Notificazione a mezzo del servizio postale

Sergio Matteini Chiari
24 Aprile 2016

La notifica a mezzo del servizio postale ha ad oggetto gli atti indicati nell'art. 107, comma 2, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, il quale stabilisce che tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti (oltre che del verbale di cui all'art. 492-bis c.p.c.) e degli atti stragiudiziali.L'ufficiale giudiziario ha facoltà di avvalersi del servizio postale anche se il destinatario si trovi nello stesso Comune nel quale è ubicato il suo ufficio, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte chieda espressamente che la notificazione sia eseguita personalmente.
Inquadramento

La notifica a mezzo del servizio postale ha ad oggetto gli atti indicati nell'

art. 107,

comma 2

, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

, il quale stabilisce che t

utti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti (oltre che del verbale di cui all'

art. 492-

bis

c.p.c.

) e degli atti stragiudiziali.

L'ufficiale giudiziario ha facoltà di avvalersi del servizio postale

anche se il destinatario si trovi nello stesso Comune nel quale è ubicato

il suo

ufficio, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte chieda espressamente che la notificazione sia eseguita personalmente.

La notifica nella forma in esame è obbligatoria per la notificazione degli atti fuori del Comune sede dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario, salvo che la parte istante chieda che la notifica sia eseguita di persona (art. 107 cit.).

Alla notificazione a mezzo del servizio postale fa altresì rinvio la

l

.

21 gennaio 1994, n. 53

, concernente la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

Formalità

La forma di notificazione in esame è disciplinata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 2 l. cit., la notifica deve essere eseguita mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento (in seguito: a.r.).

L'art. 3 l. cit. reca dettagliate indicazioni sulle formalità da osservare, parzialmente diverse a seconda che si tratti di notifiche da eseguire prima dell'iscrizione a ruolo della causa, del deposito del ricorso oppure da eseguire in corso di procedimento.

L'

art. 7 l. cit. detta le regole in materia di consegna:

a)

I

l piego deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito).

b)

Qualora

non sia possibile farne diretta consegna al destinatario

, il piego deve essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui oppure a persona addetta alla casa od al servizio del medesimo, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni; in mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Il consegnatario, chiunque esso sia, deve sottoscrivere l'

'a.r. ed il registro di consegna e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i suddetti documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente, anche se temporaneo.

Ai sensi

del comma 6 della disposizione in esame,

qualora il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale deve dare a quest'ultimo – al fine di garantirne la conoscenza effettiva – comunicazione dell'avvenuta notificazione (CAN) dell'atto a mezzo di lettera raccomandata semplice.

Ulteriori regole si rinvengono nell'art. 8 l. cit.:

c)

Qualora il

destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna, pur ricevendo il piego, rifiutino di firmare l'a.r. oppure se il destinatario rifiuti il piego o di firmare il registro di consegna

, «l'agente postale ne fa menzione sull'a.r. indicando, ove si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta».

d)

Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo, ovvero se l'agente postale non possa recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica

del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o la sua dipendenza deve essere data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con a.r., che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure essere immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Non vi è obbligo di specificare la modalità concretamente prescelta (

Cass.

civ.

, sez. II, 16 ottobre 2012, n. 17676

).

L'avviso deve contenere le indicazioni riportate nel comma 2 della disposizione in esame

, in particolare l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta raccomandata di avviso.

L'incaricato al ritiro del piego presso l'ufficio postale per assenza del destinatario, non deve avere i requisiti soggettivi indicati ex art. 7 l.cit. per gli abilitati a ricevere il plico presso il luogo indicato nella norma, essendo sufficiente che sottoscriva l'avviso di accertamento con indicazione della sua qualità e che l'agente postale certifichi, con la sua firma, la ritualità della consegna (

Cass.

civ.

, sez. III, 18 luglio 2013, n. 17561

).

In evidenza

La notificazione, in tutti i casi considerati sub d (cioè se l'atto non è consegnato a mani proprie del destinatario), si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Avviso di ricevimento

Per ciò che attiene alla compilazione dell'a.r., che deve essere conforme al modello predisposto dall' «Amministrazione postale», devono essere seguite le indicazioni dettate dall'

art. 3

della legge n. 890 del 1982

, che, come già chiarito nel precedente paragrafo, sono parzialmente diverse a seconda che la notifica riguardi gli atti di promozione del giudizio oppure atti emessi o formati nel corso del procedimento.

Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione

di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento.

Tale avviso, avendo natura di

atto pubblico

, è provvisto della fede privilegiata attribuita dall'

art. 2700 c.c.

in ordine alle dichiarazioni delle parti e

agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale legittimamente delegato dall'ufficiale giudiziario) attesta essere avvenuti in sua presenza e costituisce, pertanto, il solo documento idoneo a provare — in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione — sia l'intervenuta consegna che la data di essa (ove tale ultima data non risulti apposta o sia incerta, i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale che ne ha fatto restituzione), nonché l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Qualora si intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'a.r., la parte interessata deve proporre

querela di falso,

a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento.

