplice. Ulteriori regole si rinvengono nell'art. 8 l. cit.: c) Qualora il destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna, pur ricevendo il piego, rifiutino di firmare l'a.r. oppure se il destinatario rifiuti il piego o di firmare il registro di consegna , «l'agente postale ne fa menzione sull'a.r. indicando, ove si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta». d) Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo, ovvero se l'agente postale non possa recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o la sua dipendenza deve essere data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con a.r., che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Non vi è obbligo di specificare la modalità concretamente prescelta ( Cass. civ. , sez. II, 16 ottobre 2012, n. 17676 ). L'avviso deve contenere le indicazioni riportate nel comma 2 della disposizione in esame , in particolare l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta raccomandata di avviso. L'incaricato al ritiro del piego presso l'ufficio postale per assenza del destinatario, non deve avere i requisiti soggettivi indicati ex art. 7 l.cit. per gli abilitati a ricevere il plico presso il luogo indicato nella norma, essendo sufficiente che sottoscriva l'avviso di accertamento con indicazione della sua qualità e che l'agente postale certifichi, con la sua firma, la ritualità della consegna ( civ. , sez. III, 18 luglio 2013, n. 17561 ).
Avviso di ricevimento
Per ciò che attiene alla compilazione dell'a.r., che deve essere conforme al modello predisposto dall' «Amministrazione postale», devono essere seguite le indicazioni dettate dall' art. 3 della legge n. 890 del 1982 , che, come già chiarito nel precedente paragrafo, sono parzialmente diverse a seconda che la notifica riguardi gli atti di promozione del giudizio oppure atti emessi o formati nel corso del procedimento. Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento.
Tale avviso, avendo natura di atto pubblico , è provvisto della fede privilegiata attribuita dall' art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale legittimamente delegato dall'ufficiale giudiziario) attesta essere avvenuti in sua presenza e costituisce, pertanto, il solo documento idoneo a provare — in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione — sia l'intervenuta consegna che la data di essa (ove tale ultima data non risulti apposta o sia incerta, i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale che ne ha fatto restituzione), nonché l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Qualora si intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'a.r., la parte interessata deve proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento.
Secondo l'orientamento ormai consolidato ( Cass. civ. , sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627 e, a seguire, da ultimo, Cass. civ. , sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26108 ; Cass. civ. , sez. VI, 23 febbraio 2016, n. 3553 ) , sul presupposto che l'a.r. non è elemento costitutivo del procedimento di notificazione , ma documento di prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la mancata allegazione dello stesso all'originale dell'atto notificato non comporta, nell'immediato, alcuna «sanzione». La produzione del documento è consentita, in sede di giudizio di legittimità, fino all'udienza di discussione di cui all' art. 379 c.p.c. , ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale disposizione, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all' art. 380- bis c.p.c. ; in difetto, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, salva, concorrendone le condizioni, rimessione in termini per il deposito dell'avviso.
Non è controverso che i principi affermati dalle Sezioni Unite siano estensibili, mutatis mutandis, alle fasi del giudizio precedenti quella di legittimità. Momento perfezionativo della notificazione
Per ciò che attiene al momento perfezionativo della notificazione ai sensi della disposizione in esame, v. «Notificazioni all'estero».
Appare comunque opportuno ricordare che, nell'attualità, a seguito di vari interventi della Corte costituzionale, viene ritenuto operativo nell'ordinamento un principio di ordine generale (valevole per ogni forma di notificazione e non soltanto per la notificazione a mezzo del servizio postale, in ordine a cui ormai espressamente dispone il comma 3 dell' art. 149 c.p.c. nel senso suggerito dalla Consulta) secondo il quale la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività facentegli carico (id est, di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché si realizzi il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza dell'atto, coincidente, nel sistema di cui all' art. 8 della legge n. 890 del 1982 , con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza» (giurisprudenza ormai consolidata; da ultimo, Cass. civ. , sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822 ).
Le conseguenze della notificazione irritualmente eseguita sono diverse a seconda della gravità del vizio.
Sino a tempi recenti è stato controverso se, nelle ipotesi in cui i destinatari fossero più d'uno, tutti rappresentati da uno stesso procuratore , la notificazione dovesse essere eseguita mediante la spedizione di tanti plichi quanti fossero i destinatari oppure, nel caso in cui l'atto da notificare fosse una sentenza, di tante copie quante le parti rappresentate.
In tale secondo caso, considerato che l'unico destinatario di essa doveva ritenersi il procuratore costituito della parte, veniva ritenuta valida la notifica effettuata al medesimo mediante la spedizione di un unico plico contenente all'interno tante copie della sentenza quante erano le parti rappresentate, mentre, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione veniva ritenuta giuridicamente inesistente , senza produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Con riguardo all'identica fattispecie, ma in materia di notificazione delle impugnazioni, la giurisprudenza affermava costantemente non già l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto, sanabile ex tunc o con la costituzione in giudizio di tutte le parti o con la rinnovazione della notificazione. Sulla materia sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290 ), le quali hanno statuito che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore a quello delle parti), è da ritenere valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c. , ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330, comma 1, c.p.c. , il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazioneex art. 285 c.p.c. , in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo. Dopodiché il legislatore è intervenuto sia sull'art. 285 (notificazione della sentenza), sia sull'art. 330 c.p.c. (notificazione dell'impugnazione), che oggi rinviano entrambi «in pieno» all'art. 170 c.p.c. , che, al secondo comma, prevede, in caso di pluralità di parti con un unico procuratore, la consegna di una sola copia.
Segue: Casistica
Vengono, di seguito, riportate alcune delle ipotesi di più rilevante interesse.
Processo tributario
Nella fase pre-processuale, sia gli atti stricto sensu impositivi (avvisi di accertamento etc.), sia le cartelle di pagamento possono essere notificati a mezzo posta direttamente, rispettivamente dall'Ufficio finanziario o dal soggetto concessionario della riscossione.
La relativa disciplina si rinviene, nel primo caso, nell' art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, nel secondo caso, nell' art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed a tali disposizioni si fa rinvio.
Nella fase processuale, si applica, invece, la disciplina dettata dagli artt. 16 e 16-bis (notificazioni per via telematica) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e succ. modif.
Disposizioni sul luogo della notificazione sono previste dall'art. 17 dello stesso d.lgs.
Riferimenti
LOPARDI U., A proposito del deposito dell'avviso di ricevimento nel giudizio di legittimità, in Giust. çiv. 2009, 9, 2020;
LUISO F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;
MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011; MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;
MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;
PUNZI C., Notificazione, in Enc. dir., XXVIII, Milano 1978, 1384 ss. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |