Pignoramento diretto dell’agente della riscossione

Giuseppe Lauropoli
15 Maggio 2016

Gli articoli 72 e72-bis del d.P.R. n. 602/73 prevedono una particolare procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi posto in essere dall'agente di riscossione.
Inquadramento

Una particolare procedura esecutiva è prevista dagli articoli 72 e72-bis del d.P.R. n. 602/73 con riguardo al pignoramento presso terzi posto in essere dall'agente della riscossione.

Si tratta di una procedura di favore prevista per la riscossione di crediti tributari e non tributari derivanti da ruolo, i.e. che siano iscritti a ruolo.

Tale speciale disciplina consente all'agente della riscossione, in presenza di determinati presupposti, di formulare un atto di pignoramento presso terzi che, in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., contenga l'ordine al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione, fino alla concorrenza del credito per cui si procede.

La cessione forzosa del credito, così come il conseguente obbligo di pagamento del terzo in favore del creditore procedente, non consegue, come avviene nell'ordinario pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., alla emissione della ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, bensì ad un ordine diretto impartito dall'agente della riscossione al terzo pignorato.

Si tratta, dunque, di una procedura coattiva che si svolge ordinariamente in sede stragiudiziale, venendo in rilievo l'intervento del giudice dell'esecuzione nel solo caso in cui venga esperita, da parte dell'esecutato o di terzi, rituale opposizione esecutiva.

Tale connotato della procedura di riscossione esattoriale presso terzi rende la stessa del tutto peculiare e solleva problematiche di non agevole soluzione sotto molteplici profili, come di seguito verrà evidenziato.

In evidenza

È in facoltà dell'agente della riscossione procedere, mediante una particolare forma di pignoramento presso terzi prevista dagli articoli 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/73, ad ordinare al terzo pignorato di eseguire direttamente nei confronti del creditore procedente il pagamento delle somme dovute all'esecutato, senza che sia necessario, almeno ordinariamente, l'intervento del giudice dell'esecuzione.

La disciplina generale applicabile nel caso di pignoramento esattoriale

Appare utile, al fine di ricostruire la disciplina generale del pignoramento diretto dell'agente della riscossione, prendere le mosse dai testi normativi di riferimento.

La prima norma che viene in rilievo è quella contenuta nell'art. 72 del d.P.R. n. 602/73.

Tale disposizione, introdotta all'interno del d.P.R. n. 602/73 per effetto del d.lgs. n. 46/99, prevede, al suo primo comma, che «l'atto di pignoramento di fitti e pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 c.p.c., l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino alla concorrenza del credito per cui il concessionario procede».

Il secondo comma di tale norma precisa, poi, che «nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile».

Viene dunque previsto, con tale disposizione, che, laddove il debitore/contribuente (da identificarsi nel soggetto nei cui confronti sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo) sia creditore di somme dovute da un terzo a titolo di canoni di affitto o di locazione, l'agente della riscossione potrà procedere ad ordinare direttamente a tale terzo di corrispondere all'agente della riscossione tanto i canoni già scaduti, quanto quelli a scadere, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede.

Il secondo comma precisa, poi, che qualora il terzo debitore non provveda a corrispondere le somme direttamente all'agente della riscossione, quest'ultimo potrà provvedere al pignoramento presso terzi nella forme ordinarie, mediante citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c.

Sulla scia dell'art. 72, veniva introdotto, nel d.P.R. n. 602/73, a distanza di pochi anni (e, segnatamente, per effetto del d.l. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005), anche l'art. 72-bis.

Tale art. 72-bis prevede che «salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile e dall'art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme».

Il secondo comma di tale disposizione rimanda, per il caso di inottemperanza del terzo all'ordine dell'agente della riscossione, al già citato art. 72, comma 2, il quale, a sua volta, dispone che si provveda ad eseguire il pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie.

L'art. 72-bis, dunque, consegue l'obiettivo di ampliare anche a crediti diversi da quelli relativi al pagamento di canoni di affitto o locazione la possibilità per l'agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare direttamente ad Equitalia le somme eventualmente dovute al debitore.

La lettura di una tale norma va necessariamente coordinata con quella dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, dal momento che tale ultima disposizione impone agli enti pubblici e alle società a prevalente partecipazione pubblica di dare comunicazione all'agente della riscossione di qualsiasi pagamento che le stesse intendano effettuare in favore di un soggetto per importi superiori ad euro cinquemila (importo così modificato, rispetto alla precedente previsione di euro diecimila, per effetto dell'art. 1, comma 896, della l. n. 205/2017), onde verificare se sussistano iscrizioni a ruolo a carico del beneficiario di un tale pagamento e prevede, altresì, che in caso di esistenza di una iscrizione a ruolo, tali enti e società non possano procedere al pagamento in favore del creditore per il corrispondente importo.

