Forum destinatae solutionis

Cristina Asprella
20 Dicembre 2015

Per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita.
Inquadramento

Ai sensi dell'

art. 20 c.p.c.

, per le cause relative a diritti di obbligazione si prevedono due fori facoltativi e alternativi: quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. È un criterio di attribuzione della competenza collegato, appunto, al luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio o in cui esso deve essere eseguito e, pertanto, ad un parametro oggettivo. La facoltatività dei due fori è evidente: la rubrica dell'articolo parla, infatti, testualmente, di «foro facoltativo» ed il testo fa riferimento al giudice «anche competente».

Tali fori concorrono fra di loro e con il foro generale ex artt. 18 e 19 (

Cass.

civ.,

4 dicembre 1992, n. 12920

); nonché, secondo parte della dottrina, con gli altri fori speciali di cui agli

artt. 22 e ss. c.p.c.

, con la conseguenza che il convenuto in una causa di responsabilità contrattuale o aquiliana, qualora intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito, ha, secondo la giurisprudenza, l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (

Cass.

civ.,

10 settembre 2007, n. 19012

;

Cass.

civ.,

29 marzo 2005, n. 6626

). In realtà, a parere della dominante giurisprudenza, la norma non potrebbe concorrere con il foro previsto dall'

art. 23 c.p.c.

atteso il carattere esclusivo di quest'ultimo che lo porta a prevalere sul foro generale e lo rende insuscettibile di deroga a favore dei fori alternativi rimessi alla scelta dell'attore (

Cass.

civ.

, sez. U., 18 settembre 2006, n. 20076

). Si è anche affermato che in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo qual è quello stabilito dall'

art. 22 c.p.c.

per le cause ereditarie (

Cass.

civ.,

27 gennaio 2003, n. 1213

).

La norma, ponendo un principio di carattere generale, è derogata dalle previsioni dei fori speciali per certi tipi di obbligazione, ad es.:

Secondo parte della dottrina la norma costituirebbe una sorta di bilanciamento con il generale favor per il convenuto, che ispira le norme sui fori generali; sicché si introdurrebbe, nel caso di specie, una previsione di favore per l'attore che potrebbe scegliere tra i due fori da essa individuati.

In ogni caso, ai fini dell'applicabilità della norma, non è necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti, ossia del forum contractus e del forum destinatae solutionis, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in base al quale possa facoltativamente radicarsi la competenza del giudice adito (Cass. civ., 5 giugno 1984, n. 3404).

Cause relative a diritti di obbligazione

L'

art. 20 c.p.c.

trova applicazione ogni volta che la domanda riguardi un rapporto di obbligazione: la norma non specifica alcunché, sicché deve ritenersi estesa a tutte le obbligazioni indipendentemente dalla loro fonte, quindi sia contrattuali che extracontrattuali, sia da atto lecito che da atto illecito, comprese quelle di fonte legale.

In evidenza

Con il termine “obbligazione”, presupposto specifico di applicazione della norma in commento, infatti, si indica il rapporto obbligatorio articolato nelle due situazioni speculari, quella attiva, che fa capo al creditore e che si chiama “diritto di credito”; quella passiva, che fa capo al debitore e che si chiama “debito”, o obbligazione in senso stretto. Il debitore è tenuto al comportamento, detto «prestazione» in cui si concreta l'oggetto dell'obbligazione.

L'obbligazione deve essere distinta da alcune figure affini perché, mentre nel rapporto obbligatorio al creditore è concessa una pretesa, tutelata dall'ordinamento, per ottenere l'adempimento da parte del debitore, vi sono alcune ipotesi in cui il creditore è sfornito di tutela a fronte dell'inadempimento del debitore, come nel caso delle obbligazioni naturali. Ai sensi dell'

art. 1173 c.c.

, che detta una disposizione con contenuto descrittivo, le obbligazioni nascono dai contratti, dai fatti illeciti oppure da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo si possono ricordare la gestione d'affari, il pagamento dell'indebito, l'arricchimento senza causa.

