Processo esecutivo telematico

07 Giugno 2016

Con l'introduzione dei d.l. 90/2014 e 132/2014, anche il processo esecutivo è stato incluso nel percorso normativo teso a garantire l'attuazione e l'effettività del c.d. processo civile telematico, soprattutto per quanto concerne la fase d'individuazione e specificazione dei beni.D'altronde, in ragione della maggiore vicinanza strutturale al processo di cognizione, il modello esecutivo ne condivide le esigenze di velocizzazione ed accelerazione, rectius informatizzazione.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

Con l'introduzione dei d.l. 90/2014 132/2014 , anche il processo esecutivo è stato incluso nel percorso normativo teso a garantire l'attuazione e l'effettività del c.d. processo civile telematico, soprattutto per quanto concerne la fase d'individuazione e specificazione dei beni.

D'altronde, in ragione della maggiore vicinanza strutturale al processo di cognizione, il modello esecutivo ne condivide le esigenze di velocizzazione ed accelerazione, rectius informatizzazione.

Inoltre, il legislatore ha confermato tale indirizzo con le modifiche che il decreto legge 83/2015 ha operato sugli art. 16-bis ss. del decreto legge 179/2012, anche se resta immutato il comma 2 dell'art. 16-bis che per il processo esecutivo pone l'obbligo (e non la facoltà) del deposito telematico «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» (su cui vedi § Il deposito telematico).

L'impiego del sistema PEC

Anche in sede di processo esecutivo, l'impiego del sistema PEC riveste un ruolo centrale, laddove l'obbligatoria titolarità di indirizzi di posta elettronica certificata ha consentito di ridefinire la portata applicativa di molte delle norme dedicate dalla legge processuale al procedimento esecutivo.

Ad oggi, infatti, l'obbligatoria titolarità di una PEC coinvolge:

a) le imprese costituite in forma di società e le imprese individuali, anche artigiane (indirizzi reperibili nell'INI-PEC

);

b) i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, (con gli ordini di appartenenza che comunicano l'indirizzo all'INI-PEC);

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'

art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

, i gestori di pubblici servizi e le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico che devono avere un indirizzo PEC per ciascun registro di protocollo.

I

noltre, tutti i cittadini possono chiedere l'attribuzione di una casella PEC, o possono indicare alle pubbliche amministrazioni un indirizzo PEC, come proprio domicilio digitale.

Ne consegue, che se il destinatario è dotato di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la notifica del titolo esecutivo e del precetto, potrà essere effettuata telematicamente presso questo indirizzo dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'

art. 149

-bis

c.p.c.

, non essendovi dubbio sul fatto che la notifica a mezzo PEC sia una notifica effettuata personalmente. Sono, pertanto, suscettibili di nuova lettura gli

artt.

480,

492,

499

e

511 c.p.c.

nella parte in cui prescrivono per il precetto, il pignoramento l'atto di intervento e la domanda di sostituzione, la necessaria dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione.

Infatti, la notifica presso la cancelleria del giudice, prevista in ipotesi di assenza della dichiarazione, oggi potrà essere effettuata solo quando, per causa imputabile al destinatario, non sia disponibile l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ovvero non vi sia l'obbligo della sua costituzione,

ex

art.

16

-

sexies

d.l. 179/2012

, come modificato dal

d.l. 90/2014

(si veda,

Cass.

civ.,

s

ez

.

un., 20 giugno 2012, n.

10143

;

Cass.

civ.,

S

ez

.

VI

-

II

,

1

8

marzo

2013, n.

6

7

52

).

Peraltro, per quanto concerne l'invito alla dichiarazione di residenza e elezione di domicilio prevista dall'art. 492, comma 2, vale a dire quello che con l'atto di pignoramento è rivolto al debitore pignorato, occorre evidenziare che qualora quest'ultimo sia un soggetto non obbligato ad istituire e comunicare un indirizzo PEC ovvero un cittadino che non ha richiesto l'attivazione del domicilio digitale, tale debitore gode comunque della facoltà d'indicare un indirizzo PEC (a lui non intestato) presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (

ex

art. 16, comma 7, d.l. n. 179/2012

), oltre al fatto che potrà nominare un difensore, in quanto tale, tenuto ad avere una PEC risultante dai pubblici registri. Ne consegue che solo l'omissione di tutte queste

attività,

in aggiunta alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, consentirà di effettuare le

successive notifiche o comunicazioni dirette al debitore esecutato presso la cancelleria.

