La protezione dei minori tra diritto internazionale ed europeo
01 Settembre 2015
Com'è noto, con la l. 18 giugno 2015, n. 101, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. La Convenzione, che va a sostituire la precedente Convenzione dell'Aja del 1961, al fine di superare alcune difficoltà applicative, è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003 in ossequio alla decisione 2003/93/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, atteso che solo gli Stati Sovrani possono aderirvi e non anche l'Unione europea. Il testo ratificato è il risultato dello stralcio operato rispetto al disegno di legge originario, approvato in prima lettura dalla Camera, che disponeva, tra l'altro, l'adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione e affrontava il problema della kafala. La competenza dell'Unione europea in tema di famiglia e minori si è concretizzata nel corso di questi anni con l'emanazione di regolamenti (in primis il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, del 27 novembre 2003) che devono necessariamente essere coordinati con quanto previsto a livello internazionale dalle pertinenti Convenzioni dell'Aja. Tale competenza si inquadra, tra l'altro, nelle innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona che ha inserito tra gli obiettivi dell'Unione europea la promozione e la tutela dei diritti dei minori, stabilendo uno “standard europeo” delle prassi e delle normative nazionali di riferimento. In sostanza, abbiamo diversi ambiti di intervento: il livello europeo, internazionale ed interno che operano in perfetta sinergia. Come emergerà nel corso dell'analisi, a livello europeo e internazionale, il quadro illustrato tende a garantire al minore, mediante le diverse misure, una sorta di continuità degli status. Lo Stato di accoglienza, nell'ottica delineata, realizza una specie di longa manus rispetto all'autorità che si è occupata del minore nelle prime fasi delle procedure previste nello Stato di origine. Si tratta di situazioni originate in un ordinamento ma destinate ad esaurirsi in un altro ordinamento, frutto di un «matching» tra lo Stato di origine del minore e lo Stato di accoglienza. Proprio allo scopo di garantire la sinergia tra la Convenzione dell'Aja e i regolamenti UE, alla firma della Convenzione, gli Stati membri debbono dichiarare che continueranno ad applicare il diritto europeo nell'ambito dell'Unione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro relative alla Convenzione. In particolare, gli artt. 61 e 62 reg. n. 2201/2003 contengono regole di coordinamento con la Convenzione, stabilendo, di norma, la prevalenza del regolamento nei rapporti tra Stati membri che sono parti della Convenzione con riguardo ai profili sovrapponibili (solo per le questioni di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze, visto che il reg. n. 2201/2003 non affronta le questioni di legge applicabile). Esso prevale tutte le volte in cui rilevi un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato membro (art. 61, lett. a)); per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro, il regolamento prevale anche quando il minore abbia la propria residenza abituale in uno Stato extra UE, che però abbia ratificato la Convenzione dell'Aja. Il provvedimento è, pertanto, applicabile in caso di decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro da riconoscere nel territorio di un altro Stato membro (art. 61, lett. b)). Infine, in forza dell'art. 62 reg. cit., la Convenzione continuerà a produrre effetti nelle materie da esso non disciplinate. Per ciò che concerne i rapporti tra Convenzione dell'Aja e diritto comune, rileva invece l'art. 42 l. n. 218/1995 che dichiara applicabile in ogni caso la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Dunque, nel nostro ordinamento è stato accolto il criterio in forza del quale competente ad assumere decisioni riguardanti un minore è l'autorità più vicina al minore stesso (residenza abituale), in grado di conoscerne la realtà familiare. Viceversa, in forza dell'art. 36 l. n. 218/1995, i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, rimangono regolati dalla legge nazionale del minore. Ricapitolando, in materia di protezione di minori, vi è sostanziale coincidenza tra disciplina di diritto convenzionale e comune in forza del richiamo operato dall'art. 42 l. n. 218/1995. Tuttavia, tralasciando le questioni di legge applicabile, disciplinate esclusivamente dalla Convenzione, con riferimento ai profili di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze, l'interprete deve interfacciarsi anche con il livello di legislazione europea. Difatti, il regolamento, oltre che della responsabilità genitoriale, come chiariremo, si occupa anche di questioni rientranti nella protezione dei minori che ricomprende tutti gli istituti di protezione che non sono garantiti dalla responsabilità genitoriale. Il capitolo I della Convenzione ne delinea il campo di azione. L'art. 1 determina lo Stato competente ad adottare le misure di protezione della persona o dei beni del minore; la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza; la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; afferma il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. L'art. 