Opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia

Cristina Asprella
20 Dicembre 2015

Le opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia, ex art. 15 del decreto sulla semplificazione dei riti, sono assoggettate al rito sommario di cognizione.
Inquadramento

Mentre in precedenza le opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia erano disciplinate dal procedimento relativo agli onorari di avvocato, ora, alla luce dell'art. 15 del decreto sulla semplificazione dei riti, sono assoggettate al rito sommario di cognizione, per analogia con quanto previsto, dallo stesso decreto, in relazione alle controversie relative agli onorari di avvocato.

Pertanto a norma del comma 1 dell' art. 170 T.U. (d.P.R. n. 115/2002), come modificato dal comma 17 dell'

art. 34, d.lgs. n. 150/2011

, «avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'

art. 15 del d. lgs.

1

settembre 2011, n. 150

». Non vengono invece innovate le disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia di cui agli artt. 168 e ss., per cui il provvedimento di liquidazione del giudice ancor oggi ha la forma del decreto motivato, deve essere comunicato al beneficiario e alle altre parti processuali, incluso il pubblico ministero, ed è provvisoriamente esecutivo.

Ambito di applicazione

Poiché la norma dell'art. 170, come modificata dal decreto sulla semplificazione dei riti, fa riferimento agli ausiliari dei magistrati, ci si è posti il problema di stabilire chi essi siano. A norma dell'art. 3 del T.U., in realtà, vi sono inclusi il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o idoneo in ogni caso al compimento di atti che il magistrato o funzionario addetto all'ufficio può nominare secondo le leggi.

Secondo le Sezioni Unite vi rientrerebbe, ad esempio, il provvedimento con cui la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida il compenso in favore del depositario-acquirente (

Cass.

civ.

, sez. U., 26 giugno 2009, n. 15044

); ma vi rientrano anche gli incaricati di vendite mobiliari, gli amministratori giudiziari, il curatore dell'eredità giacente, nonché in genere gli incaricati di effettuare prestazioni tecniche o comunque valutative, ovvero gli stimatori.

Va evidenziato altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento in parola deve essere applicato anche ai giudizi di cui all'art. 136 T.U. sull'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (

Cass.

civ.,

23 giugno 2011, n.

13807

) e al giudizio sull'opposizione al provvedimento con cui il giudice nega l'ammissione del richiedente al gratuito patrocinio (

Cass.

civ.,

27 maggio 2008, n. 13833

).

Competenza

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del decreto semplificazione, la competenza spetta al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, in composizione monocratica. Per i provvedimenti emessi dal Giudice di pace e dal Pubblico Ministero presso il tribunale è competente il Presidente del tribunale, mentre per i provvedimenti che siano stati presi dall'ufficio del P.M. presso la Corte d'appello, è competente il relativo Presidente.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come la competenza del capo dell'ufficio giudiziario, prevista dalla norma dell'art. 170 T.U. e rimasta immutata in parte qua, abbia natura funzionale ed inderogabile (

Cass.

civ.

, sez. U., 23 marzo 1999, n. 182

). Va peraltro segnalato che una pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito che il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice e ai custodi, nonché ai difensori nominati al patrocinio a spese dello Stato, pur se gli incarichi o le relative nomine siano conferiti nell'ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile che, di conseguenza, deve essere assegnata e trattata dai giudici addetti al servizio civile (

Cass.

civ.,

30 aprile 2012, n. 6600

).

Come la dottrina ha evidenziato, se si confronta il procedimento di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia con quello disciplinato dall'art. 14 del decreto semplificazione si notano due fondamentali differenze:

  • le controversie di cui all'art. 15 devono essere trattate e decise da giudice monocratico e riguardano anche le spese maturate nell'ambito di un giudizio penale o davanti ai giudici speciali;

  • le controversie di cui all'art. 14 sono decise dal giudice collegiale e sono relative ai soli compensi per i giudizi civili.

Norme procedimentali

Il decreto semplificazione ha, come visto, riportato l'opposizione in parola nell'alveo del rito sommario di cognizione, pur conservando le caratteristiche originarie dell'opposizione.

Una prima lacuna è però quella relativa al termine entro cui proporre l'opposizione, prima fissato in venti giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento, termine non riprodotto però nella nuova disposizione normativa.