Quella dianzi rassegnata

è una soluzione interpretativa sistematica che, attraverso la valorizzazione dei nuovi mezzi di trasmissione telematica operata dagli

artt. 136,

137

e

149

-

bis

c.p.c.

,

art. 45, ultimo comma

,

d

isp.

a

tt

. c.p.c.

e

art. 16 d.l. 179/2012

, deve essere riferita anche agli

artt.

485,

487,

498,

599

e

608 c.p.c.

,

diposizioni che fanno tutte rinvio esplicito o implicito agli

artt. 136 ss c.p.c.

e, per l'effetto, anche ai nuovi meccanismi di trasmissione telematica degli atti in essi previsti.

Specifica attenzione dev'essere riservata alla nuova formulazione dell'

art. 543 c.p.c.

, che prevede l'obbligo di rendere la dichiarazione del terzo tramite dichiarazione scritta da trasmettere tramite raccomandata a/r o PEC., essendo la sua convocazione in udienza divenuta ipotesi oramai residuale. Più in generale, l'eliminazione dell'avverbio «personalmente» riferito alla notifica da effettuare al debitore ed al terzo, sembra ispirata dalla volontà di favorire la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi a mezzo PEC.

Per completare il quadro delle disposizioni in materia di notifiche a mezzo PEC, che possono assumere rilievo anche in ambito esecutivo, va ricordata la disciplina prevista dall'

art. 3-

bis

, L. 53/1994

che consente all'avvocato munito di procura alle liti, di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a qualsiasi destinatario, anche privato e diverso da un avvocato, purché munito di un indirizzo PEC, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Se l'atto da notificare non è un documento informatico, l'avvocato ne estrae copia informatica, attestandone la conformità all'originale a norma dell'

art. 22, comma 2, del d.lg. 82/2005

(CAD), e la allega al messaggio di PEC.

La notifica si perfeziona

, per il soggetto notificante, nel

momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista

dall

'

articolo 6, comma 1,

d.P.R. 68/

2005

, e, per il destinatario, nel momento in cui

viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista

dal medesimo articolo 6, comma 2.

Infine, l'

art. 16

-

decies

,

inserito dal d.l. 83/2015

e modificato all'atto della conversione, attribuisce ai difensori ed agli altri soggetti indicati il potere di autentica di tutti gli atti e provvedimenti (notificati e non) da depositare telematicamente. A seguito dell'attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente equivale all'originale cartaceo (notificato e non).

Il deposito telematico

L'

art. 16-

bis

, comma 2, del d.l. 179/2012

, in combinato disposto con il comma 1, ha introdotto, anche per i processi esecutivi di cui al libro III del codice di rito, l'obbligo del deposito telematico, a far data dal 30 giugno 2014 e con riferimento agli atti successivi a quello di inizio dell'esecuzione.

Per le procedure già pendenti alla data del 30 giugno, il regime di mera facoltatività del deposito telematico si è, invece, esaurito, come espressamente previsto dal comma 1 dell'

art. 44 d.l. 90/2014, il

31 dicembre 2014

.

Dunque, a far corso dal 30 giugno 2014, per i procedimenti iniziati dopo questa data, e dal 31 dicembre 2014 per quelli ad essa già pendenti, anche nel processo esecutivo, una volta depositato l'atto con cui vi si dà inizio, tutti gli atti processuali ed i documenti, da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, vanno depositati solo con modalità telematiche

.