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni (conformemente alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989). Ai sensi dell'art. 3, la Convenzione definisce autonomamente il proprio ambito materiale di applicazione stabilendo che le misure di protezione possono riguardare l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela del minore, nonché la curatela e gli istituti analoghi; l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore; il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in istituto o la sua assistenza legale tramite «kafala» (art. 3). La sovrapponibilità tra questi ambiti di applicazione ed il reg. n. 2201/2003 – come vedremo da subito – è completa, con l'unica eccezione del riferimento «all'assistenza legale tramite kafala o istituto analogo» che trova riscontro esclusivamente nella Convenzione. Sono esclusi dal campo della Convenzione: l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (art. 4). Anche in questo caso vi è piena sovrapponibilità rispetto al regolamento Bruxelles II bis. Il capitolo II della Convenzione riguarda la competenza. In particolare, in materia di giurisdizione, il criterio principale risulta essere la residenza abituale del minore, in forza dell'art. 5. Il capitolo III detta disposizioni in materia di legge applicabile. La Convenzione distingue la legge applicabile da parte delle autorità competenti ad adottare misure di protezione nei confronti del minore e la legge competente a disciplinare l'attribuzione e l'estinzione ex lege della responsabilità genitoriale. Il primo profilo è disciplinato dall'art. 15 della Convenzione e, come per la Convenzione del 1961, si prevede l'applicazione, da parte del giudice competente, della sua legge interna. Tale disposizione realizza dunque la coincidenza tra forum e ius. La seconda questione è disciplinata dall'art. 16, in forza del quale è applicabile la legge dello Stato della residenza abituale del minore. In via eccezionale, il giudice può applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. La normativa convenzionale può non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. Il capitolo IV si occupa di riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'art. 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il capitolo V disciplina la cooperazione; l'art. 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione, promuovendo la cooperazione. La legge di ratifica n. 101/2015 chiarisce, all'art. 3, che l'Autorità centrale italiana è la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, i Capitoli VI e VII contengono rispettivamente le disposizioni generali e le clausole finali. Il reg. n. 2201/2003 citato ha abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II), ampliando, rispetto a quest'ultimo, il campo di applicazione alla responsabilità genitoriale. Infatti, il regolamento Bruxelles II concerneva esclusivamente le questioni attinenti alla responsabilità dei coniugi sui figli di entrambi, le quali nascessero al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Il nuovo regolamento elimina tali limitazioni all'espresso scopo di evitare discriminazioni fra minori (quinto considerando) e fornisce una nozione di potestà genitoriale. Pertanto esso si applica per qualsiasi controversia concernente la responsabilità dei genitori sui figli, anche se non di entrambi i coniugi, indipendentemente dal momento in cui essa sorga e prescindendo da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale. Si garantisce in questa maniera una parità di diritti ai minori indipendentemente dallo stato civile dei genitori, con la finalità, tra l'altro, di operare in continuità con la Convenzione dell'Aja del 1996. Tradizionalmente, il problema dell'affidamento dei figli all'uno o all'altro dei genitori è stato considerato e studiato dal diritto di famiglia nell'ambito della separazione coniugale e quindi come conseguenza della decisione di separazione o di divorzio. Questo approccio – proprio del reg. n. 1347/2000 – è legato alla concezione della famiglia coniugale quale realtà sociale assolutamente prevalente. In questi ultimi anni, invece, la famiglia coniugale, benché ancora