Le due previsioni(l'art. 72-bis e l' art. 48-bis) di fatto sono strettamente correlate, perché ogni volta che l'agente della riscossione, a fronte della comunicazione inviata da un ente o da una società ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, riscontri la presenza di una iscrizione a ruolo a carico del soggetto che si affermi creditore dell'amministrazione o della società partecipata, immediatamente procede alla notifica di pignoramento ai sensi dell' art. 72-bis.

Come ben si comprende dalla lettura delle disposizioni appena effettuate (e, segnatamente, degli articoli 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/73), le stesse sono piuttosto laconiche e richiedono un certo sforzo nella ricostruzione dei principali caratteri di una tale forma di pignoramento.

Il presupposto per procedere ad esecuzione mediante pignoramento diretto pare costituito dall'esistenza di un credito iscritto a ruolo: è quanto può evincersi dall' art. 72, il quale fa espresso riferimento al fatto che vi sia una iscrizione a ruolo; ma è anche quanto pare potersi desumere dall'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, il quale pone quale presupposto dell'esecuzione forzata esattoriale la presenza del ruolo, il quale costituisce titolo esecutivo.

Può dunque effettuarsi pignoramento presso terzi diretto, purché vi sia stata iscrizione a ruolo, tanto in relazione a crediti di natura tributaria, quanto in relazione a crediti di diversa natura, quali, ad esempio, crediti rinvenienti da sanzioni amministrative.

Quanto al credito oggetto di pignoramento, lo stesso potrà essere costituito da qualsiasi debito, anche non ancora scaduto, dovuto dal terzo al debitore iscritto a ruolo.

Unico credito che risulta espressamente sottratto a pignoramento in forma diretta è quello pensionistico (in relazione al quale l'agente della riscossione dovrà sempre procedere nelle forme ordinarie).

Non pare dubbia, invece, l'applicabilità di una tale forma di esecuzione anche ai crediti retributivi da lavoro subordinato, la cui esecuzione è disciplinata dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/73 (tale disposizione non contiene, invero, alcun espresso riferimento alla possibilità per l'agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo datore di lavoro il pagamento di quota dello stipendio dovuto al debitore iscritto a ruolo; tuttavia, deve precisarsi che l'art. 72-bis, al suo primo comma, precisa che tale norma, in tema di pignoramento diretto, trova applicazione fatta eccezione per i crediti pensionistici e “fermo restando” quanto previsto dall'art. 72-ter, il che induce a ritenere che il citato art. 72-ter rechi una modalità di determinazione della quota di stipendio assoggettabile a pignoramento, senza tuttavia escludere la possibilità di agire esecutivamente mediante ordine diretto di pagamento).

Quanto, poi, agli effetti dell'atto di pignoramento, deve ritenersi che dalla data di notifica di tale atto conseguano, per il terzo pignorato, gli effetti tipici del pignoramento, ossia l'obbligo di mantenere il vincolo sulle somme colpite dall'ordine di pagamento e l'obbligo di custodia delle stesse (si vedano, sul punto, le importanti indicazioni contenute in una recente sentenza che fornisce diversi spunti in tema di interpretazione dell'art. 72-bis: Cass. civ., 13 febbraio 2015 n. 2857).

Con specifico riguardo alla notifica dell'atto di pignoramento esattoriale, deve osservarsi come, sebbene le disposizioni in esame non prevedano espressamente la necessaria notifica di un tale atto al debitore esecutato, tale notifica debba ritenersi comunque, in via interpretativa, del tutto necessaria (è quanto viene affermato, ancora, nella menzionata Cass. civ., 13 febbraio 2015 n. 2857, la quale precisa pure come una tale necessità possa ricavarsi dalle indicazioni contenute in una pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 393/08, la quale aveva fatto salva la legittimità costituzionale dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 sull'implicito presupposto della non disparità di trattamento del debitore esecutato rispetto all'ordinaria procedura esecutiva di pignoramento presso terzi) al fine di consentire al debitore la tempestiva esperibilità di opposizioni esecutive.

È bene precisare, infine, che avverso l'esecuzione avviata ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/73 è sempre possibile, per il debitore esecutato, intraprendere opposizione ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., sia pure con i limiti di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602/73.

Quanto alla portata di detto limite normativo, deve infine tenersi conto della progressiva rimozione di alcuni importanti limiti alla proponibilità della opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi operata dapprima in sede interpretativa da parte della Suprema Corte (si pensi, in particolare, a Cass. civ., n. 13913/2017) e poi da una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 114/2018).

IL PIGNORAMENTO DIRETTO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Contenuto dell'atto di pignoramento

L'atto di pignoramento, anziché recare la citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 c.p.c. nei confronti del terzo, contiene l'ordine diretto al terzo debitore ad eseguire il pagamento nei confronti dell'agente della riscossione.