L'

art. 16

-

bis

,

d.l. 179/2012

,

comma 7-9

chiarisce come

il deposito telematico si consideri avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del ministero della giustizia, ferma restando la possibilità per il giudice di autorizzare il deposito cartaceo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti, nonché ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Ciò posto, ai fini dell'applicazione della normativa in commento ― oltre che per l'accertamento della validità del precetto e della competenza in caso di opposizione preventiva o al pignoramento ― il tema centrale è chiaramente l'interpretazione del riferimento all'«inizio dell'esecuzione». Se è ampiamente condiviso che l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento,

occorre comunque distinguere quelle ipotesi per cui tale momento inziale risulta differito o anticipato e comunque diverso. Ad esempio, per quanto concerne l'esecuzione su beni soggetti a pegno o ipoteca, essendo il bene già vincolato o appreso, il primo atto dell'esecuzione va individuato nel precetto. Per l'esecuzione per consegna o rilascio, invece, l'

art. 608, comma 1, c.p.c.

precisa che l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, nonché il giorno e l'ora in cui vi procederà.

Le più recenti modifiche apportate dal

d.l. 132/2014

al sistema di instaurazione delle procedure esecutive intervengono anche sulla fase di formazione del fascicolo da parte della cancelleria, e quindi del deposito dell'atto di pignoramento notificato e del titolo esecutivo. In particolare, la nuova formulazione degli

artt. 518,

543

e

557 c.p.c.

, applicabili ai procedimenti esecutivi iniziati a partire dall'11 dicembre 2014, affida al (difensore del) creditore il deposito della nota di iscrizione a ruolo, da effettuarsi entro stretti termini previsti a pena di decadenza (15 giorni per le espropriazioni mobiliari presso il debitore; 30 giorni per le espropriazioni mobiliari presso terzi; 15 giorni per le espropriazioni immobiliari) a depositare presso la cancelleria del tribunale competente in uno con la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto, il verbale di pignoramento (

ex

art. 518, comma

6

, c.p.c.

) ovvero la citazione (

ex

art. 543, comma

4

, c.p.c.

) o l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (

ex

art. 557 c.p.c.

).

La decorrenza dei termini decadenziali si collega alla consegna ad opera dell'ufficiale giudiziario, che vi provvede senza ritardo, della documentazione al creditore, precisando che all'assenza o non tempestività del deposito segue l'inefficacia del pignoramento, con conseguente cessazione di ogni obbligo del debitore o del terzo (così pure il nuovo

art. 164-

ter

disp. att. c.p.c.

).

L'

art. 16-

bis

, comma

2

, d.l. 179/2012

, prevede che a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), e per facilitare l'operazione, si ammette che la conformità agli originali delle copie dei documenti da depositare con la nota di iscrizione possa essere attestata dal difensore, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis (norma che, a seguito della modifica operata con la legge di conversione del

d.l.

83/15

, afferma come siano da considerarsi equivalenti anche le copie informatiche, anche per immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice che vengono tramessi, a mezzo PEC, «in allegato alle comunicazioni telematiche»).

Per gli atti di intervento dei creditori non sembra sussistere un obbligo di deposito telematico, non provenendo esse da parti costituite, salva l'ipotesi che l'atto d'intervento sia riferibile ad un creditore già intervenuto sulla base di diverso titolo esecutivo.

Il nuovo

art.

530 c.p.c.

ora prevede, per tutte le vendite mobiliari disposte a partire dal 19 agosto 2014, l'obbligo del giudice di provvedere attraverso forme telematiche alle operazioni di versamento della cauzione, di presentazione delle offerte, di svolgimento della gara e di pagamento del prezzo, da versare, ai sensi dell'

art.

169-

quater

disp. att. c.p.c.

a mezzo di «

carte di debito, di credito, o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale». È fatta comunque

salva la possibilità per il giudice di sottrarsi alle forme telematiche, quando da queste derivino pregiudizi ai creditori o all'interesse ad un sollecito svolgimento della procedura; tuttavia, una volta depositata l'offerta, per le comunicazioni e notificazioni agli offerenti valgono le disposizioni generali e le conclusioni di cui sopra (§ L'impiego del sistema PEC).

Quanto alle opposizioni di cui agli

artt. 615,

617,

e

619 c.p.c.