largamente prevalente, non è più il modello familiare esclusivo. Inoltre, si è affermata la tendenza ad ampliare sempre più il ventaglio dei diritti del minore (si pensi al diritto all'ascolto) ed è più fortemente sentita l'esigenza di assicurare parità di condizioni a tutti i minori coinvolti nella separazione dei genitori, anche al di fuori di una decisone di scioglimento del matrimonio. In ambito europeo, dunque, il legislatore si è indirizzato verso la garanzia del pieno rispetto dei diritti fondamentali dei minori quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tutela i rapporti familiari indipendentemente dalla circostanza che trovino il loro fondamento nel matrimonio o siano altrimenti costituiti. La Carta ha il merito di riassumere i valori ed i principi che hanno ispirato in questi anni il percorso compiuto in materia di diritti umani in ambito europeo. Come si è in parte anticipato, nel campo di applicazione del reg. n. 2201/2003 sono inserite sia le disposizioni su divorzio, separazione e dichiarazione di nullità del matrimonio sia le norme sulle responsabilità parentali e, in particolare, il diritto di custodia e di visita, come anche la tutela e le misure di protezione legate ai beni del minore. Sono esclusi, invece, i provvedimenti relativi all'adozione, le materie che concernono immigrazione, sanità, misure di sicurezza sociale, provvedimenti civili assunti in conseguenza a illeciti penali commessi da minori, emancipazione, trust e successioni. Sono, altresì, esclusi i procedimenti civili relativi alle obbligazioni alimentari ed, infine, il diritto di filiazione, che va considerato come una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale (decimo considerando del reg. n. 2201/2003). La nozione di responsabilità genitoriale, da non ritenersi esaustiva, è chiarita nell'art. 2 e comprende «i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo» ed in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita. Per quanto concerne la responsabilità genitoriale il regolamento affida la competenza generale, con alcune eccezioni, ai giudici dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Il titolo di giurisdizione della residenza abituale del minore assicura che la controversia in materia genitoriale sia conosciuta da un giudice prossimo al minore, il quale può meglio tutelare i suoi interessi. A tale riguardo, non sempre si può parlare di residenza abituale come del centro di interessi principale del minore, soprattutto se di giovane età. Pare piuttosto doversi ricercare uno stretto collegamento fra minore e un determinato ordinamento, tenuto presente che dalla lettura dell'art. 9 si deduce che anche un soggiorno di durata trimestrale è idoneo a spostare la residenza abituale del minore. In caso di trasferimento illecito, come per la Convenzione dell'Aja del 1996 (art. 7), la competenza precedente permane fino ad un anno dalla data in cui il responsabile del minore ha saputo o doveva sapere dell'illecito trasferimento o mancata restituzione. La nozione di residenza abituale
Come si desume dal dodicesimo considerando del reg. n. 2201/2003, l'attribuzione della competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, ai sensi dell'art. 8, si informa al già esaminato principio dell'interesse superiore del minore, ed in particolare al criterio di vicinanza, nell'assunto che detto interesse può essere meglio valutato dalle autorità giudiziarie nel cui territorio il minore vive abitualmente. Sia nella Convenzione dell'Aja sia nel reg. n. 2201/2003 manca una definizione specifica di residenza abituale. Ora, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (Corte di Giustizia UE, 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, in Raccolta, 107 ss., punto 11, nonché Corte di Giustizia UE 6 marzo 2008, causa C-98/07, Nordania Finans e BG Factoring, in Raccolta, I-1281, punto 17). Pertanto, oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, devono considerarsi altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare (Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2008, causa C-195/08, Rinau; Corte di Giustizia UE 2 aprile 2009, causa C-523/07, A; Corte di Giustizia UE 23 dicembre 2009, causa C-403/09, Jasna Detiček c. Maurizio Sgueglia; Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, Barbara Mercedi c. Richard Chaffe). Non è tuttavia escluso che, in seguito a detta valutazione, risulti impossibile stabilire lo Stato membro della residenza abituale del minore. In un caso del genere, e laddove non sia applicabile l'art. 12 reg. n. 2201/2003 che concerne la competenza dei giudici nazionali per le questioni relative alla responsabilità genitoriale qualora tali questioni si ricolleghino ad una domanda di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, competenti a conoscere nel merito il caso diventano, ai sensi dell'art. 13, par. 1, reg. n. 2201/2003, i giudici nazionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale competenza sussiste anche nei casi di minori rifugiati o sfollati a causa di disordini nei loro paesi. Questa soluzione appare la più corretta rispetto al dettato della Convenzione dell'Aja del 1996 (art. 6). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale nel Regolamento n. 2201/2003. Il regime agevolato di esecuzione