Notifica dell'atto di pignoramento

Tale atto deve essere notificato tanto al terzo pignorato, quanto al debitore esecutato (Cass. civ., 13 febbraio 2015 n. 2857).

Effetti della notifica del pignoramento

Dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo è tenuto a mantenere il vincolo sulle somme pignorate fino al pagamento delle stesse ed è costituito custode di tali somme (vedasi ancora Cass. civ., 13 febbraio 2015 n. 2857).

Mancata ottemperanza del terzo all'ordine di pagamento

Nel caso in cui il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento notificato unitamente all'atto di pignoramento, l'agente della riscossione potrà procedere a pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie.

Opposizione

È possibile per il debitore esecutato esperire opposizione ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c., tenendo tuttavia conto delle limitazioni contenute nell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 (ma si veda, da ultimo, quanto previsto da Corte cost. n. 114/2018).

Peculiarità del pignoramento diretto di Equitalia, rapporti dello stesso con la disciplina del pignoramento presso terzi ordinario.

Si accennava in precedenza come il pignoramento presso terzi previsto dagli articoli 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/73 si atteggi in maniera del tutto peculiare e ponga non pochi problemi di coordinamento con la disciplina ordinaria del pignoramento presso terzi.

Trattando di coordinamento fra i due istituti, il primo riferimento dal quale è utile prendere le mosse è costituito da quanto previsto dalle stesse due disposizioni in esame: ambedue prevedono che in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, Equitalia potrà procedere a pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie.

Parrebbe, dunque, che l'ottemperanza all'ordine di pagamento emesso da Equitalia sia rimessa alla spontanea collaborazione del terzo pignorato, non essendo prevista alcuna espressa “sanzione” nei confronti del terzo che ometta di ottemperare all'ordine di pagamento ricevuto.

Questo appare del tutto comprensibile nel caso in cui il terzo abbia rilasciato dichiarazione negativa e, comunque, non abbia alcun credito nei confronti del debitore iscritto a ruolo, mentre potrebbe suscitare qualche perplessità per l'ipotesi in cui il terzo abbia un debito nei confronti dell'esecutato e, ciò nonostante, ometta di dare seguito all'ordine di pagamento.

Sotto il profilo della ricostruzione teorica del funzionamento dell'istituto, poi, tale soluzione normativa (costituita dalla sostanziale facoltatività, per il terzo, di dare seguito all'ordine di pagamento) pone alcuni problemi, inducendo a ritenere che l'effetto traslativo della titolarità del credito - che nel pignoramento presso terzi ordinario è un effetto tipico della ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione ed una delle finalità perseguite dal creditore pignorante - non si realizzi per effetto della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ma, piuttosto, in ragione del pagamento effettuato dal terzo in favore dell'agente della riscossione (si avrebbe, cioè, una coincidenza temporale fra cessione forzosa del credito e sua estinzione).

E, d'altronde, occorre anche chiedersi come debba comportarsi il terzo pignorato che non abbia dato spontaneamente seguito all'ordine di pagamento impartito da Equitalia una volta decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 (tale disposizione, come esposto in precedenza, impone al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento): in particolare, dato che il terzo, per effetto della notifica dell'atto di pignoramento, è divenuto custode delle somme dovute, occorre domandarsi se lo stesso, non avendo dato seguito tempestivamente al pagamento, sia libero, una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento, di svincolare le somme eventualmente dovute.

La questione non trova una soluzione sul piano normativo: pare ragionevole ritenere che l'atto di pignoramento mantenga la sua efficacia, anche una volta decorsi i sessanta giorni dalla data di notifica del pignoramento, non esaurendo i suoi effetti nel termine di sessanta giorni, dal momento che in caso contrario risulterebbe del tutto frustrata la portata prescrittiva della norma.

D'altronde, la circostanza che il pignoramento esattoriale possa produrre effetti anche successivamente al decorso del termine di sessanta giorni dalla sua notifica è normativamente previsto per i debiti che non siano ancora venuti a scadenza alla data di notifica dell'atto, con l'effetto che sarebbe del tutto irragionevole non ammettere la permanenza di un tale vincolo anche per i debiti già venuti in scadenza e non ancora pagati al momento della notifica.

Svariate, come si accennava in precedenza, sono le problematiche che possono sorgere dal pignoramento esattoriale e dal suo non sempre agevole coordinamento con le disposizioni generali dettate in tema di esecuzione forzata dal Codice di Procedura Civile.