Deve farsi quindi riferimento alla domanda così come è stata proposta, indipendentemente dalla valutazione della sua fondatezza (

Cass.

civ.,

11 gennaio 1990, n. 33

;

Cass.

civ.,

30 aprile 2005, n. 9013

;

Cass.

civ.,

18 aprile 2006, n. 8950

;

Cass.

civ.,

25 agosto 2006, n. 18485

), salvo che la prospettazione dell'attore sia un espediente fittizio per eludere il giudice naturale precostituito per legge (

Cass.

civ.,

6 agosto 1997, n. 7277

;

Cass.

civ.,

7 febbraio 2004, n. 4112

).

A parere della dominante giurisprudenza, qualora la controversia abbia ad oggetto obbligazioni scaturenti da un accordo delle parti che ha nel contempo costituito un diritto reale su un bene immobile ed ha imposto ai contraenti ulteriori autonome condotte idonee a renderne possibile l'esercizio, la competenza territoriale va determinata sulla scorta dei fori concorrenti degli

artt. 18

e

20 c.p.c.

(

Cass.

civ.,

26 novembre 1998, n. 11976

). Da ciò si desume che, nella prassi applicativa della previsione, essa concerne tutte le azioni relative a rapporti giuridici obbligatori, anche se relativi a beni immobili. Nello stesso senso si è ritenuto che la domanda rivolta a conseguire la restituzione di un bene immobile da parte di chi l'abbia ricevuto dall'attore, in forza di titolo da dichiararsi risolto, ha natura personale e non reale, soggetta pertanto alla disciplina di cui agli

artt. 18-20 c.p.c.

e, senza che si determini spostamento di competenza ove nel giudizio sia proposta domanda riconvenzionale, connessa a quella principale, che pur se appartenente alla competenza per territorio inderogabile di altro giudice, non ecceda la competenza per materia o valore del primo (

Cass.

civ.,

3 settembre 2007, n. 18554

).

Per obbligazione dedotta in giudizio, si intende quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto della quale si discute in giudizio, sia che se ne chieda l'adempimento (

Cass.

civ.,

28

maggio 1996, n. 4940

), sia che l'obbligazione medesima costituisca il titolo della domanda (

Cass.

civ.,

7 marzo 1999, n. 2389

). Pertanto, qualora la domanda abbia per oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non al luogo in cui si è avuto l'inadempimento, ma al luogo in cui si doveva eseguire l'obbligazione originaria (

Cass.

civ.,

5 marzo 1988, n. 2291

;

Cass.

civ.,

14 ottobre 1993, n. 10169

;

Cass.

civ.,

14 giugno 1999, n. 5832

). Laddove la domanda riguardi la risoluzione di un contratto per inadempimento, occorre far riferimento, per l'individuazione del foro competente, al luogo nel quale doveva essere eseguita l'obbligazione al cui inadempimento si ricollega la pretesa di risoluzione (

Cass.

civ.,

5 marzo 1988, n. 2291

cit.).

Il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna, perché è sufficiente che la competenza del giudice adito sussista per una soltanto (

Cass.

civ.,

15 marzo 2004, n. 5283

), tranne nell'ipotesi in cui sia stato indicato un foro convenzionale esclusivo (

Cass.

civ.,

27 aprile 2004, n. 8030

).

Poiché la norma si applica a tutti i rapporti obbligatori, ne sono esclusi i diritti reali (

Cass.

civ.,

6 aprile 1987, n. 3327

); sicché, se da un contratto derivano sia diritti obbligatori che diritti reali, secondo la giurisprudenza sarà l'attore a dover scegliere quale far valere. Se, invece, da un contratto derivano più rapporti obbligatori, è dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del giudice competente, quella utilizzata come titolo dell'azione mentre, secondo parte minoritaria della dottrina, si può utilizzare una qualunque delle obbligazioni che derivano dal contratto. Fatte queste necessarie precisazioni, è poi secondo la giurisprudenza del tutto indifferente il tipo di tutela richiesta, ossia che si tratti di azioni di condanna, costitutive ovvero di accertamento positivo o negativo (Cass. civ., 11 marzo 1981, n. 1398;

Cass.

civ.,

6 luglio 1993, n. 7377

).