Secondo l'orientamento ormai consolidato (

Cass.

civ.

, sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627

e, a seguire, da ultimo,

Cass.

civ.

, sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26108

;

Cass.

civ.

, sez. VI, 23 febbraio 2016,

n. 3553

)

,

sul presupposto che

l'a.r. non

è elemento costitutivo del procedimento di notificazione

, ma documento di prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio,

la mancata allegazione

dello stesso

all'originale dell'atto notificato

non comporta, nell'immediato, alcuna «sanzione».

La produzione del documento è consentita, in sede di giudizio di legittimità, fino

all'udienza di discussione di cui all'

art. 379 c.p.c.

, ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale disposizione,

ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all'

art. 380-

bis

c.p.c.

; in difetto, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, salva, concorrendone le condizioni, rimessione in termini per il deposito dell'avviso.

Non è controverso che

i principi affermati dalle Sezioni Unite siano estensibili, mutatis mutandis, alle fasi del giudizio precedenti quella di legittimità.

Momento perfezionativo della notificazione

Per ciò che attiene al momento perfezionativo della notificazione ai sensi della disposizione in esame, v. «Notificazioni all'estero».

Appare comunque opportuno ricordare che, nell'attualità, a seguito di vari interventi della Corte costituzionale, viene ritenuto operativo nell'ordinamento un principio di ordine generale

(valevole per ogni forma di notificazione e non soltanto per la notificazione a mezzo del servizio postale, in ordine a cui ormai espressamente dispone il comma 3 dell'

art. 149 c.p.c.

nel senso suggerito dalla Consulta)

secondo il quale la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività facentegli carico (id est, di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché si realizzi il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza dell'atto,

coincidente, nel sistema di cui all'

art. 8 della legge n. 890 del 1982

, con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza» (giurisprudenza ormai consolidata; da ultimo,

Cass.

civ.

, sez.

U.,

9 dicembre 2015, n. 24822

).

Invalidità della notificazione

Le conseguenze della notificazione irritualmente eseguita sono diverse a seconda della gravità del vizio.

Sino a tempi recenti è stato controverso se, nelle ipotesi in cui i

destinatari

fossero

più d'uno, tutti rappresentati da uno stesso procuratore

, la notificazione dovesse essere eseguita mediante la spedizione di tanti plichi quanti fossero i destinatari oppure, nel caso in cui l'atto da notificare fosse una sentenza, di tante copie quante le parti rappresentate.

In tale secondo caso,

considerato che l'unico destinatario di essa doveva ritenersi il procuratore costituito della parte, veniva ritenuta valida la notifica effettuata al medesimo mediante la spedizione di un unico plico contenente all'interno tante copie della sentenza quante erano le parti rappresentate, mentre, nel caso di

consegna di una sola copia, la notificazione veniva ritenuta giuridicamente inesistente

, senza produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Con riguardo all'identica fattispecie, ma in materia di notificazione delle impugnazioni, la giurisprudenza affermava costantemente non già l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto, sanabile ex tunc o con la costituzione in giudizio di tutte le parti o con la rinnovazione della notificazione.

Sulla materia sono intervenute

le

Sezioni Unite

(

Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290

), le quali hanno statuito che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore a quello delle parti), è da ritenere valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'

art. 170 c.p.c.

, ma anche per quelle disciplinate dall'

art. 330, comma 1, c.p.c.

, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione

ex

art. 285 c.p.c.

, in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo. Dopodiché il legislatore è intervenuto sia sull'art. 285 (notificazione della sentenza), sia sull'

art. 330 c.p.c.

(notificazione dell'impugnazione), che oggi rinviano entrambi «in pieno» all'

art. 170 c.p.c.

, che, al secondo comma, prevede, in caso di pluralità di parti con un unico procuratore, la consegna di una sola copia.

MANCATA APPOSIZIONE DELLA RELATA: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

La mancata apposizione della relata (che costituisce momento fondamentale del procedimento notificatorio) sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario comporta la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione della controparte (

Cass. civ., sez. V, 17 settembre 2014, n. 19563

;

Cass. civ., sez. V, 21 aprile 2009, n. 9377

).

Nullità della notificazione

In tema di accertamento tributario

, la mancata apposizione della relata sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario comporta la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l'a.r. ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (

Cass. civ., sez. V, 8 luglio 2015, n. 14245

;

Cass. civ., sez. V, 14 ottobre 2009, n. 21762

;

Cass. civ., sez. V, 22 aprile 2009, n. 9493

)

.

In tema di accertamento tributario semplice vizio

Segue: Casistica

Vengono, di seguito, riportate alcune delle ipotesi di più rilevante interesse.