Si pensi così alla possibilità, per il debitore esecutato, di richiedere la riduzione o la conversione del pignoramento: come noto, la prima ipotesi si ha, nella esecuzione forzata ordinaria, allorquando il debitore deduca che con il pignoramento siano state sottoposte a vincolo somme eccedenti il credito per il quale si procede aumentato delle spese di esecuzione e chieda per l'effetto la liberazione di una parte delle somme sottoposte a vincolo (tale ipotesi è disciplinata espressamente dall'art. 496 c.p.c.), mentre la seconda ipotesi si verifica, sempre nella esecuzione forzata avviata nelle forme ordinarie, quando il debitore chieda di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro corrispondente ai crediti per i quali si procede, maggiorata degli interessi e delle spese (tale ipotesi viene disciplinata, nel codice di procedura civile dall'art. 495).

Ebbene, se è vero che nella pratica raramente il debitore esecutato in una procedura di pignoramento presso terzi richiede la conversione del pignoramento (dal momento che l'ammissione ad un tale beneficio non avrebbe, ordinariamente, alcun effetto positivo per il debitore), avviene invece di frequente che il debitore richieda la riduzione del pignoramento, specie allorché il creditore procedente abbia pignorato, con un unico atto, diversi crediti presso differenti terzi pignorati (caso tipico è quello di un atto di pignoramento notificato a diversi istituti di credito in relazione ai conti correnti accesi presso ciascuno di essi dal debitore esecutato).

Non v'è dubbio che in questi casi sussista tutto l'interesse del debitore a vedere limitata la portata del pignoramento (con la liberazione delle somme eccedenti la somma del credito per cui si procede aumentata delle spese di esecuzione).

Tale interesse, in una procedura di pignoramento presso terzi ordinaria, viene conseguito o mediante la richiesta di anticipazione dell'udienza per l'assegnazione del credito (dal momento che all'assegnazione del credito corrisponde anche lo svincolo in favore del debitore delle somme eccedenti quanto oggetto di assegnazione), o mediante richiesta di riduzione del pignoramento, sulla quale il giudice provvede una volta sentiti il creditore e gli eventuali intervenuti.

Se una tale soluzione risulta sicuramente possibile, e positivamente prevista, nel pignoramento presso terzi ordinario, risulta invece di difficile praticabilità in sede di pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73, dal momento che tale forma di pignoramento non richiede, di per sé, l'intervento del giudice dell'esecuzione, né l'apertura di una procedura esecutiva giudiziale, con l'effetto che appare preclusa ogni possibilità per il debitore esecutato di richiedere la riduzione del pignoramento, al più potendosi ipotizzare che una tale circostanza (cioè la possibile eccedenza dell'importo complessivamente pignorato rispetto al credito e alle spese per i quali si procede) sia sufficiente a giustificare la proposizione di una opposizione all'esecuzione (la quale, tuttavia, quanto meno all'esito della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, al più potrebbe concludersi con una pronuncia di sospensione dell'esecuzione e non, invece, con una pronuncia di liberazione dei terzi dall'obbligo nascente dal vincolo del pignoramento) da parte del debitore esecutato.

Ultima questione sulla quale è utile soffermarsi, allo scopo di evidenziare le non poche criticità nascenti dal non agevole coordinamento fra la disciplina in esame e quella dettata in tema di esecuzione forzata ordinaria, concerne il rapporto fra il credito vantato dall'agente della riscossione e gli eventuali concorrenti crediti vantati, nei confronti del medesimo debitore, da altri creditori.

A riguardo, non è prevista alcuna possibilità di intervento di altri creditori nella esecuzione avviata da Equitalia (o, più in generale, dall'agente della riscossione) ai sensi degli artt. 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/73.

Non agevole, poi, risulta il coordinamento fra esecuzione intrapresa ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 e concorrenti esecuzioni presso terzi intraprese, da altri creditori, nei confronti del medesimo debitore e del medesimo terzo pignorato.

La Cassazione ha avuto modo di precisare che l'ordine di pagamento avete ad oggetto la corresponsione di crediti a maturazione differita sia certamente opponibile al creditore esecutante di una ordinaria procedura di pignoramento presso terzi (si veda ancora Cass. civ., 13 febbraio 2015 n. 2857).

Laddove, invece, il giudice dell'esecuzione venga a conoscenza che il credito pignorato in una procedura di pignoramento presso terzi ordinaria, sia stato attinto anche da un pignoramento eseguito da Equitalia ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 e non abbia avuto ancora luogo il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato, le disposizioni di cui agli articoli 524 e 550 c.p.c. parrebbero suggerire la necessità che la procedura esecutiva si svolga interamente in sede giurisdizionale (con il concorso dei diversi creditori ai sensi dell'art. 499 c.p.c.) pur dovendosi segnalare come, in concreto, il giudice dell'esecuzione non disponga di uno strumento formale per indurre l'agente della riscossione ad intervenire nella procedura esecutiva ordinaria e a non dar seguito all'avviato pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73.

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Riferimenti
  • P. Castoro e N. Castoro, Il Processo di Esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2017.
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