Competenza del giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione: rinvio

Per l'esame del forum contractus, anche in relazione alle obbligazioni contrattuali, non contrattuali e di fonte legale rinvio alla Bussola di riferimento, ossia Forum contractus.

Competenza del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione (forum destinatae solutionis)

Per individuare il luogo di esecuzione della prestazione obbligatoria, considerato foro concorrente con quello generale ai sensi dell'

art. 20 c.p.c.

, bisogna far riferimento alla classica disposizione dell'

art. 1182 c.c.

Questa norma riporta i criteri da seguire per l'individuazione del luogo di adempimento dell'obbligazione. Tra i criteri elencati dalla norma assoluta preferenza è assegnata alla volontà delle parti, tanto che solo in mancanza di un loro accordo la prestazione deve essere dal debitore eseguita nel luogo risultante dagli usi o dalla natura della stessa, o dai criteri suppletivi di determinazione indicati dai successivi commi della disposizione. Questi ultimi sono individuati nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta, per la consegna di cosa certa e determinata (salve le eccezioni previste dagli

artt. 1510, commi 1 e 2, c.c.

;

art.

1174, comma 1, c.c.

;

art.

1556 c.c.

); nel domicilio del creditore, di norma, per l'obbligazione pecuniaria; nel domicilio del debitore per ogni altra obbligazione. I criteri specificati dall'

art. 1182 c.c.

devono però essere coordinati con gli altri criteri previsti in relazione alle specifiche tipologie contrattuali; ad esempio bisognerà far riferimento agli

artt. 1498

e

1510 c.c.

per il contratto di vendita; agli

artt. 1834, comma 2, c.c.

e

art.

1843, comma 2, c.c.

per i contratti bancari; all'

art. 1774 c.c.

per il contratto di deposito.

Il luogo di adempimento dell'obbligazione è stabilito dalla volontà delle parti: a tali fini assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte (

Cass.

civ.,

7 febbraio 2006, n. 2591

). In assenza, dunque, si può ricorrere alla norma di carattere generale dell'

art. 1182 c.c.

, o alle ricordate norme specifiche dettate per singoli contratti.

In applicazione del primo comma dell'

ar

t. 1182 c.c

.

, la giurisprudenza specifica che il luogo dell'adempimento dell'obbligazione, se non è determinato dalla convenzione o dagli usi, può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze (Cass. civ., 9 aprile 1984, n. 2278;

Cass.

civ.,

13 luglio 2004, n. 12923

).

Invece, in applicazione del terzo comma dell'

art. 1182 c.c.

, ossia il pagamento al domicilio del creditore, secondo la giurisprudenza tra i crediti liquidi ed esigibili (

Cass.

civ.,

8 giugno 1999, n. 5627

), rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti, risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale (

Cass.

civ.,

30 maggio 1997, n. 4821

;

Cass.

civ.,

12 novembre 2004, n. 21516

), ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo matematico (

Cass.

civ.,

18 gennaio 1997, n. 486

; conf. Trib. Torre Annunziata 31 maggio 2006). La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20 (

Cass.

civ.,

14 febbraio 2005, n. 2891

).

Nelle cause relative al pagamento del prezzo di una compravendita, ai sensi dell'

art. 1498,

comma

3

, c.c.