  • L

    'inesistenza giuridica (nullità insanabile) della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito.

  • Nei casi di minore gravità, la

    nullità

    viene ritenuta

    sanabil

    e, peraltro nel concorso di determinate condizioni.

  • In vari casi il vizio di notifica viene ritenuto configurare mera

    irregolarità

    .

INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE

La spedizione della raccomandata informativa deve avvenire fruendo del c.d. servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, conseguendone nullità (insuscettibile di sanatoria) nel caso in cui l'adempimento sia affidato ad un'

agenzia privata di recapito (

Cass. civ., sez. VI, ord. 21 luglio 2015, n. 15347

;

Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2014, n. 27021

)

.

A

genzia privata di recapito

È giuridicamente inesistente la

notificazione

a mezzo del servizio postale che, dalla relata, risulti essere stata

eseguita da un soggetto non identificabile

certamente estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari (

Cass. civ., sez. L, 20 marzo 1999, n. 2635

).

Notificazione eseguita da un soggetto non identificabile

La notificazione è inesistente laddove manchi la

sottoscrizione

dell'agente postale sull'a.r.

del piego raccomandato, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (

Cass. civ., sez. V, 8 novembre 2013, n. 25138

).

Mancanza della sottoscrizione dell'agente

È inesistente la notificazione in caso di

consegna del plico a

persona diversa dal destinatario e in luogo a questi estraneo (

Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1218

).

Consegna del plico a

persona diversa dal destinatario e in luogo a questi estraneo

postale sull'a.r.

NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

La notificazione è nulla nel caso in cui – ricorrendo l'ipotesi di

impossibilità di consegna dell'atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece

, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi – nell'a.r. della raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale non sia fatta menzione delle formalità compiute (

Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2011, n. 17023

)

.

Se impossibilità di consegna, nessuna menzione delle formalità compiute

a) È ritenuta nulla la

notifica effettuata a mani del portiere dello stabile

, allorché la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o della vana ricerca delle persone abilitate a ricevere l'atto (

Cass. civ., sez. V, 27 settembre 2013, n. 22151

;

Cass. civ., sez. U., 12 ottobre 2000, n. 1097

).

b) Nullità si ha anche nel caso in cui della consegna al portiere non venga data notizia al destinatario mediante raccomandata informativa (

Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2012, n. 21725

).

Portiere

È nulla la notificazione a mezzo posta eseguita in uno dei luoghi indicati nell'

art. 139 c

.p.c.

, ove effettuata a mani di persona non identificata e senza che nell'a.r. sia contenuta alcuna attestazione di un rapporto tra destinatario e consegnatario della copia notificata, salva l'ipotesi che il notificante dia prova dell'esistenza in concreto di tale rapporto (

Cass. civ., sez. L, 23 novembre 2004, n. 22069

).

Notificazione a mani di persona non identificata

La

mancanza di sottoscrizione dell'a.r. da parte del consegnatario

del piego raccomandato rende nulla la notifica, peraltro sanabile in forza della comparizione in giudizio della parte destinataria della notifica (

Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2006, n. 11942

)

.

Mancanza di sottoscrizione dell'a.r. da parte del consegnatario

MERE IRREGOLARITÀ

La consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, allorché l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'a.r. con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario;

non esistendo un obbligo, normativamente prestabilito, di firmare con grafia leggibile (

Cass. civ., sez. VI, 31 luglio 2015, n. 16289

;

Cass. civ., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962

).

Grafia illeggibile

La semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'a.r. della raccomandata non comporta alcuna nullità (

Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 23057

;

Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2007, n. 23578

).

Mancata indicazione della qualità di convivente

Ex

art. 1 della legge n. 55 del 1992

, in tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma (

Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23172

).

Notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma

Processo tributario

Nella fase pre-processuale, sia gli atti stricto sensu impositivi (avvisi di accertamento etc.), sia le cartelle di pagamento possono essere notificati a mezzo posta direttamente, rispettivamente dall'Ufficio finanziario o dal soggetto concessionario della riscossione.

La relativa disciplina si rinviene, nel primo caso, nell'

art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

e, nel secondo caso, nell'

art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

ed a tali disposizioni si fa rinvio.

Nella fase processuale, si applica, invece, la disciplina dettata dagli artt. 16 e 16-bis (notificazioni per via telematica)

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

e succ. modif.

Disposizioni sul luogo della notificazione sono previste dall'art. 17 dello stesso d.lgs.

Rinvio

Il tema della notificazione a mezzo posta elettronica (

art. 149-bis c.p.c.

) è trattato nella «bussola» con tale intitolazione.

Riferimenti

LOPARDI U., A proposito del deposito dell'avviso di ricevimento nel giudizio di legittimità, in Giust. çiv. 2009, 9, 2020;

LUISO F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

PUNZI C., Notificazione, in Enc. dir., XXVIII, Milano 1978, 1384 ss.

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