Il capo III del reg. n. 2201/2003 disciplina il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti emanati da giudici degli Stati membri, accogliendo il principio del mutuo ed automatico riconoscimento. Conformemente alla Convenzione dell'Aja, solo in caso di contestazione o se si vuol dare efficacia esecutiva ad alcune decisioni, è necessario il ricorso ad un giudice nazionale. Ai sensi dell'art. 28, una decisione sulla responsabilità genitoriale può essere eseguita in un altro Stato membro purché sia esecutiva nello Stato membro d'origine, sia stata notificata alla parte tenuta a darle esecuzione e sia dichiarata esecutiva, su istanza della parte interessata, nello Stato membro richiesto. Per decisioneai sensi del regolamento si intende «una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata». Va rilevato che la disciplina si applica anche alle decisioni in materia di affidamento familiare e a quelle che dispongono il collocamento del minore in strutture assistenziali (case famiglia, comunità, ecc.). L'ipotesi è contemplata nell'art. 1, comma 2, lett. c). Le decisioni relative al diritto di visita e di ritorno del minore godono di un regime ancora più agevolato di circolazione negli Stati membri. Gli artt. 41 e 42 aboliscono qualsiasi procedimento di exequatur e, dunque, i controlli sui motivi ostativi. L'economia e la finalità di tale sistema sono state esplicitate molto chiaramente dalla Corte di Giustizia nella sentenza Povse (Corte di Giustizia UE, 1° luglio 2010, Causa C-211/10 PPU). Come si è anticipato, la Convenzione dell'Aja si occupa di kafala e, in particolare, all'art. 33 dispone che l'autorità competente, quando prospetta in un altro Stato contraente l'assistenza legale del minore tramite kafala o istituto analogo, dovrà consultare preliminarmente l'Autorità centrale di quest'ultimo Stato, comunicando un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. A tale scopo, la decisione potrà essere assunta nello Stato d'origine solo se l'Autorità centrale dello Stato di accoglienza avrà approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore. Questa norma prevede in sostanza che le autorità del paese di origine e di destinazione prendano contatti e concordino sulla misura di protezione prima della sua realizzazione, alla luce della circostanza che la misura è disposta in uno Stato ma eseguita in un altro. La categoria prefigurata dalla norma ricomprende gli istituti giuridici familiari e di protezione del minore che non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento, ma sono significativamente diversi dai corrispondenti istituti italiani. In simili casi l'alternativa tra l'applicazione del diritto straniero o della lex fori si pone come un confronto di civiltà, dovendosi stabilire fino a che punto il rispetto dell'identità culturale e l'esigenza di continuità degli status familiari debbano prevalere sugli imperativi di carattere assoluto che scaturiscono dalle norme in materia di diritti umani. Occorre considerare, in particolare, lo stato dei minori che provengono da Paesi di religione islamica, tra cui il Marocco. In tale contesto, solleva problemi proprio l'istituto della kafala,disciplinato dal citato art. 33, in base al quale un soggetto, il kafil, si impegna a prendersi cura del minore, ma non instaura con lui alcun legame giuridico di filiazione. L'istituto è funzionale al soccorso dei minori abbandonati e presenta tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato, ma si distingue dall'adozione perché in base ad esso non sorge alcun legame di filiazione ed il minore non assume il cognome della famiglia che lo accoglie; esso è revocabile e termina al raggiungimento della maggiore età. Il regime della kafala rinviene il suo fondamento culturale nella circostanza che non è concepibile, nel diritto islamico, la possibilità di creare «artificialmente» un rapporto di filiazione, essendo riconosciuta quale unica tipologia giuridica di filiazione quella biologica-naturale. Nella procedura di ratifica sono emersi tutti i problemi di compatibilità di detto istituto rispetto all'ordinamento giuridico italiano, per cui si è deciso di optare per la mera ratifica della Convenzione, rinviando l'adattamento ad un successivo intervento legislativo. D'altro canto l'esigenza di procedere con urgenza è stata dettata dal rischio di apertura nei riguardi dell'Italia di una procedura di infrazione a causa del ritardo nella ratifica della Convenzione. Le norme stralciate oggetto di successiva approvazione