, il pagamento, ove non debba aver luogo al momento della consegna, deve essere effettuato al domicilio che il venditore e, quindi, il creditore, ha al momento in cui il relativo credito diviene esigibile (

Cass.

civ.,

16 gennaio 2004, n. 648

; Cass. civ., 11 febbraio 2000, n. 1523; Cass. civ., 29 marzo 1999, n. 2699). A tale luogo, occorre avere riguardo per la determinazione del forum destinatae solutionis, anche se sia prevista per il debitore la possibilità di eseguire il pagamento nel suo stesso domicilio o nel luogo del suo domicilio nelle mani di un agente o rappresentante del venditore, ove tale modalità di pagamento non sia convenzionalmente prevista a carattere esclusivo e con la contestuale rinuncia del venditore al forum previsto dall'

art. 1493,

comma 3, e

1182 c.c.

(

Cass.

civ.,

24 febbraio 1988, n. 1978

;

Cass.

civ.,

29 marzo 1999, n. 2966

) ed ancorché una parte del prezzo sia stata pagata in precedenza altrove (

Cass.

civ.,

12 aprile 1990, n. 3141

;

Cass.

civ.,

28 settembre 1996, n. 8562

).

Per quanto concerne il pagamento a mezzo cambiale tratta, la semplice previsione di esso non può assimilarsi, secondo la giurisprudenza, alla pattuizione di un luogo di pagamento diverso dal domicilio del venditore, a meno che, per le espressioni usate, o per altra via, sia possibile ricavare dalla clausola la dimostrazione della volontà certa del venditore stesso di rinunciare al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio (Cass. civ., 5 giugno 1984, n. 3404). Anche in quest'ultima ipotesi, tuttavia, riprende vigore il criterio generale fissato dall'

art. 1498 c.c.

, qualora il compratore, rifiutando le tratte, non si sia avvalso della modalità di pagamento pattuita (Cass. civ., 16 luglio 1987, n. 328).

Invece, relativamente alle ricevute bancarie, che hanno lo scopo di facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari nel luogo di residenza del debitore, la loro emissione non determina lo spostamento del luogo di adempimento del domicilio dal creditore a quello del debitore (Cass. civ., 24 gennaio 1985, n. 328;

Cass.

civ.,

19 aprile 1995, n. 4362

).

Infine, con riferimento alle norme in tema di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento di tali obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, esse individuano il forum destinatae solutionis in deroga all'

art. 1182 c.c.

, ma non hanno l'effetto di renderlo né esclusivo, né inderogabile; sicché il creditore di una amministrazione comunale può comunque scegliere, ai sensi della norma in commento, tra il forum destinatae solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta (

Cass.

civ.,

30 agosto 2004, n. 17424

).

È sorto invece, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto sulla portata applicativa del combinato disposto dell'

art. 20 c.p.c.

e dell'

art. 1182, comma

3

, c.c.

In particolare, alcune sentenze hanno affermato che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il terzo comma dell'

art. 1182 c.c.

è applicabile in tutte le cause che abbiano ad oggetto una somma di denaro, laddove l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito che attiene esclusivamente al merito. In sostanza, secondo questa giurisprudenza, sarebbe irrilevante che la prestazione richiesta non sia stata convenzionalmente stabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da esso indicata precisamente. Altre, invece hanno affermato che quando la somma deve ancora essere determinata dalle parti, o, in loro sostituzione liquidata dal giudice tramite indagini ed operazioni diverse dal mero calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'

art. 1182 c.c.

, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, mentre il foro del creditore, ex

art. 1182 c.c.

, comma 3, potrebbe operare soltanto nel caso di somma già contrattualmente determinata nel suo preciso ammontare.

La Sezione Semplice ha dunque pronunciato ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, ritenendo sussistere un contrasto di giurisprudenza sul concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ex

art. 1182 c.c.

, comma 3 , considerandola una questione di massima involgente un contenzioso di considerevole portata. Chiede inoltre che le Sezioni Unite facciano chiarezza, stabilendo se sia applicabile l'

art. 1182 c.c.

, comma 3, qualora nel contratto non risulti predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo sia autodeterminato dall'attore nell'atto in cui fa valere la sua pretesa creditoria.

Segue: orientamenti a confronto

Interpretazione combinato disposto dell'

art. 20 c.p.c.

e dell' art. 1182 comma 3 c.c.

il forum destinatae solutionis previsto dal comma 3 dell'

art. 1182 c.c.