, pur essendo funzionalmente coordinate al procedimento esecutivo, esse presentano evidenti caratteri di autonomia, rinvenibili tanto nella dipendenza da un proprio e distinto atto introduttivo, quanto nell'instaurazione di un giudizio di cognizione, con funzione di accertamento, destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, nonché dalla possibilità per il creditore di richiedere la condanna del debitore per un titolo diverso da quello posto a base dell'esecuzione intrapresa (

Cass.

civ.,

Sez. Lav.,

9 novembre 2000, n. 14554

;

Cass.

civ.,

Sez. II,

14 febbraio 1996, n. 1107

). Ne consegue che le opposizioni non potranno intendersi come atti del processo esecutivo, ma come atti di difensori non costituti e relativi a giudizi autonomi di contenzioso ordinario, da depositare pertanto in formato cartaceo

ex

art 16

-

bis

, comma 1, del d.l. 179/2012

.

Individuazione dei beni da pignorare attraverso strumenti telematici

Il nuovo

art. 492

-bis

c.p.c.

si pone in continuità con il dettato del vecchio

art. 492, comma

7

,

c.p.c.

(soppresso dall'art. 19, comma 1, lett. c], n. 1, d.l. 132/2014) che già consentiva all'ufficiale giudiziario, su richiesta dell'esecutante e per le ipotesi di indisponibilità di beni utilmente pignorabili ovvero di loro incapienza rispetto al diritto del creditore procedente o di quelli eventualmente intervenuti, di ricorrere all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche per l'individuazione dei beni da pignorare.

La nuova norma rimette in capo al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il compito di verificare il diritto del creditore istante a procedere ad esecuzione forzata e, nel caso, autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Tale verifica dev'essere inteso come mero controllo formale, non estesa al merito della pretesa creditoria, circa l'effettiva e necessaria allegazione del titolo esecutivo (o di copia del medesimo) e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'

art. 547 c.p.c.

, dell'indirizzo PEC.

Il combinato disposto degli

art

t

. 155-

ter

e

165

disp. att. c.p.c.

conferma che il creditore può dichiarare, nell'istanza di autorizzazione alla ricerca telematica, la volontà di partecipare personalmente alle operazioni di interrogazione delle banche dati ed, in tal caso, l'ufficiale giudiziario dovrà comunicargli data e ora previste per l'apertura della procedura in modo da consentirne la partecipazione, anche con l'assistenza o a mezzo di difensore e/o di esperto.

L'

art. 492-

bis

c.p.c.

distingue le diverse ipotesi configurabili a seguito della chiusura della procedura di ricerca telematica e, per quanto qui d'interesse, quando, l'accesso abbia permesso l'individuazione di crediti del debitore o cose di quest'ultimo nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149-bis (e dunque tramite PEC) o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, contenente l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore, del luogo in cui questi ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'art. 492, comma 1-3, nonché l'intimazione al terzo (al quale il verbale è notificato per estratto e con riferimento ai soli dati al medesimo riferibili) di non disporre delle cose o delle somme dovute, nel rispetto della previsione di cui all'

art. 546 c.p.c.

Permane il collegamento della disciplina in commento con la richiesta collaborazione del debitore ex art. 492, comma 4 e 5 — che per le ipotesi di insufficienza dei beni pignorati ovvero di eccessiva durata delle procedure per la loro liquidazione, prevede l'invito al debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili — che nella nuova veste sembra rafforzare l'opinione che ne estende l'ambito operativo anche al pignoramento presso terzi.

Per altro verso, il coordinamento dell'obbligo di versamento su un conto corrente di pensioni e salari, previsto dalla

l

. 214/2011

, con la possibilità offerta dall'

art. 492-

bis

c.p.c.

, di accedere a tali dati per via telematica, solleva il legittimo interrogativo circa la possibilità di procedere al pignoramento totale delle somme disponibili sul conto corrente, nella misura in cui si aderisca all'idea che il rispetto del limite del quinto, nel procedere a pignoramento delle «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento» (

art. 545 c.p.c.

), trovi applicazione solo quando il pignoramento viene effettuato alla fonte, cioè direttamente in capo a chi deve erogare l'emolumento (

Cass.

civ.,

Sez.

Lav.

,

9 ottobre 2012

, n.

17178

,; Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 1985, n. 3518).

Tale soluzione, peraltro, espone a profili di iniquità contrastanti con la ratio dell'

a

rt. 545 c.p.c.

