Successione nel diritto controverso

Giuseppe Buffone
24 Aprile 2016

Gli articoli 110 e 111 del codice di rito regolano il fenomeno della successione processuale: pur essendo tradizionalmente uniti sotto questa denominazione, rispondono ad esigenze diverse e hanno anche funzioni differenti. Entrambi i fenomeni successori in esame implicano mutamenti nella posizione delle parti del processo. L'art. 110 regola la successione nel processo, a titolo universale; quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Inquadramento

Gli artt. 110 e 111 del codice di rito regolano il fenomeno della successione processuale: pur essendo tradizionalmente uniti sotto questa denominazione, rispondono ad esigenze diverse e hanno anche funzioni differenti.

Entrambi i fenomeni successori in esame implicano mutamenti nella posizione delle parti del processo. L'art. 110 regola la successione nel processo, a titolo universale; quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

L'art. 111 cit., invece, regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso introducendo un articolato regime giuridico:

1) se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;

2) se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto;

3) in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso;

4) la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

La successione a titolo particolare consegue al trasferimento di un determinato specifico diritto e può verificarsi sia per atto tra vivi (ad es. alienazione) sia per atto mortis causa (es. legato).

Quando la successione si verifica nella pendenza del processo e concerne il diritto che ne costituisce l'oggetto si assiste, per l'appunto, ad una successione nel diritto controverso (da qui la rubrica dell'

art. 111 c.p.c.

).

La situazione giuridica soggettiva si definisce, quindi, «controversa» poiché viene in rilievo come oggetto di affermazione.

Occorre precisare che, pur discorrendo espressamente di “diritto”, la disciplina di cui all'

art. 111 c.p.c.

non presuppone che la situazione giuridica spetti al dante causa (proprio perché il diritto attende di essere affermato) ed ecco perché la Dottrina ritiene che oggetto della successione sia, in realtà, la «pretesa» (

De Marini

) o la «lite» (

Carnelutti

).

Vale la pena di ricordare, tuttavia, come la manualistica più autorevole reagisca a questi rilievi osservando che il diritto sostanziale viene in rilievo quale diritto affermato (

Proto Pisani, Mandrioli

).

Malgrado il tenore letterale, secondo la giurisprudenza la norma in commento va ritenuta applicabile anche all'ipotesi della successione nell'obbligo, ad esempio, alla successione nella posizione di obbligato che si abbia a seguito della successione nella titolarità di un diritto reale (

Cass. civ.

,

sez. II, 15 maggio 2015

n. 10005

).

La disciplina giuridica

Nella disciplina

ex

art. 110 c.p.c.

– di successione nel processo – il Legislatore ha introdotto, di fatto, un automatismo: se la parte viene meno (morte della persona fisica, estinzione della persona giuridica) il processo prosegue nei confronti del successore universale.

La risposta offerta dal codice di rito è semplice: verificandosi una successione a titolo universale, il successore subentra in universum ius ossia in tutti i diritti (esclusi, ovviamente, quelli non trasferibili). Riguardo al processo pendente, in realtà, il subentro riguarda non tanto il diritto (solo affermato e ancora da essere accertato) quanto la posizione processuale con le aspettative di pronuncia favorevole che essa comporta (

Picardi

).

È diversa la risposta legislativa in caso di successione nel diritto controverso,

ex

art. 111 c.p.c.

Se, infatti, si fosse applicata la medesima regola prevista per la successione nel processo a titolo universale si sarebbe creato l'inconveniente di mettere ciascuna delle parti in condizione di poter costringere l'altra parte a subire il cambiamento del suo contraddittore (

Mandrioli

). I Romani avevano ovviato a questo rischio con il divieto di alienazione della res litigiosa; soluzione eccessivamente drastica non recepita dall'

art. 111 c.p.c.

A mente del regime giuridico vigente, il processo resta insensibile alle vicende successorie a titolo particolare che attraversano il processo.

Se infatti durante la lite, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Fa eccezione il trasferimento a titolo particolare a causa di morte: in questo caso, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

La disciplina introduce, però, dei correttivi. Infatti, nel caso di successione nel diritto controverso, il successore a titolo particolare è legittimato a intervenire nel processo con la conseguenza che il dante causa può essere estromesso dalla lite (purché le altre parti vi consentano; si tratta di una ulteriore ipotesi di estromissione, accanto a quelle di cui agli

artt 108

e

109 c.p.c.

).

Una delle norme di maggiore importanza, in seno all'

art. 111 c.p.c.

, è, però, certamente, l'ultimo comma: la sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale «spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».