è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro laddove l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Cass.

civ.,

17 maggio 2011, n.

10837

;

Cass.

civ.,

21 maggio 2010, n.

12455

;

Cass.

civ.,

13 aprile 2005, n.

7674

Quando la somma deve ancora essere determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice, tramite indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'

art. 1182 c.c.

, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Il foro del creditore ex

art. 1182, comma 3, c.c.

potrebbe operare solo nel caso di somma già contrattualmente determinata nel suo ammontare.

Cass.

civ.,

24 ottobre 2007, n.

22

326

Contrasto di giurisprudenza

– Rimessione alle Sezioni Unite perché, su questione di massima che involge un contenzioso di considerevole portata, sia fatta chiarezza stabilendo se sia applicabile l'

art. 1182, comma 3, c.c.

o meno laddove nel contratto non sia predeterminato l'importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo sia determinato dall'attore nell'atto in cui fa valere la propria pretesa creditoria.

Cass.

civ.,

17 novembre 2015, n. 23527

(ordinanza interlocutoria)

Significato dell'espressione “obbligazione dedotta in giudizio”

Per obbligazione dedotta in giudizio si intende l'obbligazione sulla quale sorge la controversia, pur se dal rapporto obbligatorio inter partes sorgano più obbligazioni a carico di una sola o di entrambe. L'attore deve incardinare la lite presso il giudice competente in relazione all'obbligazione per la quale propone la domanda.

Ciò che rileva è in ogni caso l'obbligazione originaria, anche quando si proponga un'azione di risarcimento del danno per inadempimento della prestazione. La giurisprudenza concorda sul principio che, in tema di competenza ratione loci a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento, il giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione vada individuato non in quello del luogo in cui si è verificato il danno (ed è pertanto sorto il diritto al risarcimento), bensì in quello del luogo ove doveva essere adempiuta la prestazione originaria, e ciò indipendentemente da ciò che si chieda in giudizio, che sia l'adempimento, l'accertamento ovvero la risoluzione (

Cass.

civ.,

29 agosto 2008, n. 21910

;

Cass.

civ.,

10 gennaio 2008, n. 245

;

Cass.

civ.,

6 ottobre 2006, n. 21625

).

È l'attore a scegliere tra i fori concorrenti; egli potrà radicare la competenza del giudice del foro generale, ma anche del giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

Bisogna ricordare, con riferimento al diritto internazionale privato, che la giurisprudenza ha precisato come, in base alla giurisprudenza comunitaria sull'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, resa esecutiva con

l. 21 giugno 1971, n. 804

, applicabile all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (

Cass. civ.,

sez. U., 17 luglio 2008, n. 19603

). Questo criterio trova applicazione anche nel caso in cui il pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, sia chiesto dall'assuntore del concordato di una società in amministrazione straordinaria o dal cessionario del credito, configurandosi, in entrambi i casi, una successione a titolo particolare nel credito, non riconducibile ad iniziative unilaterali volte ad incidere surrettiziamente sulle regole della giurisdizione, che lascia inalterato il rapporto obbligatorio in tutte le sue componenti oggettive, con la conseguenza che il debitore, avvertito dello spostamento del luogo di pagamento, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente, purché non ne derivi un eccessivo aggravio, e non potendosi invocare in contrario l'anteriorità della scadenza del credito, avuto riguardo all'

art. 1221 c.c.

che addossa al debitore in mora le conseguenze dell'inadempimento (

Cass.

civ.

, sez. U., 10 settembre 2009, n. 19445

). In ogni caso, ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, c.d. forum destinatae solutionis, in via alternativa rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, è applicabile anche se il convenuto sollevi contestazioni in ordine alla stessa esistenza del contratto, ovvero alla sua efficacia, poiché tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa la pretesa azionata in giudizio (

Cass.

civ.

, sez. U., 27 aprile 2010, n. 9965

).

Sommario