Contrasto dottrinale: termine entro cui proporre opposizione

Quaranta giorni

Applicazione in via analogica del termine di quaranta giorni previsto dall'

art. 645 c.p.c.

per l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Trenta giorni

Applicazione in via analogica del termine di trenta giorni previsto per le opposizioni nelle materie riportate al rito sommario di cognizione nell'ultima versione del decreto semplificazione e, precisamente, quelle previste dagli artt. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29.

Venti giorni

Applicazione in via analogica del termine di venti giorni previsto dall'

art. 99 del d.P.R. n. 115/2002

, che disciplinerebbe una materia similare a quella dell'opposizione ex art. 170 in commento.

Per quanto concerne i soggetti legittimati a proporre l'opposizione in questione, ai sensi dell' art. 170 T.U., sono il beneficiario del decreto e le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero. Con riferimento al P.M., tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che

nel procedimento civile nel quale il

P.M

. è litisconsorte (nella specie trattavasi di adozione di minore), il

P.M

. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, nè può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento (

Cass.

civ.,

8 agosto 2002, n. 11975

). Per ciò che concerne le ulteriori parti, va segnalata una pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, deve considerarsi parte necessaria dei procedimenti suddetti ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. Ne consegue che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria (

Cass.

civ.

, sez. U., 29 maggio 2012, n. 8516

).

Nel ricorso devono essere contenute le indicazioni di cui all'

art. 702-

bis

, comma

1

, c.p.c.

e a questo proposito la Cassazione ha precisato che il ricorso può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato ad litem, infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione sia stata disposta la consulenza (in questo senso

Cass.

civ.,

15 settembre 2009, n. 19867

).

Ai sensi della disposizione, qualora il ricorrente chieda la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di pagamento, deve specificare le gravi e circostanziate ragioni previste dall'art. 5 del decreto sulla semplificazione dei riti.

Il relativo giudizio si svolge in litisconsorzio necessario tra beneficiario e parti processuali, sicché il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, insieme con il ricorso, devono essere notificati a tutti i litisconsorti, pena l'ordine di integrazione del contraddittorio e la conseguente estinzione del processo in caso di mancata ottemperanza all'ordine del giudice, secondo le regole generali.

Per quanto riguarda l'assunzione delle prove, l'art. 15, comma 5, prevede che il Presidente possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Di recente la giurisprudenza ha precisato che, in tema di compenso agli ausiliari del giudice, il giudice dell'opposizione al decreto di pagamento deve chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessarie alla decisione, in quanto la locuzione «può chiedere», di cui all'

art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011

, va intesa nel senso del potere-dovere di decidere causa cognita (

Cass.

civ.,

2 ottobre 2015, n. 19690

).

Infine si prevede che le parti nel giudizio di merito possano stare in giudizio personalmente e, specifica la giurisprudenza di legittimità, non esiste un obbligo di indicazione della iscrizione del difensore nominato nell'elenco della parte che fa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia perché detto elenco è pubblico, sia perché il Presidente del Tribunale può assumere, in sede di opposizione, tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione

ex

art. 15 d.lg. n. 150 del 2011

(

Cass.

civ.,

7 maggio 2015, n.

9264

).

Efficacia e impugnazione del provvedimento finale

Il comma 6 dell'art. 15 del decreto semplificazione prevede che l'ordinanza che definisce il giudizio non sia appellabile. Inoltre, a mente dell'

art. 702-

ter

, comma

6

, c.p.c.

, il provvedimento è provvisoriamente esecutivo ed è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Secondo la dottrina, non potrebbe essere in alcun modo esclusa l'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione ma anche l'esperibilità delle impugnazioni straordinarie. Indirettamente, conferma la ammissibilità del ricorso straordinario una recente giurisprudenza secondo cui

il provvedimento di estinzione adottato nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione degli onorari in favore del consulente tecnico d'ufficio non è appellabile ma ricorribile per Cassazione ex

art. 111,

comma 7

, Cost.

, perché esso definisce il procedimento in rito, e come tale, sottostà al medesimo regime di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento nel merito (

Cass.

civ.,

2 aprile 2014, n. 7699

).

Riferimenti

M.ABBAMONTE, Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, in Commentario alle riforme del processo civile, dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, Torino, 2013, 208

M.FARINA, sub art. 15, in B. Sassani – R. Tiscini, (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Roma, 2011, 146 e ss.