Assegno divorzile: il richiedente non deve provare l'inesistenza di possibilità di lavoro
01 Giugno 2017
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione ritenendo che la Corte d'appello, disponendo un assegno divorzile a suo carico, non avesse tenuto adeguatamente conto della natura assistenziale di tale istituto né della mancata prova, da parte dell'ex moglie, del proprio stato di disoccupazione.
Il richiedente non deve provare l'assoluta indisponibilità di lavoro. Secondo la Suprema Corte non è corretto interpretare la normativa vigente nel senso di esigere che la prova dell'inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro sia fornita dal richiedente l'attribuzione dell'assegno divorzile. Tale istituto «ha indubbiamente natura assistenziale», deve essere disposto in favore del coniuge istante che disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e deve essere contenuto «nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni». Poiché nel caso in esame il modesto assegno riconosciuto alla resistente dalla Corte d'appello deve considerarsi un mero contributo al suo mantenimento attribuitole in misura adeguata in considerazione delle complessive disponibilità economiche delle parti, la Cassazione rigetta il ricorso. |