Estinzione dell'esecuzione forzata e provvedimenti interlocutori del giudice dell'esecuzione

Valerio Colandrea
08 Giugno 2016

Nel processo esecutivo non vi è necessità di decisione immediata sulla istanza di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., restando altresì esclusa anche, ove il giudice adotti un provvedimento interlocutorio di sospensione dell'esecuzione, la reclamabilità al collegio.
Massima

Nel processo esecutivo non vi è necessità di decisione immediata sulla istanza di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., restando altresì esclusa, ove il giudice adotti un provvedimento interlocutorio di sospensione dell'esecuzione, la reclamabilità al collegio, ex art. 630, comma 3, c.p.c., perché tale ordinanza non costituisce un provvedimento implicito di rigetto dell'eccezione di estinzione, ma è interpretabile come atto interlocutorio prodromico all'accoglimento dell'istanza medesima.

Il caso

Tizio, debitore in una procedura esecutiva intrapresa dalla Società Alfa, chiedeva che il giudice dell'esecuzione dichiarasse l'estinzione della procedura, per incompletezza della relazione notarile e della documentazione integrativa prodotta dal creditore. Il giudice dell'esecuzione, rispetto a tale istanza di estinzione, disponeva la sospensione temporanea della vendita, al contempo convocando le parti perché prendessero posizione, lotto per lotto, sulla completezza della documentazione così come integrata dal creditore. Tizio, ritenendo di dover attribuire al provvedimento di sospensione temporanea il significato di provvedimento di rigetto implicito della sua istanza di estinzione dell'esecuzione, proponeva reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento qualificato come di rigetto implicito dal reclamante, dal momento che l'ordinanza del giudice non poteva essere qualificata come provvedimento implicito di rigetto.

Tizio proponeva appello contro il provvedimento che dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto innanzi al Tribunale.

La Corte d'Appello definiva il giudizio intrapreso da Tizio con una sentenza di rigetto, confermando le motivazioni del giudice di primo grado.

Tizio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello

La questione

La questione in esame è la seguente: proposta istanza di estinzione del processo esecutivo, il giudice è obbligato a pronunciarsi immediatamente su di essa? Laddove questi anziché pronunciarsi sull'istanza di estinzione disponga la sospensione temporanea dell'esecuzione, tale provvedimento è equiparabile ad un provvedimento implicito di rigetto dell'istanza di estinzione e, come tale, reclamabile ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.?

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza di legittimità non si è mai occupata della questione, relativa innanzitutto alla sussistenza in capo al giudice dell'esecuzione di un obbligo di pronuncia “immediata” volta a decidere sull'istanza di estinzione dell'esecuzione.

A tale problematica, secondo la Suprema Corte, va data risposta negativa, dal momento che non esiste alcuna ragione giuridica che sorregga una diversa soluzione, posto che neanche il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone al giudice dell'esecuzione di dare tempestiva ed immediata risposta all'istante che domandi l'estinzione.

Naturale corollario di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione circa l'insussistenza di un obbligo di decisione immediata del giudice dell'esecuzione è la non equiparabilità della sospensione temporanea ad un provvedimento implicito di rigetto dell'istanza.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, non è tenuto a pronunciarsi immediatamente, di talché può ben disporre la sospensione dell'esecuzione, in vista di ottenere chiarimenti ed approfondire le questioni dubbie necessarie per decidere proprio sull'istanza di estinzione.

Ne deriva che l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione - a fronte dell'istanza dell'estinzione dell'esecuzione – va qualificato come atto interlocutorio, prodromico ad una decisione potenzialmente positiva o negativa, e non a carattere decisorio, con la conseguenza che essa non è suscettibile di reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.

Osservazioni

Per la seconda Sezione della Corte di Cassazione l'ordinanza con cui il giudice dispone la sospensione dell'esecuzione, laddove sia stata ad egli domandata invece l'estinzione della procedura esecutiva, non è suscettibile di essere reclamata innanzi al collegio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c.

Una siffatta soluzione si deve alle due seguenti ragioni.

  • La prima riguarda il fatto che, ad avviso della Suprema Corte, non è ravvisabile allo stato alcun obbligo in capo al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi immediatamente, senza alcuna dilazione, sull'istanza di dichiarazione dell'estinzione sollevata dal debitore esecutato. Un simile approccio ermeneutico non si pone neppure in frizione col principio cardine della ragionevole durata del processo, atteso che se questo vieta al giudice di compiere attività inutili e defatiganti, non gli preclude però di approfondire in ogni modo possibile prima di addivenire ad una decisione, che altrimenti rischierebbe di nascere viziato o inesatto.
  • La seconda argomentazione è la naturale conseguenza della prima: poiché il giudice dell'esecuzione non è tenuto a pronunciarsi immediatamente sull'istanza di estinzione, allora l'ordinanza di sospensione temporanea dell'esecuzione che adotta non può considerarsi quale provvedimento decisorio, come tale reclamabile innanzi al collegio, ma soltanto come atto interlocutorio, volto a raccogliere elementi ed argomenti per poi decidere in senso positivo o negativo, proprio circa l'istanza di estinzione.

La pronuncia in commento, dunque, sembra particolarmente convincente, laddove coglie la reale ed esatta natura giuridica dell'ordinanza che dispone la sospensione dell'esecuzione, che non costituisce in alcun modo (o anticipa) un provvedimento implicito di rigetto dell'istanza ma, anzi, ben può essere prodromico invece ad un provvedimento di accoglimento della medesima.

Il fatto che l'ordinanza di sospensione non abbia carattere decisorio, dunque, esclude la possibilità per l'istante di attivare il reclamo di cui all'art. 630, ultimo comma, c.p.c., ed il conseguente appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. avverso la decisione del collegio, senza cagionare alcun vulnus al diritto costituzionale di difesa dell'istante, atteso che questo potrà poi agire ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c. avverso il provvedimento successivo (eventualmente) di rigetto dell'istanza.