Gli artt. 4 e 5 del disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera, poi stralciati, descrivono le diverse procedure per collocare in Italia minori stranieri in stato di abbandono o non. A nostro avviso, per lo meno per questa parte, il disegno di legge non è da condividere perché, a seguito del riconoscimento, sembra «ingessare» il provvedimento straniero di kafala, mutuando stereotipi e categorie, tipici dell'adozione, previsti nel nostro ordinamento. Né si può sostenere che l'istituto della kafala sia un percorso preordinato all'adozione come sembrerebbe invece dedursi dalla procedura prevista dall'art. 5 stralciato. L'art. 6 chiarisce, invece, le disposizioni in materia di immigrazione che si applicano nelle ipotesi di minore presente in Italia per assistenza legale. L'art. 7 si occupa dei casi in cui il minore residente in Italia per assistenza legale debba essere collocato presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente. L'art. 8 disciplina i provvedimenti provvisori e urgenti. L'art. 9 modifica la l. n. 184/1983 in materia di adozione al fine di estendere le sanzioni penali alle fattispecie commesse in violazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja. L'art. 10 modifica, invece, la l. n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che, come s'è chiarito, rende applicabile erga omnes nel nostro ordinamento la Convenzione dell'Aja del 1961, al fine di aggiornare il riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1996, oggetto di ratifica. L'art. 11 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione. In conclusione
Alla luce delle considerazioni formulate, è dunque certamente da salutare con favore la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996, poiché consente di superare le disparità di trattamento che si sarebbero altrimenti delineate tra minori cittadini europei, sottoposti al regolamento Bruxelles II bis, e i minori extra Ue, nei cui confronti evidentemente il regolamento è inapplicabile. Tale Convenzione, operando in perfetto accordo con i regolamento appena citato, garantisce in maniera mirata la protezione dei minori in punto di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento e eseguibilità dei provvedimenti resi dalla autorità competente. Essa, a differenza del regolamento, trova applicazione anche al di là del territorio europeo e disciplina inoltre le questioni di legge applicabile. Ma l'aspetto più significativo è quello illustrato in premessa ovvero la capacità della Convenzione di garantire al minore la continuità del suo status oltre i confini nazionali. Difatti, tutti gli interventi sulla condizione del minore devono rapportarsi alla normativa dello Stato di origine. Allo stesso modo è da segnalare che il regime agevolato in materia di diritto di visita e di ritorno del minore previsto da Bruxelles II bis dimostra che l'Unione europea considera come prioritario il diritto dei minori di mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori. In particolare, la possibilità di riconoscere in tutto il territorio europeo le sentenze relative al diritto di visita garantisce al minore il mantenimento delle relazioni genitoriali anche laddove i genitori risiedano in Stati diversi. Attraverso il reg. n. 2201/2003 e la Convenzione dell'Aja, viene dunque a delinearsi uno spazio unico per le cause relative alla responsabilità genitoriale, nel segno della reciproca fiducia e nella consapevolezza che le differenze che ancora segnano le varie legislazioni nazionali in materia di famiglia non sono tali da compromettere l'esistenza di principi uniformi quali quello della non discriminazione e della laicità. Ed invero, la soluzione di questi problemi ha a monte sempre e comunque scelte di politica legislativa che dovrebbero avvenire osservando il rispetto delle identità culturali, i diritti dell'uomo ed il principio della laicità dello Stato. In particolare, il valore implicito delle scelte normative effettuate dal legislatore europeo consiste nell'avere accolto il principio della differenziazione normativa e della cooperazione tra Stati, in vista della realizzazione di un obiettivo comune: la creazione di uno spazio giuridico europeo. Una scelta che si pone in perfetta sintonia con quanto espressamente previsto dall'art. 67, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri». |