(teso a garantire al debitore esecutato la disponibilità di quanto necessario per la propria sopravvivenza) ed a cui la giurisprudenza di merito offre un correttivo, attraverso la possibilità di qualificare il conto corrente

come di mero appoggio dei soli emolumenti retributivi,

al fine di escludere la conseguenza della confusione di quanto accreditato con quanto già esistente sul conto (Trib. Savona 2 gennaio 2014;

Trib.

Sulmona 20 marzo 2013

).

Intervenendo sull'

art. 122 del d.P.R. 1229

/1959

, il

d.l. 132/2014

ha previsto, con chiara finalità incentivante, che quando l'ufficiale giudiziario procede alla espropriazione mobiliare o presso terzi ai sensi dell'

art. 492-

bis

c.p.c.

, è previsto un ulteriore compenso, destinato per il 60% all'ufficiale giudiziario o al funzionario che ha operato la ricerca e compiuto le operazioni espropriative e per il 40% a tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale ulteriore compenso, ridotto della metà nell'ipotesi in cui il debitore acceda al beneficio della conversione e che non potrà comunque eccedere l'importo di euro 3.000,00 (coma previsto dal

d.l. 83/2015

), è sempre liquidato dal giudice dell'esecuzione e va collocato tra le spese di giustizia (salvo essere corrisposto dal debitore che richiede la conversione).

Conclusivamente, giova evidenziare come l'

art.

155-

quater

disp. att. c.p.c.

affida ad un successivo decreto ministeriale attuativo l'indicazione dei casi, dei limiti e delle modalità di accesso, unitamente a quelle di trattamento e conservazione dei dati a tutela della riservatezza dei debitori.

Il portale delle vendite pubbliche

Gli

artt.

14

e

15 del d.l. 83/2015

introducono l'

a

rt. 161

-

quater

, disp. att. c.p.c.

e l'

a

rt. 18-

bis

, d.P.R. 115/2002

, dedicate all'istituzione di un'unica area web per le vendite giudiziarie, direttamente gestita dal Ministero della Giustizia. Tale strumento consentirà a tutti i soggetti interessati di acquisire le relative informazioni su scala nazionale e non più attraverso pubblicazioni di avvisi riferibili al singolo tribunale.

La pubblicità sul portale è obbligatoria e dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Nell'ipotesi in cui gli atti esecutivi da pubblicare sul portale riguardino beni immobili o mobili registrati, s'impone in capo a quest'ultimo il pagamento di un contributo pari a 100 euro per ciascun atto esecutivo (che potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat) e fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo, la pubblicazione non potrà essere effettuata.

Attraverso un'apposita procedura di registrazione, ogni interessato può richiedere che il portale invii, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata indicato, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Le modalità tecniche saranno definite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.

Riferimenti

Amendolagine

, La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: cosa è e come funziona, QUOT G.it, 20.11.2014;

Capponi

, Manuale di diritto dell'esecuzione civile, Torino, 2012;

Conte

, Contrasti giurisprudenziali in tema d'impignorabilità delle somme affluite su conto corrente bancario e provenienti da stipendi o pensioni, GI 2013, 11, 2323;

De Vita

, Il processo esecutivo telematico, in Il processo esecutivo, Liber amicorum Romano Vaccarella, Milano, 2014, 65;

Di Giacomo

, Il processo civile telematico, Milano, 2014;

G.G. Poli

, Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telematico, FI, 2014, V, 137;

Rasia

, L'elezione di domicilio sul banco di prova delle comunicazioni e notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata: una prospective overruling delle Sezioni Unite, R IT DL, I, 2013, 156;

Rudi

, Processo civile telematico: il deposito in formato o con modalità non consentite, NPC, IV, 2014;

Soldi

, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2015;

Villecco Bettelli

, Il processo civile telematico, Torino, 2011;

Finocchiaro - Delfini

, Diritto dell'informatica, Milano, 2014.

Per approfondimenti:

A. Barale, Esecuzione presso terzi (PCT), in ilProcessotelematico.it

A. Barale, Esecuzioni mobiliari (PCT), in ilProcessotelematico.it

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