Questa disposizione provoca l'estensione degli effetti della sentenza per l'avente causa nel senso che quest'ultimo è vincolato all'esito del processo in cui è parte il dante causa e per questa ragione è legittimato a intervenire.

Secondo la dottrina, si tratta di una eccezione al principio del contraddittorio (

Luiso

) poiché gli effetti si produrranno anche se l'avente causa ignora la pendenza del processo (salvi gli effetti della buona fede in caso di beni mobili e quelli della trascrizione). In queste ipotesi, secondo gli studiosi, l'avente causa – il quale si veda assoggettato agli effetti della res iudicata malgrado l'ignoranza della litispendenza - potrà avvalersi, laddove le (tassative) ipotesi di revocazione non soccorrano, della facoltà d'esser rimesso in termini per impugnare (Widmann).

In evidenza

L'

art. 111 c.p.c.

disciplina la successione nel diritto controverso (o nell'obbligo oggetto del processo) lite pendente, vale a dire - per quanto concerne il processo di cognizione - quella che si verifichi dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo. (

Cass.

c

iv., sez. II, 15 maggio 2015 n. 10005

)

Estensione degli effetti della sentenza al successore

Gli effetti della sentenza presi in considerazione dal comma 4 dell'

art. 111 c.p.c.

sono gli effetti tipici della sentenza, cioè di accertamento, costitutivi ed esecutivi. Si discute in dottrina se gli effetti esecutivi possano prodursi anche nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo.

A fronte di una tesi minoritaria che esclude l'efficacia esecutiva contro il successore a titolo particolare (non intervenuto nel processo) anche quando gli altri effetti si producano nei suoi confronti,

ex

art. 111 c.p.c.

, comma 4
, è invece prevalente la tesi positiva (unica affermata nei precedenti della Suprema Corte: cfr., già Cass. civ., n. 1687 del 1968 e Cass. civ., n. 1525 del 1971, nonché

Cass.

civ., sez. III, 13 marzo 1998

n. 2748

;

Cass.

civ.,

sez. III, 31 ottobre 2005

n. 21107

;

Cass.

civ., sez. III, 22 marzo 2007

n. 6945

e

Cass.

civ., sez. Un

.

,

3 novembre 2011

n. 22727

).

Pertanto, dell'

art. 111 c.p.c.

, u.c., attiene anche all'efficacia esecutiva della sentenza (

Cass.

c

iv., sez. II, 15 maggio 2015 n. 10005

). Detto ciò, va tuttavia sottolineato che il richiamo che l'ultimo inciso fa alle norme sulla trascrizione (nonché a quelle sull'acquisto in buona fede dei mobili, che qui non rilevano) concerne, per un verso, la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, per altro verso, la trascrizione della domanda giudiziale, specificamente gli

artt. 2652

e

2653 c.c.

(oltre che

artt. 2690

e

2691 c.c.

, che ad essi rimandano).

Orbene, questi ultimi articoli prevedono la trascrizione di diverse classi di domande, stabilendo effetti diversi nei confronti dei terzi acquirenti, a seconda di ciascuna classe.

Dal momento che con il passaggio in giudicato della sentenza la domanda giudiziale e le sue trascrizioni perdono ogni significato, la giurisprudenza ritiene che la situazione del terzo che abbia acquistato (e/o reso pubblico) il suo acquisto dopo il passaggio in giudicato della sentenza non sia direttamente contemplata dalla disposizione, quanto meno nella parte in cui richiama la trascrizione delle domande giudiziali.

In conclusione, l'

art. 111 c.p.c.

, comma 4, quanto ai rapporti della trascrizione della domanda giudiziale con la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo, è norma che riguarda gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare fintante che il diritto è sub iudice, cioè appunto "controverso", ma non riguarda la successione del terzo nel diritto oramai accertato, in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza.

Viene perciò ribadito dalla Cassazione, anche in arresti recenti, che il principio per il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato anche nei confronti dei successivi aventi causa delle parti (

art. 2909 c.c.

) non trova deroga, in relazione al regime della trascrizione, per il caso di azioni a difesa della proprietà (di accertamento, di rivendica o negatoria servitutis), atteso che, in tale ipotesi, non è operante nell'onere della trascrizione della sentenza

ex

art. 2643 c.c.

, n. 14, riguardante la diversa situazione di sentenza che costituisca, trasferisca o modifichi diritti su immobili, nè l'onere della trascrizione della domanda, ai sensi dell'

art. 111 c.p.c.

, comma 4
, e

art. 2653 c.c.

, previsto al diverso fine dell'opponibilità della sentenza nei confronti di chi subentri nel rapporto nelle more del giudizio, prima della formazione del giudicato (così Cass. n. 5597 del 1981, ma cfr., già Cass. n. 19 del 1964; Cass. n. 2848 del 1973 e Cass. n. 11427 del 1979;

Cass. civ., n. 145 del 2007

nonché, da ultimo,

Cass.

c

iv., sez. II, 15 maggio 2015 n. 10005

).

Contrasto di opinioni in Dottrina

Orientamento 1

Orientamento 2

Gli effetti della sentenza presi in considerazione dal comma 4 dell'

art. 111 c.p.c.

sono gli effetti tipici della sentenza, cioè di accertamento, costitutivi ed esecutivi. Gli effetti esecutivi possono prodursi anche nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo: a fronte di una tesi minoritaria che esclude l'efficacia esecutiva contro il successore a titolo particolare (non intervenuto nel processo) anche quando gli altri effetti si producano nei suoi confronti, ex

art. 111 c.p.c.

, comma 4
, è invece prevalente la tesi positiva

Gli effetti della sentenza presi in considerazione dal comma 4 dell'

art. 111 c.p.c.

sono gli effetti tipici della sentenza, cioè di accertamento, costitutivi ed esecutivi. Gli effetti esecutivi non possono prodursi nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo, quando gli altri effetti si producano nei suoi confronti.

Intervento del successore

Ai sensi dell'

art. 111

,

comma

3,

c.p.c.

, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo divenendone parte a tutti gli effetti e, qualora sia rimasto estraneo al processo, ne subisce comunque gli effetti anche in sede esecutiva ed è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole.

Tuttavia, questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali (

Cass

. civ., sez. I, 10 novembre 2015 n. 22955

); pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo (cfr.

Cass. civ., 31 ottobre 2005, n. 21107

; v. pure

Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1633

).

Applicazioni dell'istituto

È ipotesi distinta dalla successione nel diritto controverso, regolata dall'

art. 111 c.p.c.

, quella della perdita del titolo identificativo dell'interesse ad agire della parte ricorrente (

Cass. Civ.,

sez. Un

., 24 marzo 2016 n. 5944

).

Successione nel diritto controverso e perdita del titolo identificativo dell'interesse ad agire

La condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali, onde il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi solo al giudizio di appello, non è legittimato a proporre appello incidentale con riguardo al capo sulle spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo ed alle quali era stato condannato il suo dante causa (

Cass. c

iv., sez. I, 10 novembre 2015 n. 22955

).

Regolamentazione delle spese processuali e successore

In forza dell'

art. 2909

c.c.

, nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'

art. 111, comma

4

, c

.p.c.

riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo (

Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2015 n. 10005

).

Sentenza pronunciata contro il dante causa ed effetti verso il successore

In forza dell'

art. 2909

c.c

.

, nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'

art. 111, comma

4

,

c.p.c.

riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo (

Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2015 n. 10005

).

Azioni a difesa della proprietà

In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'

art. 111,

comma 4, c.p.c.

nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'

art. 2653, n. 1,

c.c

.

e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente (

Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2015 n. 7365

).

Azioni possessorie

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'

art. 111

c.p.c.

, può intervenire nel processo anche nel giudizio di rinvio, non essendo preclusa tale facoltà nemmeno dall'

art. 344

c.p.c.

il quale limita l'intervento in appello (

Cass. civ., sez. VI-2, 5 marzo 2015

n. 4536

).

Successione nel caso di giudizio di rinvio

Nel caso di cessione di un credito già azionato esecutivamente, trovano applicazione (sia pure con gli opportuni adattamenti) sia il primo che il comma 3 dell'

art. 111 c.p.c.

. Quando, invece, un'analoga successione si verifichi dal lato passivo (ove, cioè, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato), è applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all'applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall'

art. 2913

c.c.

(

Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013 n. 8936

).

Processo di esecuzione e

art. 111 c.p.c.

Limiti all'applicazione dell'art. 111 c.p.c.

Il principio di cui all'

art. 111,

comma 1, c.p.c.

., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, non opera qualora tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) sia ceduto da una parte alla sua controparte, venendo a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale, come condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione (

Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2015

n. 10057

).

Riferimenti

F. P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2000;

C. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2006;

N. Picardi, La successione processuale, Giuffrè, Milano, 1964;

P. Widmann, La successione a titolo particolare nel diritto controverso, Trento, 2015.

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